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Marciana Marina: pulire i terreni

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : martedì, 05 maggio 2009

I l s i n d a c o PREMESSO CHE • pervengono al Comune di Marciana Marina, segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti igienico sanitari dovuti alla presenza sul territorio comunale di terreni ed aree libere incolte per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione. • Tale circostanza, oltre a sminuire il decoro della zona attigua,facilita la propagazione di incendi nella stagione calda,quando la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca, • Lo stesso fenomeno può favorire la proliferazione di animali in genere ed in particolare di topi, ratti, serpenti e insetti nocivi, quali la zanzara tigre, che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati e con accumuli di materiale vegetale; CONSIDERATO che le suddette circostanze rappresentano un reale pericolo per la salute e l’incolumità della popolazione e producono un danno all’immagine del territorio in contrasto con la sua vocazione turistica e con l’amenità ambientale dei luoghi; CONSIDERATO altresì, che la presenza dei terreni incolti in cui , come sopra detto, le zanzare hanno la possibilità di proliferare, vanifica il buon esito del piano di disinfestazione annualmente attuato dal Comune di Marciana Marina; VISTO la Legge Regionale n. 39 del 21.03.2000 “Legge Forestale della Toscana” e successive modifiche ed integrazioni (Legge Regionale n. 6 del 31.01.2001 e Legge Regionale n. 1 del 21.2003); VISTO il D.P.G.R. n. 829 del 04.08.2003 “Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 39 del 21.03.2000 “Legge Forestale della Toscana”; VISTO l’allegato 3 pagina 7 ultimo capoverso del regolamento Edilizio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2006; VISTO l’art. 13 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Marciana Marina RITENUTO di dover porre rimedio alle problematiche segnalate; VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000, O R D I N A 1. Ai proprietari e/o gli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale di non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura, tale da offrire rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico sanitari. 2. Ai proprietari e/o affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale di tenere le aree in questione sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe,da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati anche il possibile rischio di propagazione di incendi. 3. Ai proprietari o affittuari di terreni confinanti con strade Comunali o Provinciali di provvedere, entro il termine perentorio del 15 Giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe, di rami che si protendono sul ciglio stradale. RENDE NOTO • Che l’osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza deve essere continua, in forza della natura delle norme del Regolamento comunale sopra indicato; • Che i proprietari dei terreni sono responsabili penalmente e civilmente, di qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose per la omessa, ritardata o errata esecuzione della presente; • Che l’Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di controllare la corretta osservanza del presente provvedimento e di applicare, in caso di riscontrate violazioni, le sanzioni amministrative pecuniarie (da € 25,00 a € 500,00) previste dall’art. 7 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 introdotto dalla Legge n. 3 del 16.01.2003 per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti Comunali; • Che in caso di inadempienza, la Polizia Municipale provvederà ad elevare verbale di contravvenzione ed a dare comunicazione all’Area Tecnica per l’esecuzione d’ufficio dei necessari interventi, con la rivalsa delle spese sostenute a carico del/i contravventore/i; • Che la presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune , sul sito Internet del Comune di Marciana Marina, diffusa a tutte le Associazioni interessate e che ne verrà data ampia diffusione tramite i mezzi di comunicazione locale; • Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla data della pubblicazione all’Albo Pretorio. • L’Utc e l’Ufficio di Polizia Municipale di accertare la mancata osservanza e di provvedere per l’esecuzione d’Ufficio; • Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni è il Sig. GRASSO Bruno. INCARICA Gli uffici competenti di dare la massima divulgazione della presente ordinanza attraverso comunicati ed informazioni agli organi di stampa, oltrechè con la pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio, presso gli uffici, nelle bacheche e nei luoghi pubblici nonché di trasmetterne copia a : 1. Prefettura di Livorno Ufficio distaccato Affari Elba - Portoferraio 2. Provincia di Livorno Ufficio distaccato Portoferraio 3. Azienda USL zona 6 Portoferraio 4. Comando Corpo Forestale dello Stato Marciana Marina 5. Comando Stazione Carabinieri Marciana Marina 6. Commissariato della Polizia di Stato.


marciana marina dall alto

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