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Ordinanza marinese sulla custodia dei cani

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : sabato, 16 febbraio 2008

ORDINANZA N. 01/2008. CUSTODIA DEI CANI PER L’IGIENE DELLE AREE PUBBLICHE E TUTELA DELLA INCOLUMITA’ PUBBLICA I L S I N D A C O CONSIDERATO che il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia che vivono nel territorio rende indifferibile determinare adeguate misure che assicurino la giusta compatibilità tra il quotidiano vivere sociale ed il decoro e l’igiene del suolo pubblico in relazione ad una appropriata cura nella detenzione dei medesimi nei luoghi aperti al pubblico e tenuto conto altresì delle esigenze di tutela della sicurezza e di salvaguardia della serenità delle persone; RITENUTO dover intervenire con mezzi straordinari al fine di prevenire e reprimere i comportamenti che mettano a repentaglio l’incolumità delle persone e pregiudichino l’ambiente a causa di deiezioni incontrollate di cani non custoditi nell’ambito dell’intero territorio comunale; DATO ATTO che la sempre maggiore presenza di cani lasciati liberi nei luoghi pubblici pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che degli stessi animali; VISTA l’Ordinanza 14 gennaio 2008 del Ministero della Salute pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2008; VISTA la legge 24 Novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 7 bis e 50; VISTA la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833; VISTA la Legge 14 Agosto 1991, n. 281; VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320 dell’ 8 Febbraio 1954; VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Municipale; O R D I N A v E’ fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, e nelle zone destinate al verde pubblico, nelle spiagge ed aree demaniali: 1. Di munirsi di paletta o altra idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni degli animali, da esibire su richiesta; 2. Di provvedere all’immediata rimozione delle defecazioni del cane; 3. Di depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all’acqua, nei cestini porta rifiuti o negli appositi contenitori. v E’ fatto divieto di introdurre cani delle razze individuate nell’Ordinanza 14 gennaio 2008 del Ministero della Salute, ancorché al guinzaglio (con eccezione di quelli che accompagnano persone non vedenti) nelle aree attrezzate a giochi per bambini, nei parchi pubblici e nelle zone destinate a verde pubblico delimitate e non, individuabili attraverso appositi cartelli, i quali se condotti nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto dovranno essere muniti anche di museruola. v I cani di razza differente da quelle elencate nell’Ordinanza Ministeriale dovranno sempre essere custoditi con guinzaglio e se condotti in locali pubblici o nei pubblici mezzi di trasporto anche muniti di museruola. E’ consentito tenere liberi e senza guinzaglio: 1. i cani da caccia, quando vengono utilizzati per la caccia; 2. i cani delle forze di Polizia e di Soccorso quando sono utilizzati per servizio. I proprietari, anche nei luoghi privati, devono in ogni caso assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga. La presente Ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco, esclusivamente durante l’esercizio delle proprie funzioni. A V V E R T E Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione Amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00, secondo le procedure della Legge n. 689 del 24 Novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni. Dall’osservanza della presente Ordinanza sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento opportunamente addestrati. R I C O R D A · Che i proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all’iscrizione dei medesimi all’Anagrafe Canina Regionale presso il Comune di residenza entro il 3° mese di vita o comunque entro 30 giorni dalla data dell’acquisto o dell’inizio della detenzione; · Che il proprietario o il detentore ha altresì l’obbligo di denunciare al Comune di residenza, nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell’evento: 1. Lo smarrimento accidentale del cane; 2. La sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all’Autorità Giudiziaria; 3. La cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l’indirizzo del nuovo proprietario; 4. La morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell’animale; 5. La variazione di residenza. La presente Ordinanza: - sostituisce ogni altra ordinanza o disposizione in materia, - acquista immediata efficacia con la pubblicazione all’Albo Pretorio e l’affissione nei luoghi pubblici, - viene trasmessa alla Polizia Municipale per l’esecuzione. Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso per via straordinaria entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.


cani esposizione 2

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