Torna indietro

Portoferraio: Ordinanza Comunale per la lotta agli incendi

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : domenica, 19 agosto 2007

Al fine di realizzare un’efficace opera di prevenzione, in particolare nell’attuale periodo considerato dalla normativa “a rischio d’incendio”, e per la salvaguardia della pubblica incolumità, il Comandante Rodolfo Pacini, Responsabile dell’Area 4 del Comune, ha emesso ordinanza (la n.47) contenente le seguenti disposizioni: 1. E’ vietato a chiunque accendere fuochi: a. nei boschi ed in una fascia contigua di larghezza pari a 50 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa; b. nei boschi ed in una fascia contigua di larghezza pari a 200 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa, durante il “periodo a rischio d’incendio”, individuato dalla Regione Toscana o dalla Provincia di Livorno con apposito Atto Dirigenziale; 2. E’ altresì vietato, nelle giornate ventose, nei territori diversi da quelli previsti dal precedente art. 1, l’abbruciamento delle stoppie od altri residui vegetali; 3. L’abbruciamento delle stoppie od altri residui vegetali, quando è consentito, è regolato dalle seguenti condizioni: § l’area dove avviene l’abbruciamento venga circondato da una fascia arata e comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 10 metri di larghezza; § le operazioni vengano condotte da un numero di soggetti adeguati a controllare l’intero perimetro, sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne che controlli costantemente il fuoco, abbandonando la zona solo dopo essersi accertato del completo spegnimento; § l’abbruciamento dovrà svolgersi dalle ore 5,00 alle ore 10,00 del mattino; § le persone che eseguono tali interventi sono tenuti a riempire l’apposito modulo da consegnare al Comando Stazione del C.F.S. competente per territorio, da inviare per conoscenza al Comando VV.F. almeno 48 ore prima dell’intervento. 4. Eventuali deroghe ai divieti indicati ai precedenti punti sono normate dall’art. 66 del Regolamento Forestale della Toscana; 5. E’ vietato a chiunque abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, mozziconi accesi nelle aree esterne ai centri urbani; 6. Nei boschi di latifoglie percorsi da incendio il proprietario deve eseguire al più presto e non oltre la stagione silvana successiva, il taglio di successione delle piante o ceppaie danneggiate dal fuoco e, se necessario, anche la tramarratura delle ceppaie stesse; 7. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci dei boschi è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti autorità locali: - Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento provinciale - Sala Operativa: NUMERO VERDE 800.89.1515 - 1515 - Vigili del Fuoco – Comando provinciale 115 - Amministrazione Comunale di Portoferraio – Polizia Municipale: dalle ore 7.30 alle ore 00.30 - tel. 0565 / 937252 – Tel. cell. 348 8083303 8. Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, quando non configuri violazione ad altre norme in materia di foreste e di incendi boschivi, sarà punito con la sanzione amministrativa a favore dell’Amministrazione Provinciale di Livorno, così come previsto dalla L.R. 21.03.2000, n. 39 (legge Forestale della Toscana), integrata dalla L.R. 31.01.01, n. 6 e dalla L.R. 02.01.2003 n. 1: - da € 50,00 a € 500,00 in periodo ordinario; - da € 100,00 a € 1.000,00 in periodo a rischio al di fuori delle aree classificate a rischio d’incendio; - da € 1.033,00 a € 10.330,00 in periodo e nelle aree a rischio di incendio.


fuoco incendio boschivo

fuoco incendio boschivo