Per un’area marina protetta condivisa e unica per tutto l’Arcipelago Proposta di regolamentazione delle zone A, B, C, D. Negli anni in cui il sottoscritto è stato Commissario del Parco erano stati intrapresi progetti, iniziative e manifestazioni per la promozione e la salvaguardia del più grande parco marino d’Europa. Uno di questi era stato,nel 2003, l’inizio dell’iter istitutivo dell’Area Marina Protetta delle Isole di Toscana. Un’iniziativa che aveva avuto come principale obiettivo la conservazione sostenibile del territorio dell’Arcipelago ma, anche un processo che aveva dato il via ad un cammino e ad una fase consultiva e promozionale intrapresa con gli enti locali per valutare l'eventuale interesse di un progetto finalizzato all’istituzione di aree protette nell’Arcipelago Toscano. Una fase interlocutoria e preparatoria all'assunzione della procedura formale realizzata con un processo “dal basso” con il quale il Ministero voleva fortemente coinvolgere le istituzioni locali. All’interno dell’Area marina protetta come previsto dalla legge sulla difesa del mare (n. 979 del 31 dicembre 1982) e dalla legge quadro sulle aree protette (n. 394 del 6 dicembre 1991), erano state individuate tre zone più una zona non prevista dalla normativa. La zona A o di tutela integrale, la zona B o di tutela generale, la zona C o di tutela parziale, la zona D o di tutela sperimentale . Mi sembrava e mi sembra ancora che molte sarebbero le opportunità che potrebbe offrire un’Area Marina protetta, sempre che non sia considerata come un sinonimo di divieti e vincoli ma al contrario come la valorizzazione ambientale e culturale del territorio dell’Arcipelago. In quel periodo si erano fatti importanti passi avanti per l’istituzione dell’Area Marina Protetta. Per primo, si era deciso di inserire nell’Area tutte le zone a mare già previste nella perimetrazione del Parco, cioè gli specchi d’acqua riguardanti le isole di Giannutri, Capraia, Montecristo, Pianosa e Gorgona. Secondo, erano state recepite le intenzioni dei Comuni interessati ad aderire al progetto. Avevano dato il loro parere positivo,oltre a Capraia anche Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana Marina, Portoferraio, Porto Azzurro, Rio nell’Elba e Rio Marina. E, siccome le isole sono sette, credo che oggi si commetta un gravissimo errore quando si parla solo di area marina protetta dell’Elba. Sarebbe completamente riduttivo dato che l’Arcipelago è un unicum e l’AMP non può ma soprattutto non deve nascere solo all’Elba ma anche sulle altre isole che sarebbe illogico se rimanessero con vincoli diversi e anche più restrittivi. Il sistema di tutela deve prima di tutto risolvere i gravi problemi che si sono verificati a mare con l’istituzione del Parco nel 1996. E mi riferisco a Gorgona, Capraia, Montecristo e Giannutri. Così come deve essere regolamentato anche il mare di Pianosa dove oggi vige solo un decreto ministeriale. Ritengo inoltre che sia anche sbagliato parlare genericamente di zonazioni, che siano esse A,B,C o D, senza collegarle alle norme che vi saranno previste. Ed è proprio con spirito costruttivo che voglio qui di seguito, senza entrare nel merito delle zonazioni, riassumere lo schema di decreto istitutivo che era stato allora elaborato dal Parco in collaborazione con il Ministero e che penso sia ancora attuale perché cercava di coniugare le esigenze di tutela del mare con le esigenze politiche e socio-economiche del territorio. 1. Nelle zone A è consentito: a. l'accesso e la sosta alle unità di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso, nonché alle unità di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'Ente gestore dell'area marina protetta, sentita la Commissione di riserva; 2. Nelle zone B sono consentiti: a. la balneazione; b. la navigazione a vela e a remi; c. l'accesso e la sosta alle unità di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso, nonché alle unità di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'Ente gestore dell'area marina protetta; d. la navigazione a motore, a velocità non superiore a cinque nodi, ai natanti e alle imbarcazioni condotte dai residenti o dai proprietari di abitazioni nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta; e. la navigazione a motore, disciplinata dall’Ente gestore dell’area marina protetta, sentita la Commissione di riserva, a velocità non superiore a cinque nodi, ai natanti, alle imbarcazioni e alle unità adibite al trasporto collettivo, alle visite guidate e alle attività dei centri d’immersione; f. l'ormeggio, come disciplinato dall'Ente gestore dell’area marina protetta, in zone individuate e attrezzate dall’Ente gestore medesimo mediante appositi campi boe, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; g. l’ancoraggio, esclusivamente ai natanti e alle imbarcazioni condotte dai residenti o dai proprietari di abitazioni nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta, in zone appositamente individuate dall'Ente gestore, sentita la Commissione di Riserva, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; h. l’esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'Ente gestore, praticata con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'articolo 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori aventi sede nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti Comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; i. le attività di pescaturismo, disciplinate dall'Ente gestore nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, e riservate ai pescatori professionisti aventi sede nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti Comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; j. la pesca sportiva con lenza e canna, disciplinata dall’Ente gestore; k. le visite guidate subacquee, con o senza autorespiratore, disciplinate dall'Ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, a mezzo dei centri d'immersione subacquea aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto; l. le immersioni subacquee, con o senza autorespiratore, disciplinate e contingentate dall'Ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; m. in zona B, nel tratto di mare _____, è consentita, disciplinata dall’Ente gestore dell’area marina protetta e comunque a velocità non superiore ai 10 nodi, la navigazione ai mezzi di linea in appositi corridoi delimitati mediante appositi segnalamenti; 3. Nelle zone C sono consentiti: a. la balneazione; b. la navigazione a vela e a remi; c. l'accesso e la sosta alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso, nonché alle imbarcazioni di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'Ente gestore dell'area marina protetta; d. la navigazione a motore, a velocità non superiore a dieci nodi, ai natanti e alle imbarcazioni condotte dai residenti, dai proprietari di abitazioni o dai risiedenti stagionalmente per almeno 7 gg. consecutivi in una struttura ricettiva, anche marina, nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta; e. la navigazione a motore, disciplinata dall’Ente gestore dell’area marina protetta, sentita la Commissione di riserva, a velocità non superiore a dieci nodi, ai natanti, alle imbarcazioni, alle navi da diporto e alle unità adibite al trasporto collettivo, alle visite guidate e alle attività dei centri d’immersione; f. l'ormeggio, come disciplinato dall'Ente gestore dell’area marina protetta, in zone individuate e attrezzate dall’Ente gestore medesimo mediante appositi campi boe, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; g. l’ancoraggio alle unità da diporto dei residenti, dei proprietari di abitazioni o dei risiedenti stagionalmente per almeno 7 gg. consecutivi in una struttura ricettiva, anche marina, nei Comuni ricadenti nell’area marina protetta; h. l’ancoraggio alle unità da diporto di soggetti diversi di quelli di cui alla lettera g) del presente comma, così come disciplinato dall’Ente gestore, in zone appositamente individuate, sentita la Commissione di Riserva, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; i. l’esercizio della pesca professionale, praticata con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'articolo 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori aventi sede nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti Comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; j. le attività di pescaturismo, nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, e riservate ai pescatori professionisti aventi sede nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti Comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; k. la pesca sportiva con lenza, bolentino e palamito con numero di ami a persona non superiore a 70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione, riservata ai residenti o proprietari di abitazioni nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché, previa disciplina dell’Ente gestore, con altri attrezzi e tecniche di pesca di uso locale; l. la pesca sportiva con lenza e canna per i non residenti, previa autorizzazione, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva; m. le immersioni subacquee, anche guidate, con o senza autorespiratore; n. in zona C, nei tratti di mare _____, è consentita, disciplinata dall’Ente gestore dell’area marina protetta e comunque a velocità non superiore ai 15 nodi, la navigazione ai mezzi di linea in appositi corridoi delimitati mediante appositi segnalamenti. 4. Nella zona D sono consentite: tutte le attività già oggi previste dalla legislazione vigente con esclusione della piccola pesca artigianale per i non residenti e della pesca a strascico.
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