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Il ministro Zaia da ragione a Legambiente: Piano di Capo d’Arco viola legge forestale

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : mercoledì, 15 aprile 2009

Il ministro delle politiche agricole e forestali Luca Zaia, rispondendo ad una interrogazione dell’Onorevole Tommaso Foti del Popolo delle Libertà riguardante le vicende urbanistiche ed edilizie di Capo d’Arco, nel Comune di Rio Marina, all’Isola d’Elba, scrive: «Infine, relativamente alla richiesta di chiarimenti concernente gli accertamenti effettuati in materia di previsioni urbanistiche nel comune di Rio Marina si fa presente quanto segue. Il piano particolareggiato relativo al comprensorio di Capo d'Arco, dove insiste il fabbricato oggetto dell'interrogazione, presenta illegittimità riguardante l'iter di approvazione in violazione della legge forestale regionale 21 marzo 2000, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 48/R ed alla violazione della normativa comunitaria regionale in materia di tutela ambientale e in tema di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A) e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). In merito a dette illegittimità, il Coordinamento Territoriale Ambientale (CTA) di Portoferraio ha provveduto a darne comunicazioni all'Autorità giudiziaria in data 24 ottobre 2008». Si tratta esattamente dei problemi sollevati da tempo da Legambiente Arcipelago Toscano, che per questo ha dovuto sopportare gli attacchi e le accuse del centro-destra riese e dello stesso Sindaco di Rio Marina onorevole Francesco Bosi (Udc), problemi che ora vengono autorevolmente riconosciuti anche dal ministro Zaia. Di seguito la risposta integrale del ministro e l’interrogazione di Foti Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 16 febbraio 2009 nell'allegato B della seduta n. 133 All'Interrogazione 4-01267 presentata da TOMMASO FOTI Risposta. - In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che il Corpo forestale dello Stato (C.F.S.), con nota n. 584/M del 27 novembre 2008, ha comunicato quanto segue. In primo luogo, occorre fare presente che le note del Corpo forestale dello Stato (C.F.S.) n. 7618 del 13 ottobre 2006 e n. 4566 del 9 luglio 2008, citate nell'interrogazione riguardano i pareri istruttori forniti, all'ente Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, dal coordinamento territoriale per l'ambiente del Corpo forestale dello Stato (C.F.S.) di Portoferraio per la ristrutturazione di un fabbricato esistente, in corso d'opera dal 1995, denominato «Il Cantinone» e ubicato nel comprensorio di Capo d'Arco in comune di Rio Marina (Livorno). Le due note non sono in contrasto l'una con l'altra in quanto riguardano due problematiche diverse, l'una relativa ad un parere su un impianto di smaltimento delle acque reflue del fabbricato e l'altra alla realizzazione di un parcheggio di servizio alla medesima struttura. La cennata nota n. 7618 del 13 ottobre 2006 del coordinamento territoriale riguarda infatti un parere espresso all'ente Parco nazionale dell'Arcipelago toscano relativamente unicamente ad un impianto di smaltimento del tipo a subirrigazione, da realizzarsi a servizio del sopra descritto fabbricato denominato «Il Cantinone», e previsto in un'area boscata costituita da una pineta di pino d'Aleppo consociata a pino domestico. Essendo stata prevista la realizzazione dell'impianto in questione mediante la posa in opera di una fitta rete di tubazioni interrate che avrebbe comportato il danneggiamento della pineta, posta al limite dell'area marina adiacente, il coordinamento territoriale espresse il parere negativo per la relativa realizzazione. L'altra nota, la n. 4566 del 9 luglio 2008, riguarda invece un parere espresso all'ente parco relativamente ad alcune limitate modifiche agli interventi previsti sul fabbricato, per la realizzazione di un'area da adibirsi a parcheggio e ai servizi di accesso al fabbricato (scale, percorsi pedonali). Considerato che le modifiche apportate ai precedenti elaborati progettuali comportavano un miglioramento dal punto di vista ambientale, il CFS aveva espresso parere favorevole alle stesse. Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, si ribadisce che i due pareri espressi con le note n. 7618 del 13 ottobre 2006 e n. 4566 del 9 luglio 2008 del coordinamento territoriale si riferiscono a manufatti diversi ed ubicati in aree diverse. Relativamente alle competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di accertamenti delle previsioni urbanistiche, si specifica quanto segue. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (legge forestale della Toscana), la competenza in materia di vincolo idrogeologico per gli interventi a carattere urbanistico-edilizio è stata trasferita ai Comuni. In data 25 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 36 del 2004, è stata sottoscritta tra il Corpo forestale dello Stato e la regione Toscana una apposita convenzione e successivamente, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della citata convenzione, è stato sottoscritto, in data 30 giugno 2008, un accordo operativo che prevede, per la materia urbanistico-edilizia, che il Corpo forestale dello Stato, come corpo di polizia giudiziaria, abbia competenze in materia di controllo sul rispetto delle normative vigenti in materia. Infine, relativamente alla richiesta di chiarimenti concernente gli accertamenti effettuati in materia di previsioni urbanistiche nel comune di Rio Marina si fa presente quanto segue. Il piano particolareggiato relativo al comprensorio di Capo d'Arco, dove insiste il fabbricato oggetto dell'interrogazione, presenta illegittimità riguardante l'iter di approvazione in violazione della legge forestale regionale 21 marzo 2000, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 48/R ed alla violazione della normativa comunitaria regionale in materia di tutela ambientale e in tema di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A) e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). In merito a dette illegittimità, il Coordinamento Territoriale Ambientale (CTA) di Portoferraio ha provveduto a darne comunicazioni all'Autorità giudiziaria in data 24 ottobre 2008. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Luca Zaia. Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01267 presentata da TOMMASO FOTI mercoledì 8 ottobre 2008, seduta n.063 TOMMASO FOTI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: risulta all'interrogante che il Corpo forestale dello Stato avrebbe stipulato, nel mese di marzo del 2008, una convenzione con la Regione Toscana, assumendosi l'impegno di vigilare e controllare il rispetto delle leggi regionali in tema forestale ed ambientale; detto Corpo ha anche competenza sulla vigilanza e sorveglianza del rispetto delle norme nazionali urbanistiche e ambientali; il Corpo forestale ha particolare e specifica competenza per la vigilanza e sorveglianza delle norme poste a tutela dei Parchi nazionali, ivi compreso il Parco nazionale dell'Arcipelago toscano di Porto Ferraio - Isola d'Elba; il piano strutturale del comune di Rio Marina - Isola d'Elba - avrebbe previsto la costruzione di un complesso alberghiero in località protetta dalla legge forestale regionale n. 39 del 2000 e dal relativo regolamento forestale n. 48/R dell'8 agosto 2003, che all'articolo 80 vieta (come non attuabili) costruzioni residenziali-turistiche -: se il Corpo forestale dello Stato abbia accertato o meno detta previsione urbanistica; per quali motivi, per una zona di competenza del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, il Corpo forestale (con relazione del 13 ottobre 2006, protocollo n. 7618) abbia espresso parere negativo all'esecuzione di opere edilizie residenziali e, successivamente, abbia modificato detto parere con Relazione del 9 luglio 2008, protocollo n. 4566 posto che nella relazione del 2006 si legge che «l'eventuale esecuzione delle opere in progetto comporterebbe uno stravolgimento completo dello stato attuale del complesso boscato...», mentre in quella del luglio 2008 si dà atto che sono state «apportate limitate modifiche al progetto precedente... relative al parcheggio, ai percorsi pedonali esterni e alle scale di accesso ai fini di abbattimento delle barriere architettoniche»; quali specifici interventi abbia effettuato il Corpo forestale all'Isola d'Elba, in ragione di quanto anche disposto dalla direttiva europea in tema di valutazione ambientale strategica VAS e della sua applicabilità sul territorio nazionale.


goletta cantinone

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