Non arrendiamoci! Portiamo all' Enfola i nostri amici e conoscenti perchè il mostro va visto di persona: le foto non rendono abbastanza. Ma soprattutto, come avete già detto in molti negli ultimi giorni, reagiamo con tutti i mezzi legali a nostra disposizione, cerchiamo di vedere se nelle pieghe di questa decisione scandalosa della antenne al Puntale c' è l' errore che obblighi gestori e giunta Ageno a fare marcia indietro. Questi orridi camini ormai sono il simbolo della mercificazione della bellezza a vantaggio dell' interesse di pochi. Migliaia di firme non sono bastate perchè non c' è peggior sordo di chi non vuol sentire: mi pare quindi che, dopo aver usato la politica, ci resti la legge, per non rassegnarci, per rimettere sui piedi una questione che è diventata anche di democrazia. Proposta: utilizziamo davvero come ci dice Sergio questo strumento di democrazia qual è Elbareport per aprire un forum di raccolta materiali, di discussione sulle antenne, per attrezzarci a fare un' opposizione serrata con l' obiettivo di far togliere queste e le altre antenne dislocate in siti abitati, storici o semplicemete belli dal punto di vista paesaggistico. Vi giro intanto una interessante memoria arrivata nei giorni scorso dalla coordinatrice per la Toscana dei Comitati contro l' elettrosmog, la dott.ssa Beatrice Bardelli. E' un po’ lunga ( anche perchè riassuntiva di diverse norme collegate ) ma di grande interesse e ci potrebbe essere presto molto utile.. PS Perchè il gruppo consiliare di minoranza non ci aiuta mettendo in rete le delibere integrali che hanno portato a queste concessioni? Carlo Rizzoli - portavoce Verdi Arcipelago Toscano APPENDICE Vi invio la memoria depositata dall'avv. Matteo Ceruti del Foro di Rovigo in difesa di un Comune del padovano dove si dimostra la NON APPLICABILITA' del Decreto Gasparri alle antenne di tipo ordinario ovvero alle infrastrutture di telecomunicazione NON STRATEGICHE. Il Tar del Veneto si esprimerà giovedì 24 luglio 2003. La Corte Costituzionale sembra si esprimerà entro la fine di luglio sulla NON COSTITUZIONALITA' del Decreto Gasparri. Considerazioni personali: anche se la CC dichiarasse il Decreto Gasparri COSTITUZIONALE tale Decreto dovrà essere applicato SI' ma unicamente alle infrastrutture definite STRATEGICHE di cui manca ancora l'ELENCO. Solo quando il CIPE formulerà l'elenco il Decreto Gasparri, vigente, potrà essere operativo. Ma SOLO per le antenne definite STRATEGICHE. dott.ssa Beatrice Bardelli Coordinamento Comitati toscani contro l'elettrosmog In attesa della pronuncia della Corte Costituzionale. 1.- L'approvazione del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, recante "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443", noto come "decreto Gasparri", ha suscitato aperte critiche da parte delle amministrazioni locali e delle associazioni di protezione ambientale e di lotta all'inquinamento elettromagnetico, oltreché l'interesse degli studiosi e l'attenzione della giurisprudenza. Com'è noto, contro il decreto le Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lombardia hanno proposto ricorso alla Corte Costituzionale lamentando plurime violazioni della Carta fondamentale e a tutt'oggi si è in attesa della pronuncia della Consulta (chiamata a decidere della legittimità costituzionale delle stessa legge delega 443/2001) avanti la quale si è già svolta l'udienza di discussione. Nel corso dell'ampio dibattito che si è aperto nel Paese non pare, tuttavia, sia stata prestata adeguata attenzione ad un dato fondamentale e preliminare ad ogni trattazione nel merito del provvedimento: quello relativo all'esatta individuazione dell'ambito applicativo del decreto e ai presupposti di operatività del medesimo. La prassi che è invalsa presso le amministrazioni comunali è infatti quella di applicare la procedura accelerata e derogatoria del decreto Gasparri a tutte le stazioni radio base per telefonia cellulare, ad ogni ripetitore radio-televisivo o ponte radio, in breve a qualsiasi richiesta di installazione di infrastrutture di telecomunicazione-TLC provenienti daigestori. Il tutto, com'è noto, con effetti dirompenti sul piano giuridico-amministrativo e devastanti per il corretto assetto urbanistico comunale (al di là dei profili igienico-sanitari) giacché l'art. 5, comma 2, del d. lgs. 1998/2002, nel prevedere che le infrastrutture di telecomunicazione per impianti radioelettrici (ad esclusione delle torri e tralicci per le reti di televisione digitale terrestre) "sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento", sembrerebbe sottrarre detti impianti ad ogni verifica di compatibilità urbanistica sancendone la legittimità ex lege. 2.- In realtà l'art. 1, comma 1, del decreto 198 delimita in modo chiarissimo ed inequivoco l'ambito applicativo del testo normativo precisando che esso "detta principi fondamentali in materia di installazione e modifica delle categorie di infrastrutture di telecomunicazioni considerate strategiche ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443". Dunque, il decreto Gasparri non si applica a tutte le infrastrutture di TLC e neppure a tutte le infrastrutture per impianti radioelettrici, ma soltanto a quelle considerate "strategiche" ex lege 443/2001. E d'altronde non poteva essere diversamente perché siamo in presenza di un decreto legislativo adottato dal Governo sulla base della delega contenuta nella legge 21 dicembre 2001, n. 443, la cosiddetta "legge obiettivo", e pertanto il suo ambito di operatività non può evidentemente discostarsi da quello stabilito nella legge di delega, pena la violazione dell'art. 76 della Costituzione. In proposito, si rammenta che con la "legge obiettivo" il Parlamento ha delegato il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi contenenti un regime speciale finalizzato alla celere realizzazione delle "infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale" la cui individuazione è rimessa ad un apposito "programma" annuale predisposto dal Ministro delle infrastrutture d'intesa con gli altri ministri competenti e con le regioni interessate ed inserito nel documento di programmazione economica e finanziaria, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata ex art. 8 della legge n. 281/1997. Con la precisazione che, in sede di prima applicazione della legge, si prevedeva che il programma delle infrastrutture strategiche venisse approvato direttamente dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Il Governo, com'è noto, in attuazione della delega conferita con la legge 443/2001 ha approvato due decreti legislativi: il decreto 198 dedicato alle sole infrastrutture strategiche di TLC e il decreto 20 agosto 2002, n. 190 che disciplina la progettazione, l'approvazione e la realizzazione di tutte le altre infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici individuati a mezzo del programma previsto dalla legge obiettivo. Pertanto, il decreto legislativo 198 (come, peraltro, dal canto suo il decreto 190) non abroga la normativa ordinaria in materia di infrastrutture di TLC e di inquinamento elettromagnetico, ma semplicemente si aggiunge a quest'ultima come disciplina derogatoria applicabile esclusivamente alle infrastrutture di telecomunicazione dichiarate "strategiche" ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001, e come tali indicate nell'apposito programma predisposto annualmente: questo, e solo questo, è infatti il campo di applicazione della normativa in esame delimitato dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto. Quindi tutte le norme ordinarie, sia legislative -statali e regionali, sia regolamentari e, dunque, anche i regolamenti comunali ex art. 6, comma 8 della legge 36/2001-, restano in vigore e debbono continuare ad applicarsi a quelle infrastrutture di telecomunicazione che non sono inserite nel programma annuale delle infrastrutture strategiche. Tale conclusione trova pressoché testuale conferma nelle parole della Commissione VIII della Camera dei deputati il 17 luglio 2002, che, nell'esprimere parere favorevole sullo schema di decreto, ebbe modo di evidenziare che "la disciplina recata dallo schema di decreto legislativo non si sovrappone in alcun modo alla disciplina ordinaria -e non potrebbe farlo poiché non è tale il contenuto della delega recata dalla legge n. 443 del 2001- ma si affianca a questa come disciplina speciale, applicabile alle sole infrastrutture indicate nel programma predisposto annualmente secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1, della stessa legge n. 443, e che pertanto tutte le norme vigenti, anche in materia di autorizzazione all'installazione degli impianti, restano in vigore e continueranno ad applicarsi a quelle infrastrutture per le telecomunicazioni che non vengono inserite nel programma delle infrastrutture strategiche". Di qui il parere positivo della Commissione subordinato all'espressa condizione che nel testo fosse "specificato che le disposizioni del presente decreto si applicano solo alle categorie di opere infrastrutturali nel settore delle telecomunicazioni inserite nel programma delle infrastrutture strategiche ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001": condizione che è stata adempiuta dal Governo con la modifica in tal senso dell'art. 1 del decreto 198. 3.- Così delimitata in astratto l'esatta sfera applicativa del decreto 198, ora si tratta dunque di individuare quali siano, allo stato ed in concreto, le specifiche infrastrutture strategiche nel settore delle telecomunicazioni ricomprese nel vigente programma annuale. Il primo (e sinora unico) programma degli interventi strategici e di preminente interesse nazionale è stato approvato dal CIPE con la delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, significativamente richiamata nelle premesse del decreto 198 ad ulteriore conferma che soltanto in relazione a queste ultime infrastrutture può trovare applicazione la disciplina speciale del Gasparri. Ebbene detta delibera CIPE n. 121/2001 riporta effettivamente un allegato 5 dal titolo "Piano di interventi nel comparto delle telecomunicazioni", meglio qualificato nelle succitate premesse dello stesso decreto 198 e nell'art. 1 della medesima delibera CIPE quale mera "sintesi del piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni". Invero detto allegato 5 contiene semplicemente una tabella recante l'indicazione dei "flussi di investimenti" preventivati nel comparto delle telecomunicazioni a partire dal 2002 sino al 2005 dai principali operatori privati distinti in tre settori: reti a banda larga (fibra ottica), reti per terminali (UMTS completamento GSM/GPRS) e reti per televisione digitale terrestre, per un totale complessivo di investimenti previsti di 30.759 milioni di Euro. Dunque, nella delibera CIPE 121/2001 non compare alcuna individuazione (neppure dal punto vista delle categorie tipologiche generali) delle infrastrutture strategiche previste nel settore delle TLC. E la ragione di tale omessa individuazione è espressa a chiare lettere nello stesso allegato 5 della delibera CIPE ove alla nota (1) -apposta a fianco dei flussi di investimenti e- riportata in calce alla tabella, si precisa testualmente: "La distinta delle opere verrà effettuata con successiva delibera". Quindi non par dubbio che l'individuazione delle infrastrutture ritenute strategiche nel settore delle TLC viene rinviata espressamente ed inequivocabilmente ad un'ulteriore futura deliberazione CIPE, allo stato non ancora approvata. Appare dunque evidente che, sino a quando non verrà adottata la nuova delibera del comitato interministeriale -cui è stata rimessa la necessaria, individuazione delle infrastrutture per telefonia cellulare ritenute "strategiche"-, non potrà trovare applicazione la normativa speciale del decreto n. 198/2002. Peraltro, analoghi rilievi sono stati svolti anche dall'UPI-Unione delle Province Italiane in sede di Conferenza unificata del 20 giugno 2002 che ha espresso il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo (come previsto dall'art. 1 comma 3, della legge 443) e, successivamente, anche dall'Assessorato Agricoltura, Ambiente Sviluppo e Sostenibile della Regione Emilia Romagna in una circolare del 30 ottobre 2002 inviata ai Sindaci, Presidenti di Provincia e all'ARPA sull'attuazione del decreto Gasparri. Ma v'è di più perché all'art. 1 della delibera CIPE 121/2001 si precisa ulteriormente che "la puntuale localizzazione e le modalità di realizzazione degli interventi nel comparto energetico e degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni sono definite d'intesa con la Regione interessata". Dunque, all'individuazione delle infrastrutture di TLC considerate "strategiche" ad opera di una futura delibera CIPE dovrà necessariamente seguire un atto di "intesa" con la Regione territorialmente interessata avente ad oggetto la precisa ubicazione e la specifica definizione delle modalità di realizzazione degli impianti medesimi. Alla luce di quanto sin qui evidenziato non si può che pervenire alla seguente inevitabile conclusione: in assenza dei provvedimenti suddetti (nuova delibera CIPE, intesa con le Regioni interessate) la disciplina speciale e derogatoria di cui al decreto 198 sulle infrastrutture strategiche di telecomunicazione non può assolutamente considerarsi operativa; per cui, a parere dello scrivente, le amministrazioni preposte al rilascio dei titoli autorizzatori per la realizzazione degli impianti debbono dare integrale applicazione alla normativa ordinaria, ossia la legge quadro 36/2001, la legislazione regionale di settore ed i regolamenti comunali per il corretto insediamento urbanistico degli impianti e per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Matteo Ceruti Avvocato in Rovigo
antenne puntale blu da lontano