E' uscito il decreto relativo alla procedura per garantire la Continuità Territoriale dell'Isola d'Elba. Di seguito il testo del decreto. Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 2 comma 236 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti n. 14/T del 24 gennaio 2008 che, nell'ambito delle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile, destina la somma di 1,5 milioni di euro, per gli oneri di servizio pubblico necessari ad assicurare la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba, in attuazione dell'art. 2 comma 236 lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16; Vista la delega conferita con nota n. 0005072 del 17 aprile 2008 dal Ministro dei trasporti illo tempore al Presidente della Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 14 della legge n. 241/1990, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di determinare il contenuto degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per l'Isola d'Elba; Viste le risultanze della Conferenza di servizi che si e' tenuta il 16 ottobre 2008; Vista la nota ministeriale n. 006475 dell'11 dicembre 2008, con la quale viene comunicato alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, l'intendimento del Governo italiano di imporre oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa; Vista la nota ministeriale n. 006480 dell'l1 dicembre 2008 con la quale viene comunicato alla societa' di gestione dell'aeroporto di Marina di Campo, di Firenze, di Pisa e alla compagnia aerea Elbafly che e' in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotte Elba Marina di Campo-Firenze, Elba Marina di Campo-Pisa; Decreta : Art. 1. Al fine di assicurare la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba, con un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto. Art. 2. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della nota informativa della Commissione europea, prevista dall'art. 16, par. 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 1008/2008. Art. 3. Qualora entro sessantadue giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della nota informativa indicata nell'art. 2, nessun vettore abbia dichiarato all'E.N.A.C. la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1, servizi aerei di linea sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, senza corrispettivo finanziario, il diritto di effettuare le rotte sopra dette sara' concesso, ai sensi dell'art. 16, par. 9 del reg. CE n. 1008/2008, tramite gara pubblica per un periodo di un anno, secondo la procedura prevista dall'art. 17 del reg. (CE) n. 1008/2008. Art. 4. L'ENAC e' incaricato di esperire la gara di cui all'art. 3, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac-italia.it il bando di gara ed il testo della presente imposizione, ed altresi' di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico. Art. 5. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui all'art. 3, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, e viene altresi' approvata la convenzione tra ENAC e il vettore stesso per regolamentare tale servizio. Il decreto ministeriale di cui al comma precedente e' sottoposto al visto degli organi di controllo del medesimo Ministero. Art. 6. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 gennaio 2009
Elbafly aereo