Il Garante della Pubblicità con un provvedimento del 3 Ottobre 2002 ha decretato che un messaggio pubblicitario della Moby Lines (lanciato su un cartellone esposto nei pressi della biglietteria portoferraiese dal Gennaio a Marzo del 2002) costituiva: “.. una fattispecie di pubblicità ingannevole .. ” , in quanto avrebbe potuto “.. indurre i destinatari in errore, relativamente al prezzo ed alle condizioni di fruibilità dell’offerta ..” Di conseguenza il Garante ha deliberato il divieto di ulteriore diffusione del messaggio oggetto della contestazione. Nello stesso provvedimento si delibera inoltre che l’eventuale inottemperanza di quanto disposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sarebbe punita con “..l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a duemilacinquecentottadue euro”. Era stato un operatore economico dell’Isola d’Elba a segnalare al Garante la presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario che promoveva tariffe scontate sui traghetti della Moby sulla tratta Portoferraio-Piombino. Secondo l’operatore, il messaggio sul cartellone non avrebbe evidenziato che le tariffe pubblicizzate non erano comprensive delle tasse portuali, e che la fruibililità riguardava un solo periodo dell’anno. Dalle risultanze istruttorie il Garante constatava che “.. le tariffe pubblicizzate, pur essendo state concretamente applicate senza distinzione di data, sono invece fruibili soltanto per un limitato numero di posti, variabile nel numero a seconda della data di partenza”. Riguardo poi alla tassa portuale da sommare al prezzo del biglietto veniva rilevata la sua collocazione “in fondo al cartellone” e “con caratteri grafici estremamente ridotti”.