Umberto Mazzantini mi tira in gioco come osservatore dei destini del microcontinente elbano. È vero un'isola si capisce meglio guardandola da fuori, ma un continente si capisce meglio guardandolo da un’isola. Si parla tanto dell’assetto degli enti locali dell’Elba e dell’Arcipelago ma non si ragiona su cosa dovrebbero fare. Le possibilità di un territorio derivano dalla selezione della rappresentanza politica dalla capacità di funzionamento degli enti locali applicata alla gestione di servizi ma anche a proporre un modello economico e sociale del territorio. Le politiche da applicare sono già tutte scritte nei trattati internazionale e dell’Unione europea, nelle leggi nazionali e regionali. Occorre conoscere queste politiche per trovare le opportunità che meglio si adattano al territorio e ai suoi abitanti. L’articolo 4 del D.Lgs 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilisce che “La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, della L. 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.” Il citato articolo 4, comma 3, della L. 15 marzo 1997, n. 59, definisce i principi di sussidiarietà , di completezza, di efficienza e di economicità, di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, di omogeneità, di adeguatezza, di differenziazione nell'allocazione delle funzioni , della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi, di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità. C’è ancora molto da fare per applicare questi principi alla funzione amministrativa degli enti locali Vittorio Emiliani scrive che”la dimensione territoriale dei nostri Comuni è, più o meno, quella del Medio Evo e cioè la distanza che il viandante poteva percorrere a piedi nelle ore di luce (sulle strade di allora).” La ripartizione territoriale dei comuni dell’Elba deriva dalle alchimie politiche delle grandi potenze rinascimentali che dovevano garantire alla propria flotta e a quelle alleate il passaggio dalle rotte marittime fondamentali del Mar Tirreno. Rio e Marciana agli Appiani, Portolongone allo Stato dei Presidi, Portoferraio ai Medici. Lo Stato unitario ha riconosciuto la separazione delle marine Rio e di Marciana e l’autonomia amministrativa di Capoliveri e di Marina di Campo, base dalle marinerie campane. Nell’assetto napoleonico tuttora vigente, ripreso dagli antichi romani, la dimensione territoriale di una Provincia corrisponde alla distanza percorsa da una persona a cavallo nello spazio di una giornata tornando al punto di partenza. La funzione provinciale era quella di ospitare il Prefetto, rappresentante del governo statale. L’Elba, unica eccezione del sistema amministrativo provinciale, ospita la funzione vicarie del prefetto. La vice-prefettura di Bastia a Portoferraio, istituita della all’inizio dell’ottocento durante il periodo di annessione alla Francia, si è conservata anche nella Provincia di Livorno, nata dalla separazione della provincia di Pisa negli anni venti del novecento per accontentare un sostenitore dell’allora capo di governo. L’Arcipelago Toscano è una entità territoriale omogenea che, conservando le radici storiche, deve essere competitivo a livello regionale, nazionale, europeo, mediterraneo e globale. La sfida è quella di trovare un’alternativa all’attuale modello economico, basato unicamente sul turismo di massa estivo, che probabilmente ha raggiunto i limiti del proprio sviluppo. La funzione politica e amministrativa dell’Elba è frammentata in otto comuni e ha bisogno di essere potenziata. La Provincia di Livorno è l’espressione di un territorio basato sulla fascia costiera che esprime esigenze complementari a quelle dell’Arcipelago. L’istituzione della provincia dell’Arcipelago non è percorribile perché in contrasto con i descritti principi generali degli enti locali. La Comunità montana, ente di rappresentanza politica indiretta, ha limitate funzioni e sorti incerte. Il citato testo unico degli enti locali prevede come alternative la fusione di comuni (articolo 15), o l’istituzione attraverso apposita legge regionale della Comunità di arcipelago (articolo 29) alla quale si estendono le norme sulle comunita' montane con la possibilità di esercitare in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni (articolo 28 e 33). La domanda che ci dobbiamo porre: quale è l’ente locale dotato di adeguata rappresentanza politica, classe dirigente e funzione amministrativa a cui affidare il destino dell’Arcipelago nel prossimo decennio?
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