L’anno scorso questa associazione ha inviato ad ogni amministrazione comunale dell’isola copia di una interessante sentenza della Cassazione (1^ sezione civile, udienza del 16.05.2001), con cui vengono sostanzialmente legittimate le ordinanze dei sindaci rivolte a disciplinare la sosta e la circolazione dei campers. Abbiamo anche partecipato ad una riunione convocata in proposito in Prefettura, alla quale hanno partecipato rappresentanti degli otto comuni elbani. Nonostante questo, i “ponti” di primavera hanno riproposto le consuete immagini, a cui siamo ormai purtroppo abituati da anni: zone panoramiche e interi parcheggi pubblici occupati per giorni da “armate” di camperisti che, in molti casi, collocano accanto al proprio mezzo attrezzature per il soggiorno (tavoli, sedie, sdraio, ecc.). Poiché quelli che vanno nei campeggi sono pochi e poiché questi mezzi hanno una autonomia abbastanza limitata non possiamo non porci inquietanti interrogativi circa le modalità e i luoghi prescelti per lo scarico dei reflui. In linea di principio, non abbiamo assolutamente nulla contro i camperisti: si tratta di una forma di turismo particolare, in virtù della quale il turista-camperista, libero da ogni vincolo derivante dal suo alloggio in una qualsiasi struttura ricettiva (albergo, campeggio, appartamento, ecc.) dovrebbe godere di una sorta di rapporto privilegiato con le bellezze paesaggistiche (o anche artistiche, monumentali, ecc.) dei luoghi visitati. E’ un tipo di turismo, però, che per non produrre effetti perversi dovrebbe essere opportunatamente regolamentato e controllato. La legge 336/91, la cosiddetta “legge Fausti”, che ha disciplinato la materia, ha di fatto equiparato i campers alle auto, a condizione ovviamente che non venga occupato spazio con attrezzature per il soggiorno e a condizione che si vada a scaricare nei luoghi autorizzati. Purtroppo, i controlli che vengono effettuati in proposito sono assai scarsi rispetto alla consistenza del fenomeno, specie in certi periodi dell’anno, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La conseguenza di questo è il forte danno ambientale che viene arrecato, mentre le nostre aziende, che impegnano annualmente cifre considerevoli per miglioramenti, ristrutturazioni e promozione e sono tutte dotate di appositi camper-service, rimangono sostanzialmente vuote. Per questo, riteniamo utile riproporre alle amministrazioni competenti la sentenza succitata. Secondo la Cassazione, il potere del Sindaco di vietare la sosta delle autocaravan, regolamentandola in modo diverso rispetto alle altre auto, trova fondamento in due articoli della legge 285/92 (codice della strada): l’art. 7, lett. H, che prevede espressamente l’ordinanza sindacale di divieto di sosta per istituire “aree attrezzate e riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan”; l’art. 185, 2° comma, il quale precisa che “la sosta delle autocaravan, dove consentita, non costituisce campeggio”. Ogni amministrazione conosce di sicuro meglio di noi il proprio territorio e sa quali sono le zone panoramiche, i parcheggi e le aree che maggiormente devono sopportare le conseguenze del fenomeno appena denunciato. Invitiamo dunque gli enti competenti a predisporre quanto prima gli strumenti affinché si inizi finalmente ad avviare a soluzione il problema.
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