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Pagamento delle opere di bonifica: possibili ricorsi

Scritto da : Elena Maestrini
Pubblicato in data : martedì, 07 ottobre 2008

La Comunità montana ha inviato a tutti i proprietari di immobili e di terreni un avviso di pagamento relativo a presunte opere di bonifica relative a detti immobili eseguite nell’anno 2006. Ricordandomi che il Sindaco del Giglio aveva inviato l’anno scorso a Elba Report un paio di articoli sull’argomento, l’ho contattato e molto cortesemente mi ha fornito una serie di delucida zioni in merito esprimendo tutta la sua solidarietà a chi volesse opporsi a tale illegittima pretesa. Infatti la richiesta della Comunità è illegittima, e non illegale, in quanto , fra l’altro, contraddice i presupposti esposti nella lettera di accompagnamento, paragrafo 2, che accompagna l’avviso. Tale paragrafo dice”il riparto della contribuenza avviene sulla base del beneficio ricevuto dalla proprietà attraverso l’attività di bonifica”. E questo è che ciò che chiede la Legge. Quindi i cittadini devono pagare in virtù del beneficio ricevuto. Ma se alcuni lavori di bonifica sono stati fatti successivamente e sono in corso attualmente, come è possibile che i cittadini ne abbiano tratto un beneficio?. Comunque vediamo perché la richiesta è illegittima: - l’art. 860 del Codice civile prevede che “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica” e che tale utilità si traduca in un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sugli immobili stessi. Sul punto la Comunità montana non ha mai fornito la prova che i beni soggetti a contributo abbiano tratto vantaggi. - la Corte di Cassazione a sezioni civili unite ha emesso diverse sentenze in proposito, la più recente è la sentenza n° 16426 del 26 luglio 2007 e la sentenza della Commissione tributaria dell’Umbria n° 36/05/07 del 30 maggio 2007 che hanno confermato il principio contenuto nell’art. 860 del c.c. per cui “ il contributo consortile non può diventare un’imposta fondiaria, ma deve restare un contributo per opere a vantaggio del fondo”, “ i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalle opere di bonifica o dalle opere cui attende il consorzio”. Tutto ciò significa che “ il beneficio è dunque, ex art. 23 della Costituzione l’elemento costitutivo dell’obbligo contributivo, oltre il criterio per una ripartizione dell’onere”. - “spetta al Consorzio l’onere di dimostrare l’esistenza di un vantaggio per il proprietario del bene , poiché è l’ente pubblico che fa valere la pretesa esecutoria (ruolo contribuzione) e di conseguenza l’onere dei fatti costitutivi della pretesa incombe sull’ente creditore( vedi Cassazione 2990/79; n° 1937/81; n° 3023/83)”.l - violazione dell’art. 7 della Legge 212/2000 e dell’art. 3 della Legge 241/90 per difetto di motivazione. A tutto ciò si può aggiungere anche il parere del Difensore Civico Regionale che conferma quanto su esposto nonché la prevalente giurisprudenza. Pertanto tutti i cittadini interessati possono presentare un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, rappresentando quanto sopra detto e a questo punto c’è da auspicare che un avvocato interessato voglia farsi carico di una specie di class action aiutando i cittadini dissenzienti a compilare un ricorso.


fosso s. giovanni laterale

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