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Anagrafe Canina La nuova ordinanza ministeriale

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : sabato, 20 settembre 2008

[17-09-2008] “Nella G.U. n. 194 del 20 agosto 2008 è stata pubblicata l’ordinanza contingibile ed urgente 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali (a firma del Sottosegretario Francesca Martini) concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina. L’ordinanza, per arginare il fenomeno dell’abbandono dei cani, considerati i rilevanti problemi di salute pubblica derivanti dal randagismo – quali il possibile diffondersi di malattie infettive, l’incremento di incidenti stradali, i casi di aggressione dei cani inselvatichiti – e vista altresì la necessità e l’urgenza di far effettuare in maniera contestuale l’identificazione di tutta la popolazione canina utilizzando strumenti e modalità uniformi, dispone l’obbligo per il proprietario o detentore del cane di far identificare e registrare l’animale, nel secondo mese di vita, mediante l’applicazione di un microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore a due mesi è tenuto ad identificare e registrare il cane entro il 18 settembre 2008 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza). L’applicazione del microchip, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato o dai veterinari pubblici competenti per territorio o da veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all’anagrafe canina regionale. Il veterinario che provvede alla applicazione del microchip deve infatti contestualmente effettuare la registrazione nell’anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione nell’anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà, preso atto che l’ordinanza stabilisce il divieto di vendita di cani non identificati e registrati, nonché di cani di età inferiore ai due mesi. Il microchip di identificazione dei cani può essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti registrati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali; i dispositivi di lettura di microchip devono essere ISO compatibili. Con provvedimento assunto (entro tre mesi) in sede di Conferenza Stato-Regioni verranno definite le modalità tecniche ed operative per assicurare l’interoperatività della Banca dati canina nazionale con le anagrafi canine regionali. I Comuni sono tenuti ad identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate (il titolare della struttura dove il cane è ricoverato è il detentore dell’animale); responsabile di tali procedure è il sindaco. I comuni dotano la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell’effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo. L’ordinanza avrà efficacia per 24 mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nella G.U. n. 185, in data 8 agosto 2008, è stato inoltre pubblicato il D.M. 6 maggio 2008 recante la determinazione dei nuovi criteri per la ripartizione tra le regioni delle disponibilità del fondo per l’attuazione della legge quadro in materia di prevenzione del randagismo (L. 281/1991)”.


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