A seguito di un intervento della minoranza nell'ultima assemblea della Comunità Montana, si è ampiamente diffusa sui media, con e senza virgolette, la voce di una presunta illegittimità dei contributi per la bonifica dei fossi. Poiché ciò rischia di creare sconcerto e confusione nell'opinione pubblica, si ritiene opportuno ribadire che: 1) La Comunità Montana dell' Arcipelago Toscano (così come gli altri 41 Consorzi o CM in Regione) ha doverosamente applicato la legge regionale n° 34 del 1994 (norme in materia di bonifica) sulla base della Delibera del Consiglio Regionale n. 315 del 15 ottobre 1996 (delimitazione dei comprensori di bonifica e individuazione delle Province competenti). 2) Ciò è stato fatto per le finalità previste dalla legge che sono la messa in sicurezza del territorio dal rischio di esondazioni. 3) Come previsto dalla legge vigente, la CM ha incaricato per il previsto Piano di Classifica un gruppo di lavoro tecnico che ha visto la partecipazione anche di referenti delle Università di Firenze e Siena; sulla base dei diversi 'Indici di beneficio' individuati per ogni particolare zona del territorio elbano (e di Capraia) è stato assegnato ad ogni terreno, sulla base del proprio valore e dell'indice di beneficio, il contributo previsto dalla legge. Non è la prima volta che in Toscana o in Italia qualcuno esprime dubbi sull'applicazione di tale contributo; resta il fatto che, a tutt' oggi, i vari ricorsi presentati non hanno prodotto il blocco delle norme e quindi la loro operatività. Parlare di illegittimità appare quindi più un'opinione personale tutta da dimostrare che una concreta possibilità, un'opinione smentita per altro da diverse sentenze successive a ricorsi di cui sopra. La CM e il proprio Ufficio Tutela del Territorio delegato a programmare e realizzare i lavori di manutenzione dei fossi concordati con le Amm.ni Comunali, ribadiscono quindi di stare operando nel pieno rispetto delle norme vigenti, applicandole in maniera differenziata ed oculata, con a cuore la sicurezza dei beni e delle persone messi a rischio, anche in tempi recenti, dalla mancata applicazione della Legge regionale n° 34 del 1994. Insinuare, infine la non competenza delle CM alla riscossione di contributi in quanto Enti di secondo grado appare quanto mai inopportuna, essendo lo stesso art 165 del Testo Unico degli Enti Locali (Dlgs 267 /2000) a precisare come tra i titoli di entrata delle CM siano previste “le entrate derivanti da contributi ... anche in rapporto all' esercizio di funzioni delegate dalle regioni”.
Alluvione vallebuia 1