In ordine alla mozione presentata dal Gruppo Consiliare di Rifondazione Comunista, anche al fine di fornire una corretta informazione ai cittadini di fronte ad argomentazioni che solo eufemisticamente possono essere definite strumentali, ci sembra giusto precisare punto per punto quale sia la verità riguardo agli argomenti trattati In primo luogo in ordine alle modalità di recupero da parte del Comune di Portoferraio dei tributi evasi. Il Comune di Portoferraio effettua la riscossione coattiva dei tributi, e di altre entrate locali, con la procedura dell’ingiunzione di cui al Regio Decreto n. 639/1910 e succ. modifiche. Il procedimento attuato dal Comune di Portoferraio, perfettamente rispettoso delle vigenti normative e dei regolamenti comunali è il seguente: a) Emissione e notifica dell’avviso di accertamento al contribuente per i tributi evasi anni pregressi (mediamente tre anni prima per l’Ici, uno-due anni per Tosap e Pubblicità); b) Passato qualche altro anno (in media 2), se il tributo non viene pagato e nessuna richiesta di pagamento rateale viene inoltrata, il Comune emette e notifica l’ingiunzione fiscale nei confronti di chi ha evaso il tributo. L’ingiunzione fiscale del Comune di Portoferraio non riporta (a differenza del caso della sentenza citata da Rifondazione e che verrà esaminata in seguito) alcuna spesa legale; c) dopo la notifica dell’ingiunzione fiscale il contribuente (oramai sono passati mediamente 5/6 anni da quando doveva versare il tributo) ha anche facoltà di presentare ricorso, avverso l’ingiunzione fiscale per vizi propri della stessa, all’Autorità Giudiziaria competente, oppure può provvedere al pagamento sempre senza sostenere ancora alcuna spesa legale; d) nel caso in cui il contribuente non impugni l’ingiunzione e continui ad omettere il pagamento (anche con richiesta di dilazione), dopo circa ulteriori 40 – 50 giorni, la pratica viene passata al legale che tenta di riscuotere un tributo dovuto da circa 6 anni; e) il legale, tenendo conto dei termini di scadenza dell’atto e delle esigenze dell’Ufficio Giudiziario, procede con il pignoramento presso terzi al fine di evitare la scadenza dell’atto; f) le spese legali applicate durante la fase del recupero dei tributi evasi sono conteggiate nei minimi di tariffa per espressa richiesta del Comune di Portoferraio. Riguardo alla sentenza citata nella mozione occorre poi dire che: La sentenza n. 10826/08 della Corte di Cassazione si riferisce ad un caso completamente diverso. In questa vicenda, infatti, il legale era intervenuto ben prima di quanto accade nella procedura seguita dal Comune di Portoferraio, e cioè già dopo l’avviso di accertamento e prima dell’ingiunzione fiscale, che riportava tra le sue voci anche le spese legali sostenute dal Comune. La procedura seguita dal Comune di Pulsano oggetto della suindicata sentenza, non ha quindi nulla a che vedere con quella seguita dal Comune di Portoferraio. Il Comune di Pulsano aveva anticipato l’intervento del legale quando non era effettivamente necessario, e cioè subito dopo l’avviso di accertamento e prima dell’ingiunzione fiscale (praticamente subito dopo la lettera a) della procedura seguita dal Comune di Portoferraio). Inoltre il Comune di Pulsano ha aggiunto già nell’ingiunzione fiscale, oltre al tributo, anche le spese legali che in tale fase non sono previste nè necessarie. Procedura questa oggettivamente anomala e del tutto diversa da quella seguita dal Comune di Portoferraio che nell’ingiunzione fiscale non prevede alcuna spesa legale a carico di chi deve pagare il tributo evaso, in quanto il legale non è intervenuto e non interviene se il tributo viene pagato. Il Comune di Portoferraio, peraltro, ha scelto il percorso chiaramente spiegato, poichè non potrebbe in concreto seguire proficuamente la via del pignoramento mobiliare presso l’abitazione dei debitori, asporto dei beni pignorati e trasporto degli stessi presso luogo idoneo con la nomina di un custode, e vendita degli stessi tramite Segretario Comunale in quanto (tra l’altro): a) l’Ufficio Giudiziario di Portoferraio non è in condizioni di organico tali (come probabilmente buona parte degli attuali uffici italiani) da effettuare decine di pignoramenti presso tutte le residenze dei debitori; b) una rilevante percentuale di debitori risiede fuori Elba e quindi non sarebbe possibile far uso di tale procedura; c) il Comune di Portoferraio, per tentare di rendere fruttuosa la procedura dovrebbe richiedere l’asporto dei beni pignorati, prenderli in custodia nominando un custode, dotarsi di idoneo veicolo per il trasporto, attrezzare un magazzino a tal fine: diversamente non verrebbero mai venduti restando presso l’abitazione del debitore; d) Il Segretario Comunale dovrebbe assistere “all’incanto e stendere il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto e la firma del Segretario o del suo delegato e del banditore”. Il Segretario Comunale non è certo in grado di svolgere tale continuo, costante e gravoso incarico che gli impedirebbe di adempiere in concreto alle sue funzioni istituzionali; f) Anche nel caso, per paradosso, in cui l’Ufficiale Giudiziario eseguisse decine, se non centinaia di pignoramenti mobiliari (ed è escluso) ed il Segretario Comunale facesse tutti gli incanti, il costo dei pignoramenti mobiliari, delle spese di trasporto, custodia e delle retribuzioni di Segretario supererebbero quello degli attuali pignoramenti presso terzi; g) tale procedura sarebbe comunque in concreto scarsamente fruttuosa ed i costi notevoli di trasporto, custodia, magazzino e retribuzioni del Segretario comunale ricadrebbero anche su tutti gli altri contribuenti che hanno regolarmente pagato i tributi. Si ricorda infine che: a) Un terzo circa delle ingiunzioni viene pagato prima dell’affidamento dell’incarico al legale; b) Un altro terzo circa delle ingiunzioni fiscali, resta insoluto anche dopo la procedura esecutiva e così il contribuente non paga nè tributi e neppure le spese. Al legale vengono in tal caso rimborsate solo e soltanto le anticipazioni effettuate per conto del Comune (spese vive); c) Solo un terzo viene posto in esecuzione, ed al momento della definizione della procedura le spese legali vengono determinate dalla Dott.ssa Sammarco, Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Livorno che emette la relativa ordinanza. Ad oggi tutte le procedure arrivate dinanzi al Giudice delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Livorno, Dott.ssa Sammarco, sono state regolarmente convalidate da ordinanza di assegnazione del Giudice, che ha liquidato anche le spese legali senza mai alcuna opposizione, contestazione o rilievi del Giudice sulla procedura effettuata. Per questi ed altri motivi che verranno puntualmente spiegati in Consiglio Comunale non vi è alcuna illegittimità nell’operato dell’Amministrazione ed, ovviamente, alcun danno erariale. L’unico danno rilevabile è ancora una volta all’immagine dell’Amministrazione, a causa di interventi in cui il livore personale oscura ogni verità, fondatezza e ragionevolezza.
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