Mentre si sta discutendo di Area marina protetta, di zonazioni, deroghe e regolamenti e norme da far rispettare in futuro, in molti violano quelle che ci sono già oggi. A Legambiente Arcipelago toscano stanno arrivando da cittadini e pescatori professionisti e sportivi continue segnalazioni di pesca illegale, ma anche di cattura e vendita di esemplari sotto-taglia, di cattura di molluschi e crostacei durante la stagione riproduttiva e ben oltre le quantità consentite, di reti calate a ridosso degli scogli e tenute in posta per giornate di fila, di centinaia di nasse che popolano i fondali e che vengono salpate episodicamente. Una specie di delirio autodistruttivo della fauna ittica e della stessa ricchezza del mare che va fermato al più presto. Nella parte nord-occidentale dell'Elba sembra ripresa con forza, ad opera dei soliti noti, la pesca subacquea con l'ausilio degli autorespiratori, severamente proibita dagli articoli 128 e 128 bis del D.P.R. 2 ottobre 1968. n. 1639 (anche se ci risulta fosse stata concessa una licenza per pesca professionale con le bombole). E' chiaro che questi tipi di pesca illegale, praticata da bracconieri senza scrupoli e da pescatori scorretti, danneggia fortemente i pescatori professionisti onesti e foraggia un commercio abusivo di pesce, anche sottotaglia, di molluschi (soprattutto polpi) e crostacei, anche durante i periodi di deposizione delle uova, con un forte danno per l'economia ittica e per il mantenimento ed il rinnovo delle risorse marine. A questo si aggiunge la pesca abusiva subacquea con autorespiratori, una forma di pesca completamente abusiva ed illegale, un vero e proprio bracconaggio difficilmente controllabile, che sconfina facilmente nelle aree marine protette perchè esercitato durante la notte e che a volte si spinge fino a rubare il pesce dalle reti dei pescatori professionisti. Legambiente chiede che venga messo un freno a questo bracconaggio ed a questo commercio illegale che sta depauperando le risorse del nostro mare, chiede controlli più stringenti, anche a terra e su chi si presta ad acquistare e rivendere il pesce illegale, per sconfiggere un fenomeno che sta desertificando un mare che è candidato a diventare un'Area Marina Protetta. COSA DICE LA LEGGE Ecco gli articoli del D.P.R. 2 ottobre 1968. n. 1639 Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n.963, concernente la disciplina della pesca marittima (Modificato con : · d.P.R. 9 giugno 1976, n. 1057 · D.M. 4 agosto 1982 · D.M. 21 aprile 1983 · d.P.R. 22 settembre 1978, n. 651 · d.P.R. 10 ottobre 1977, n. 920 · d.P.R . 18 marzo 1983, n. 219) che riguardano i divieti per la Pesca Subacquea: 128. (Esercizio della pesca subacquea professionale). La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi. E' consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea. 128 bis. (Esercizio della pesca subacquea sportiva). La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. Il pescatore sportivo non può raccogliere coralli o molluschi. E' consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea
sub tesei