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Peep di Lacona e del Pino: il Consiglio di Stato dà ragione al Comune

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : martedì, 31 marzo 2009

La storia nel riassunto dell'ex-sindaco di Capoliveri Ruggero Barbetti è la seguente: La Cooper Elba chiese al Tar la sospensiva dei provvedimenti adottati dal Comune. Il Tar non concede la sospensiva. Dopo un pò di tempo il Tar da ragione nel merito al Comune e elogia l'operato dell'Amministrazione. Cooper Elba chiede quindi al Consiglio di Stato la sospensiva della sentenza del Tar. La sospensiva non viene concessa. Oggi, nel merito, il Consiglio di Stato dà di nuovo ragione al Comune mettendo fine a tutta la storia. Buffa l'Italia: Cooper Elba fece sia i ricorsi amministrativi che una denuncia penale. I ricorsi amministrativi hanno dato ragione al Comune, i consulenti del PM dicono invece che abbiamo sbagliato le procedure, per cui abbiamo un processo....... Non aggiungo altro!! La sentenza Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente D E C I S I O N E sul ricorso r.g.n. 6473/2001 proposto da COOPER ISOLA D’ELBA SOC. COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Bellotti, con il quale domicilia in Roma, via G. Bettolo n. 22; contro il Comune di Capoliveri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Napoleoni, con il quale domicilia in Roma, via Savoia n. 72, presso lo studio legale Caso-Ciaglia; nonché nei confronti di - Residence La Colombaia soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; - Casa Bella scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; - Consorzio Regionale Etruria scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fausto Falorni, con il quale domicilia in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, presso lo studio Grez; per l’annullamento della sentenza n. 800 del 2001 depositata in data 8 maggio 2001. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capoliveri e del Consorzio Etruria spa; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Relatore, alla udienza pubblica del 27 gennaio 2009, il Consigliere Sergio De Felice e uditi gli avvocati Bellotti, Falorni e Delle Porte (su delega dell’avvocato Napoleoni); Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue; F A T T O Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana la società cooperativa attuale appellante agiva per l’annullamento della delibera del consiglio comunale di Capoliveri n. 49 dell’1 gennaio 2000, recante approvazione del regolamento per la cessione in proprietà e la concessione in diritto di superficie di aree comprese in PEEP, della delibera consiliare n. 50 di adozione della variante zona PEEP Lacona, della delibera di Giunta n. 259 del 16 giugno 2000, della delibera consiliare n. 63 del 21 giugno 2000 di localizzazione di altra area da destinare ad abitazioni ai sensi dell’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. La società ricorrente aveva chiesto di partecipare alla procedura di assegnazione delle suddette aree, ma il Comune aveva già provveduto alla assegnazione diretta delle aree a due cooperative proprietarie delle stesse. Il Tribunale adito respingeva il ricorso ritenendo infondate le doglianze prospettate in quella sede. Secondo il primo giudice non contrasta con l’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 la norma del regolamento comunale che prevede la attribuzione diretta ai proprietari di terreni ricadenti all’interno di aree peep delle aree da assegnare, in luogo della più complessiva procedura che preveda la previa espropriazione dell’area e la successiva rassegnazione al medesimo soggetto proprietario. L’appello muove avverso la sentenza di primo grado censure di violazione di legge, eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, eccesso di potere per disparità di trattamento. L’appellante contesta la affermazione del primo giudice secondo cui con scrittura privata del 4 giugno 1995 si sarebbe avuto il trasferimento delle aree di proprietà delle cooperative assegnatarie, in quanto l’atto pubblico del 27 dicembre 1999 risulta posteriore alla adozione del piano; sostiene altresì che sarebbe stato necessario sia il ricorso alla procedura espropriativa che alla procedura concorsuale. Invece il Comune, con il regolamento adottato, consente la assegnazione diretta ai proprietari del 90% di un’area peep e le società Casabella e La Colombaia sono divenute titolari del 100% delle aree assegnate. Si è costituito il Comune appellato chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato. Si è costituito altresì il controinteressato consorzio Etruria, chiedendo dichiararsi la inammissibilità dell’appello e comunque il rigetto. Alla udienza pubblica del 27 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione. D I R I T T O 1. In via preliminare va considerato che l’appellato Consorzio Etruria srl ha dedotto il passaggio in giudicato, e comunque, la inammissibilità dell’appello proposto da Cooper Isola d’Elba a r.l., in quanto il capo della sentenza di primo grado riguardante la localizzazione e assegnazione dei terreni al Consorzio Etruria e sul quale il primo giudice ha concluso per la inammissibilità per carenza di interesse, non sarebbe stato fatto oggetto di specifiche censure. Il Collegio osserva che l’appello (come il ricorso originario) è stato proposto avverso il regolamento comunale che regola la assegnazione, sicchè la eventuale caducazione del medesimo potrebbe travolgere anche le conseguenti assegnazioni, compresa quella a favore del Consorzio Etruria, anche se formalmente non è stata riproposta la censura relativa alla violazione dell’invocato articolo 50, riguardante la localizzazione. 2. In ogni caso nel merito l’appello è infondato e come tale da rigettare. Sulla censura di sviamento di potere e disparità di trattamento, deve osservarsi che tale doglianza si concreta nella contestazione della legittimità dell’adottato regolamento comunale, che prescrive la assegnabilità diretta dei suoli ai proprietari di terreni ricadenti all’interno di aree peep, in luogo della più complessa procedura (espropriazione e successiva rassegnazione al proprietario medesimo). Secondo parte appellante tale modo di operare sarebbe in contrasto con la normativa di riferimento. L’assunto è infondato. Questo Consiglio ha già avuto modo di precisare (Consiglio di Stato, IV, n.1099 27 luglio 1998), in relazione alla previsione dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 – che prevede un titolo di preferenza delle aree espropriate nella concessione a favore dei proprietari – la mancanza della necessità, in ogni caso, di esperire una procedura concorsuale, essendo i criteri di preferenza tra più domande concorrenti fissati dall’articolo 35 succitato. Conseguentemente, da un lato, in coerenza con la finalità della semplificazione amministrativa e con il principio di non aggravamento delle procedure (articolo 1 della l. n. 241 del 1990) e dall’altro lato, in mancanza di disposizioni di principi da ritenere inderogabili sulla potestà regolamentare comunale (articoli 1 e 7 del TUEL), deve concludersi che non contrasta con l’articolo 35 citato la norma del regolamento comunale di Capoliveri che prevede la attribuzione diretta ai proprietari di terreni ricadenti all’interno di aree peep delle aree da assegnare, in luogo della più complessa procedura che contempla la previa espropriazione delle aree e la successiva riassegnazione ai soggetti già proprietari. 3. Con altro motivo di gravame, reiterando precedente censura dell’originario ricorso, l’appellante contesta che alla data della assegnazione i soggetti beneficiari fossero già proprietari, in quanto la compravendita avrebbe data successiva: ciò in quanto la adozione del peep di Lacuna è del 21 settembre 1998 mentre l’atto di acquisto con atto pubblico risale al 27 dicembre 1999 e nessun effetto traslativo avrebbe il precedente atto con scrittura privata del 4 giugno 1995. Il motivo è infondato in punto di diritto. Il Collegio osserva che, nella pratica, può accadere che le parti stipulino un contratto per scrittura privata, convenendo poi che lo si debba riprodurre in atto pubblico; e la interpretazione della volontà delle parti può anche condurre a ritenere che, all’inizio, si sia voluto stipulare un semplice contratto preliminare (quindi inteso come ad efficacia non traslativa), in cui fra l’altro si sia convenuto di adottare poi la forma dell’atto pubblico per la successiva stipulazione del contratto definitivo. Tuttavia (di qui la importanza sub specie facti ma non in punto di diritto, dovendosi quindi disattendere la prospettazione giuridica di parte appellante) si tratta, di regola, proprio di contratto definitivo, che allora è già valido in base alla semplice scrittura privata, e pienamente e immediatamente efficace, anche per gli effetti traslativi, fin dal momento di questa. Il successivo atto pubblico, che si presenta come un negozio riproduttivo, non è necessario per la validità del contratto, ma solo è voluto dalle parti per un rafforzamento della prova, quale forma idonea ai fini della trascrizione e quindi a fini di opponibilità, per la risoluzione di possibili conflitti tra più acquirenti da un medesimo dante causa. Nella specie, quindi, l’acquisto è avvenuto precedentemente rispetto all’atto di adozione del piano, non rilevando in contrario la formalizzazione di un atto che, dal punto di vista traslativo, già aveva sortito i suoi effetti. 4. Infine, con riguardo alla contestazione della delibera n.63/2000, che, sulla base dell’esaurimento e insufficienza della residua area peep di Lacuna consentiva il ricorso alla localizzazione di altra area del territorio comunale e al ricorso alla procedura di localizzazione ai sensi dell’articolo 51 della l. n. 865 del 1971, non può che ribadirsi – prescindendo dalla eccezione di passaggio in giudicato sul punto - la carenza di interesse della appellante a contestare la scelta di un’area che in alcun modo potrebbe essere ad essa assegnata. 5. Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto. Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede: rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Spese del grado compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa. L'allora sindaco Ruggero Barbetti dichiara: Sono molto contento di questa ulteriore sentenza che dimostra ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, la correttezza degli atti compiuti dalle amministrazioni che ho guidato in passato. La sentenza del Consiglio di Stato riguardante sia il Peep di Lacona che quello di Capoliveri, così come aveva già fatto quella del Tar, evidenzia senza ombra di dubbio la legittimità del nostro operato. E' necessario far notare che al di là di tante parole dette in libertà ma anche in malafede contro il sottoscritto, contro gli amministratori e contro i dipendenti comunali, quando si arriva al dunque e quindi ad avere le sentenze della Magistratura, ebbene, queste hanno dimostrato fino ad oggi che i nostri atti erano perfettamente legittimi. Da parte mia non ho mai avuto dubbi sull'esito dei contenziosi in essere, dato che sia io che tutti i miei collaboratori (tutta gente perbene) abbiamo sempre amministrato avendo come punto di riferimento non solo la leggittimità ma anche la legalità degli atti compiuti. Del resto ho e ho sempre avuto grande rispetto sia per l'operato delle Forze dell'Ordine che per quello della Magistratura per cui sono sempre stato e sono sicuro di poter dimostrare nelle sedi opportune, la mia piena estraneità agli ormai noti fatti che mi sono stati contestati. Ruggero Barbetti Caro Ruggero Mi congratulo per il positivo esito della vicenda per l'amministrazione, chi mi conosce sa che lo faccio sempre e non farisaicamente con gli amministratori di qualsiasi segno politico quando dimostrano di aver operato nei crismi della legge e viene loro riconosciuto da una sentenza. Ciò doverosamente premesso sono altri (e diversi mi pare da quanto in giudizio trattato) i dubbi che a me personalmente restano e che è opportuno restino nella persone "a futura memoria" perchè si compiano scelte urbanistiche più avvertite in futuro. Gli insediamenti PEEP di Lacona e del Pino (così come quelli di La Pila e degli Alzi a Campo) per il regime in cui furono realizzati dovevano rispondere alle esigenze abitative di chi doveva costruirsi la prima (e unica) casa ed in virtù di ciò usufruiva di norme facilitatorie. La domanda del lettore operaio (avrebbe detto Brecht) è la seguente: chi detiene attualmente proprietà e possesso delle abitazioni del Pino, di Lacona, degli Alzi e di La Pila è in ogni caso persona che necessitava di prima casa nei due territori comunali? Non pongo un problema di rispetto dei dettami della legge, vorrei sapere se lo SPIRITO della legge è stato rispettato. A occhio non mi pare, almeno sempre ed in ogni caso. Cordialmente


Peep Lacona  1

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