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Delibera della Regione Toscana sul Nubifragio del 4 Settembre

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : martedì, 26 novembre 2002

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30-09-2002 (punto N. 44) Delibera N .1054 del 30-09-2002 Proponente RICCARDO CONTI DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI Pubblicita ‘/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale Dirigente Responsabile: Pier Luigi Giovannini Estensore: Stefania Stefani Oggetto: Misure cautelari a seguito degli eventi calamitosi nell’isola d’Elba ai sensi art. 12 della L.R. 16.1.1995 n. 5 - Presidente della seduta: CLAUDIO MARTINI Segretario della seduta: CARLA GUIDI Presenti: PAOLO BENESPERI CHIARA BONI AMBROGIO BRENNA SUSANNA CENNI RICCARDO CONTI TOMMASO FRANCI MARCO MONTEMAGNI ANGELO PASSALEVA ENRICO ROSSI MARIA CONCETTA ZOPPI Assenti: TITO BARBINI ALLEGATI N°: 1 Note: ERRATA CORRIGE: Nel testo deIl’art. 9 della parte deliberativa leggasi: “manufatti di cui all’art.8 anziché di cui all’art. 6”. LA GIUNTA REGIONALE Premesso che gli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell’Isola d’Elba nei comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell nel periodo 3-4 settembre 2002, hanno causato allagamenti e dissesto idrogeologico; Considerato che gli eventi citati hanno prodotto danni ingenti al tessuto insediativo, produttivo e infrastrutturale dei comuni interessati; Considerato che in data 6 settembre 2002 è stato riconosciuto lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della Legge 24.11992 n. 225 per i territori sopra citati; Preso atto in particolare del fatto che: - l’evento, caratterizzato da piogge abbondanti e intense ha prodotto con elevati valori di portata forte trasporto solido al fondo ed ingente trasporto di materiale flottante; - gli allagamenti avvenuti sono prevalentemente da attribuirsi a fenomeni di occlusione delle luci di deflusso che hanno prodotto “effetto diga” in corrispondenza di restringimenti. Ritenuto che l’azione di “messa in sicurezza”, peraltro pregiudiziale anche per garantire efficacia ai ripristini di infrastrutture e edifici comunque necessari, debba tener conto di condizioni di sostenibilità collegate da un lato alla presenza di “invarianti” antropiche (centri abitati ed infrastrutture), dall’altro e conseguentemente alla necessità di garantire, in coerenza con la pianificazione di bacino, gli spazi utili e necessari alla dinamica fluviale, attraverso azioni strutturali sui corsi d’acqua ed interventi di carattere territoriale diffuso finalizzati, tra l’altro, ad aumentare i tempi di corrivazione ed a normalizzare il trasporto solido con particolare riferimento a quello flottante, a recuperare gli “spazi fisiologici” per la dinamica dei corsi d’acqua. Vista la legge regionale n. 5 del 16.1.95 “Norme per il governo del territorio”; Richiamato in specifico l’art. 12 della legge regionale n. 5/95 che prevede che la Giunta Regionale può approvare in occasione di calamità naturali particolari disposizioni cautelari di durata non superiore a dodici mesi, con i contenuti e gli effetti di cui all’art. 11 della medesima legge; Ritenuto necessario che i comuni colpiti procedano alla verifica delle classi di pericolosità contenute nei propri strumenti urbanistici ed al loro eventuale adeguamento in relazione alla permanenza delle situazioni che hanno indotto lo stato di emergenza o comunque valutando le condizioni di rischio residuo, anche a seguito di interventi provvisionali, di mitigazione di rischio e di messa in sicurezza. Richiamato il Progetto di P.A.I., adottato con Delibera di Giunta Regionale e attualmente all’attenzione della Conferenza programmatica di cui all’art. 1 bis L. 365/00; Dato atto che nell’ambito della Conferenza si dovrà tener conto delle eventuali modifiche indotte sul sistema fisico degli eventi suddetti; Ritenuto altresì che nelle more delle verifiche e degli adeguamenti di cui ai precedenti punti sia necessario adottare misura cautelari atte a garantire il non aumento di esposizione al rischio in relazione alle modifiche al sistema fisico indotte dai recenti eventi; Viste le cartografie allegate relative alle aree suscettibili di aver subito modificazioni a seguito dei recenti eventi meteorologici; A voti unanimi: DEL IBERA - di approvare, ai sensi dell’an. 12 della legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5 e per un periodo di dodici mesi le seguenti misure cautelari: Art. I - nelle aree di cui alla cartografia allegata, anche qualora le stesse ricadano all’interno di aree vincolate ai sensi della L. 677/96 o vincolate ai sensi del DL. 180/98 convertito con L. 267/98, sono consentiti esclusivamente gli interventi relativi alla mitigazione del rischio idraulico-idrogeologico. Sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione su edifici nonché di restauro senza aumenti del carico urbanistico così come definito dalla L.R. 52/99 e, limitatamente alle sistemazioni del terreno quali piazzali ecc., previo parere favorevole dell’Autorità idraulica ai sensi dell’art. 89 comma I punto c) ultimo periodo D.L. 112/98; Art. 2 — Per le aree individuate nella cartografia allegata i Comuni procedono alla verifica delle classi di pericolosità contenute negli strumenti urbanistici vigenti ed al conseguente adeguamento delle classificazioni ivi contenute in relazione alla permanenza delle situazioni che hanno indotto lo stato di emergenza o comunque valutando le condizioni di rischio residuo, anche a seguito di interventi provvisionali, di messa in sicurezza, di mitigazione di rischio. Art. 3 - Qualora, nelle more dell’adeguamento delle classificazioni di pericolosità di cui all’art. I ed a seguito dell’avvenuta realizzazione dì interventi di messa in sicurezza, siano state recuperate, secondo quanto indicato nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1212 del 2/11/1999, condizioni di pericolosità riconducibili ad una classe di pericolosità bassa, potrà essere consentito il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie nonché la realizzazione degli interventi a seguito di denuncia inizio attività. Art. 4 - I Comuni interessati da movimenti franosi a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo 3-4-settembre e per i quali è stata riconosciuto lo stato di emergenza ai sensi dell’art, 5 della Legge 24.2.1992 ti. 225, provvedono, entro 3 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, a perimetrare le aree interessate ed a trasmettere le relative cartografie al bacino Toscana Costa, Regione Toscana e all’Area Tutela del Territorio del Dipartimento PTA della Regione Toscana. An. 5 - Nelle aree interessate da movimenti franosi a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo 3-4 settembre 2002 e per i quali è stato richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della Legge 24.2.1992 n. 225 e qualora le stesse non ricadano all’interno di aree vincolate ai sensi della L. 677/96 e vincolate ai sensi del D.L. 180/98 convertito con L. 267/98, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati al ripristino di condizioni di sicurezza ivi compresi gli interventi su manufatti e infrastrutture, finalizzati a garantire la pubblica incolumità. An. 6 - Nelle aree non ricomprese tra quelle di cui ai precedenti artt. I e 4 è consentita l’attuazione degli S.U. vigenti purchè siano verificati il non incremento del livello di rischio in altre aree e il non aumento dei picchi di piena nelle aree di cui all’art. I. Art. 7 — Delle positive verifiche delle condizioni di cui agli articoli 3 e 6 deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo alla concessione edilizia ovvero nelle certificazioni relative alla Dichiarazione di Inizio Attività. Art. 8 - I comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell’Elba, procedono altresì, nelle aree di cui all’art. 1, alla individuazione dei manufatti presenti nel corso d’acqua e lungo le fasce di 10 m., misurate dall’unghia esterna dell’argine o, ove mancante, dal ciglio di sponda, e ne verificano la legittimità urbanistico — edilizia. E’ costituito specifico elenco dei manufatti individuati. Art. 9 — L’Autorità idraulica si esprime sui manufatti di cui all’art. 6 ai sensi dell’art. 89 comma 1 punto c) ultimo periodo DL. 112/98. La cartografia allegata al presente atto è depositata in copia presso il dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali della Regione Toscana, presso la Segreteria del Bacino Toscana Costa, presso la Provincia di Livorno e presso i Comuni indicati nel presente atto; Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi delle lettere a) e d) di cui all’art. 41 L.R. 9/95, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, ed in forza degli articoli 12 e Il 30 comma della L.R. è pubblicato integralmente sul B.U.R.T., ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. 18/96 ed è immediatamente trasmesso alla Provincia di Livorno ed ai comuni sopra richiamati assieme alla cartografia allegata; SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL COORDINATORE VALERIO PELINI Il Dirigente Responsabile PIER LUIGI GIOVANNINI Il Coordinatore ROBERTO FORZIERI