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Controcopertina: Le dune di Lacona, le leggi, lo stupore e il Parco

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : giovedì, 21 dicembre 2006

Vediamo che il signor Andrea Del Punta esprime stupore per il nostro allarme lanciato per la vendita di un pezzo delle dune di Lacona, ci stupiamo del suo stupore e della sua ironia a buon mercato. La vicenda è grave perché, nonostante le assicurazioni oggi date, negli annunci dell’agenzia immobiliare si parla espressamente di vendita di un tratto di spiaggia e “circa 4.500 mq. di parcheggio (300 auto). Il tutto posizionato su circa mq. 33.000 di dune”. Forse nessuno ha spiegato al signor Del Punta che quelle dune sono protette dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, sono un habitat prioritario dell’Unione Europea e praticamente tutta la vegetazione che c’è sopra è compresa tra le specie protette dalla direttiva Habitat e dalla legge regionale 56/2000. Quindi non si tratta di vendere un semplice mini-appartamento. Qualcuno dovrebbe anche spiegare a Del Punta, evidentemente poco avvezzo a bazzicare leggi e normative, che esiste un articolo della legge 394/91, il 15 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi che, proprio per evitare casi simili, recita al comma 1. “L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti”. E poi precisa “5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni. 6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo». E’ stato fatto tutto ciò? E’ stato avvertito il Parco Nazionale che veniva messo in vendita uno dei più preziosi pezzi del territorio protetto? Da quanto si è riusciti a capire - anche se l’attuale Sindaco di Capoliveri tende nuovamente a minimizzare - si tratterebbe di un complesso nato pochi anni fa nel Parco Nazionale, nonostante l’opposizione dell’ex Presidente Tanelli e della quasi totalità del Consiglio Direttivo, solo grazie ad un escamotage contenuto negli strumenti urbanistici del Comune di Capoliveri. Contro quella lottizzazione delle dune, che allora fu fatta passare per una necessità economica vitale per il proponente, Legambiente si espresse duramente, oggi naturalmente quell’iniziativa “di necessità” ce la ritroviamo in vendita, con annesse dune e spiagge, in quella che si rivela come l’ennesima operazione di pura rendita e vendita di un bene naturale protetto da norme nazionali ed europee. Forse al signor Del Punta risulterà normale, ma a noi, e fortunatamente ancora a molti in questo Paese, continua a sembrare preoccupante ed incredibile che si possa mettere sul mercato beni naturali tutelati da normative europee e nazionali con questa leggerezza e con questo tipo di annunci.


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