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In vigore il nuovo codice della nautica

Scritto da : Elena Maestrini
Pubblicato in data : sabato, 20 dicembre 2008

Il settore della nautica da diporto ha una particolare rilevanza per l’Isola d’Elba in quanto riguarda attività molto diffuse sul territorio con un notevole indotto. Il 22 dicembre entra in vigore il Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto ( Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 29 luglio 2008, n°146). “Pur rimanendo sostanzialmente invariate le procedure amministrative inerenti all’iscrizione ed alla vendita delle unità – commenta il Comandante della Capitaneria di Porto, C.F. Nerio BUSDRAGHI - decisamente importanti sono invece le novità in materia di rilascio di patenti nautiche e di sicurezza della navigazione”. Andiamo allora a conoscere, con la guida della Capitaneria di Porto, quelle che sono le novità più importanti. Per quanto riguarda le Patenti nautiche, viene introdotta la distinzione tra categoria “A” (per imbarcazioni entro 12 miglia dalla costa e senza alcun limite), categoria “B” (per navi da diporto) e categoria “C” ( er soggetti portatori di handicap o patologie specifiche). Inoltre, i candidati all’esame non potranno più presentare la domanda di ammissione presso un Ufficio Marittimo avente giurisdizione su provincia diversa da quella di loro residenza. Potranno essere ammessi presentando documentazione comprovante il domicilio in detta provincia per motivi di studio o di lavoro. I cittadini di Stati membri dell’Unione Europea potranno assumere il comando di un’unità da diporto solo se muniti di una dichiarazione - rilasciata dalle proprie autorità - da cui risulti che la legislazione del proprio Paese o dello Stato di bandiera non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione. Per la Sicurezza, viene introdotta una diversa regolamentazione a secondo che le unità siano destinate esclusivamente al diporto, al noleggio o ad appoggio per immersioni subacquee ( diving ). Di particolare rilievo la novità che riguarda i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza: mentre per le unità da diporto rimane invariato l’obbligo di averle a bordo in relazione alla navigazione effettivamente svolta, per le navi ed imbarcazioni adibite al noleggio quelle tenute a bordo devono essere in grado di accogliere tutte le persone che l’unità è in grado di trasportare fino ad un massimo di dodici più l’equipaggio. Inoltre viene sostituito l’apparecchio galleggiante con la zattera di salvataggio a decorrere dal 1° gennaio 2009, anche per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa. In generale, i rinnovi e le convalide del certificato di sicurezza possono essere fatte, previa attestazione di idoneità, direttamente dall’organismo tecnico che effettua la visita attraverso un’annotazione sul certificato dell’esito della visita e degli estremi dell’attestazione. L’organismo tecnico deve però comunicare all’Autorità Marittima ,con almeno 48 ore di anticipo, il calendario delle visite periodiche da effettuare, contenente gli elementi di identificazione dell’unità, il luogo di ormeggio e l’orario. Novità importanti sono state introdotte per le unità impiegate in attività di noleggio. Il Regolamento si applica solo per quelle che trasportano fino a 12 passeggeri. Per quelle che ne trasportano più di 12, se in navigazione nazionale si applica il Decreto Legislativo 45/2000, se in navigazione internazionale si applica la convenzione internazionale SOLAS, alla pari delle navi da passeggeri. Viene introdotto un nuovo e specifico certificato, il “certificato di idoneità al noleggio”, che per le navi ed imbarcazioni è rilasciato dall’Autorità Marittima all’atto di annotazione dell’utilizzo commerciale dell’unità sui Registri, mentre per i natanti viene rilasciato dall’Autorità Marittima avente giurisdizione sul luogo in cui l’unità abitualmente staziona all’atto dell’impiego. Viene definito il numero minimo di componenti l’equipaggio di un’imbarcazione noleggiata che trasporta più di sei passeggeri o di lunghezza superiore a diciotto metri che deve essere composto da almeno due persone, mentre quello di una nave da diporto da almeno tre. I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza di cui devono essere dotate le unità da diporto sono diversi se il proprietario o l’armatore dichiara di effettuare la navigazione entro tre, sei o dodici miglia dalla costa e tale dichiarazione deve essere annotata sul certificato di idoneità. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee (diving) in aggiunta ai mezzi di salvataggio ed alle dotazioni di sicurezza previste devono avere a bordo una bombola di riserva di almeno dieci litri ogni cinque subacquei imbarcati ( e in caso di immersione notturna una luce subacquea stroboscopica). In caso di immersioni con soste di decompressione obbligate, in sostituzione di tale bombola devono avere una stazione di decompressione. Inoltre devono avere un’unità per la somministrazione di ossigeno, una cassetta di pronto soccorso e una maschera di insufflazione, un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF). Le immersioni subacquee dovranno inoltre essere svolte alla presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.


Capitaneria CF CP nerio busdraghi

Capitaneria CF CP nerio busdraghi