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CAPITANERIA DI PORTO PORTOFERRAIO ORDINANZA N° _05_/2007

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : giovedì, 25 gennaio 2007

Il Capo del Circondario Marittimo, Comandante del Porto di Portoferraio, VISTE le note prot. n°3066 del 07/12/2006, 134 del 12/01/2007 della TO.RE.MAR. S.P.A. e prot. n°211/06 ARM/GS del 13/12/2006 della MOBY S.P.A contenenti i prospetti degli orari 2007; VISTO l’esito delle riunioni tenutesi datate 19/12/2006 e 18/01/2007 presso questa Capitaneria di Porto alla presenza dei rappresentanti delle compagnie di navigazione, dei servizi Portuali, delle Autorità competenti; VISTE le delibere del Comitato Portuale n° 04/01 del 02.02.2001, n°16/01 del 01.06.2001, n° 14/2/2001 del 05.12.2001, 02/02 del 08.01.2002 e, in ultimo la n°35/06 del 22/12/2006; VISTA l’ Ordinanza n°147/05 del 27/10/2005 relativa alla disciplina delle acque della rada del porto di Portoferraio con particolare riferimento agli artt. 2”canale di accesso” e 6 “ comportamento in entrata e uscita delle acque portuali”; VISTA l’ Ordinanza n° 39/95 in data 09/08/1995 relativa alle direttive disciplinanti le procedure di chiamata VHF della centrale Operativa di questa Capitaneria di Porto; VISTI i fogli n° 10/20475 in data 19.12.1997 e 10/21406 in data 07.12.2001 con i quali sono state impartite le direttive di carattere generale per la gestione dei servizi di pilotaggio ed ormeggio nel porto di Portoferraio nonché a carico dei Comandanti dei traghetti operanti per aspetti di sicurezza connessi all’arrivo/partenza delle navi; VISTA la vigente normativa in materia di trasporto merci pericolose; VISTE le Ordinanze n° 18/2001 e n° 19/2001 datate 11.12.2001 dell’Autorità Portuale di Piombino; VISTO l’articolo 14 della Legge n°84/2004; CONSIDERATO che le navi mercantili scalanti i porti sopraccitati afferiscono prevalentemente alla tipologia di navi traghetto e che le stesse effettuano, specie nella stagione estiva, collegamenti assai numerosi e frequenti per cui si rende necessario regolare gli accosti anche ai fini della sicurezza della navigazione e della polizia portuale; VISTI: gli artt. 62,63,65,81 e 407 del Codice della Navigazione e 59,62,63,64,65,66,67,72 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione nonché gli artt. 14 e 6 Comma 1 della Legge 28 Gennaio 1994, n° 84 – Riordino della Legislazione in materia portuale; O R D I N A Articolo 1 (Richiesta di accosti per corse ordinarie di linea) La presente ordinanza regola gli accosti alle banchine dei porti di Portoferraio, Cavo, Rio Marina, Porto Azzurro e Pianosa in relazione agli orari per l’anno 2007 delle navi traghetto, secondo gli orari riportati in allegato, esaminati favorevolmente sia dall’Autorità Portuale che dagli intervenuti alle riunioni dei giorni 19 dicembre 2006 e 18 gennaio 2007, in premessa citata. Alle unità che effettuano collegamenti inseriti negli orari di cui all’allegato, è normalmente concessa, negli spazi tradizionalmente dedicati a tale tipo di traffico, precedenza di accosto rispetto agli altri traffici marittimi, fatta salva ogni diversa valutazione adottata volta per volta da questa Autorità Marittima. Articolo 2 (Rispetto orari programmati) Le navi devono lasciare gli ormeggi agli orari stabiliti e riportati nell’allegato. Eventuali ritardi nelle partenze dovranno essere preventivamente autorizzati, anche tramite VHF nei casi urgenti, dall’Autorità Marittima e successivamente giustificati dal Comando di bordo presentando l’estratto del giornale nautico parte II. Non potranno comunque essere autorizzate partenze e/o arrivi di navi con cadenza inferiore a 10 minuti. La nave in ritardo non avrà precedenza all’ormeggio/disormeggio rispetto ad altra in orario. Articolo 3 (Richiesta di accosti per corse non programmate) L’effettuazione di corse “non programmate” da parte delle navi delle compagne di cui agli orari allegati operanti potrà essere consentita dall’Autorità Portuale e dall’Autorità Marittima, secondo rispettiva competenza, previa verifica della disponibilità di banchine e di accosti e di ogni altra situazione, ivi compreso il rispetto del vigente CCNL Marittimi, direttamente e indirettamente connessa alla sicurezza della navigazione e/o portuale, secondo i seguenti criteri: CORSE SUPPLETTIVE: sono definite tali quelle determinate da motivi commerciali, non rientranti tra quelle già autorizzate nelle varie fasce stagionali e riportate nell’allegato. La richiesta dovrà pervenire in orario di ufficio almeno entro le ore 10.00 del giorno lavorativo precedente alla corsa d’interesse. CORSE STRAORDINARIE: potranno essere autorizzate soltanto in presenza di reali esigenze di pubblico interesse, da richiedersi a cura degli Organi preposti, con l’esclusione dei soli motivi commerciali e/o di traffico già regolati o regolabili mediante programmazione oraria per fasce stagionali. Articolo 4 (Corse soppresse) I collegamenti ordinari di linea dei traghetti passeggeri riportati nell’allegato dovranno essere tempestivamente comunicate all’Autorità Marittima. Per quanto riguarda corse suppletive e/o corse di servizio merci già autorizzate, potrà esserne consentito l’annullamento dietro presentazione di motivata istanza (anche via fax) da parte di un responsabile della Compagnia di Navigazione interessata. La soppressione ingiustificata di corse sarà perseguita a norma dell’art. 9 della presente ordinanza. Articolo 5 (Comunicazioni radio) Le comunicazioni radio con la Sala operativa della Capitaneria dovranno avvenire secondo le disposizioni di cui all’Ordinanza n° 39/95 in data 09.08.1995, utilizzando il canale 11 VHF. Il canale di lavoro per le comunicazioni con il Gruppo Ormeggiatori e la Corporazione dei Piloti è invece il 12 VHF. Articolo 6 (Accesso alla rada e alle acque portuali di Portoferraio) L’effettivo ordine di ingresso in porto delle navi traghetto passeggeri e Ro/Ro merci viene stabilito con l’arrivo all’imboccatura del canale d’accesso così come definito all’art.2 dell’Ordinanza n°147/05 citata in premessa. L’entrata e l’uscita dalle acque portuali dovranno avvenire tenendo la sinistra nel rispetto delle norme di comportamento fissate dall’art. 6 della predetta Ordinanza. Il Comandante di bordo dovrà presentarsi alla manovra di accosto verificando la presenza della squadra del Gruppo Ormeggiatori secondo le direttive impartite con il fg. N° 10/20475 in data 19.11.1997 ed attenendosi inoltre a quanto indicato nel fg.n° 10/21406 in data 07.12.2001. Articolo 7 (Merci pericolose e stoccaggio mezzi) Le operazioni di imbarco/sbarco di passeggeri e mezzi nonché il trasporto di merci pericolose avvengono sotto la responsabilità del Comando di bordo nel rispetto delle leggi e Ordinanze in vigore. Alla partenza ed all’arrivo nel porto di Portoferraio il Comandante della nave provvederà a comunicare, tramite VHF, alla sala operativa della Capitaneria di Porto la qualità e la tipologia delle merci pericolose eventualmente presenti a bordo. In particolare si richiama l’attenzione sull’Ordinanza n° 08/95 in data 11.04.1995 relativa a norme di imbarco, trasporto e sbarco di autoveicoli e passeggeri sulle navi traghetto (stivaggio e rizzaggio). Articolo 8 (Modifiche ed integrazioni) I contenuti della presente Ordinanza potranno essere modificati/integrati, in ogni momento e per qualsiasi ragione attinente alle diverse esigenze portuali da parte di questo Comando. Eventuali necessità di modifica degli orari approvati per esigenze della collettività dovranno essere sottoposte al vaglio preventivo di questo Comando per la valutazione di competenza e l’emanazione degli appositi provvedimenti normativi. Articolo 9 (Sanzioni) I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno perseguiti, qualora non sussista più grave reato, a norma degli artt. 1174,1199.1231, 1252 del Codice della Navigazione. In caso di gravi inosservanze delle normative vigenti e delle disposizioni della presente Ordinanza, ovvero di ripetute infrazioni anche lievi, potrà essere revocata l’autorizzazione all’accosto. Articolo 10 (Applicazione) La presente Ordinanza entra in vigore il giorno 01 Febbraio 2007 ed abroga le Ordinanze n° 151/2006 in data 22/12/2006 ed ogni altro provvedimento di questo Comando che risulti in contrasto con le presenti normative. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.