Se possibile mi piacerebbe che qualcuno spiegasse, a me come a tutti quelli che seguono sulla stampa locale, con qualche difficoltà, le vicende dei costituendi e costituiti organi del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, quali norme effettivamente vigano in tale ambito, con una esplicitazione non ambigua del loro dettato. Risulta infatti alquanto strano che taluni dicano che esistono incompatibilità, altri dicano di no, che taluni sostengano che esistono garanzie per le minoranze, altri evidentemente no, ecc... Io ho provato a ricercare le leggi che regolano la materia, ed anche a leggerle, ma evidentemente qualcosa mi è sfuggito, poiché mi sembra che quello che sta avvenendo non ne segua affatto il tracciato. Quindi sicuramente qualcosa manca alla mia ricerca, e chiedo appunto a qualche esperto di colmare la mia lacuna. Ad ogni modo segnalo i risultati del mia (parziale?) analisi, che si è limitata alla Legge quadro sulle aree protette n.394/1991. L'art.9, al comma 2, elenca gli organi dell’Ente Parco, nei seguenti: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) la Giunta esecutiva; d) il Collegio dei revisori dei conti; e) la Comunità del parco. Al comma 4 stabilisce la composizione del Consiglio Direttivo, “formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'art. 10, secondo le seguenti modalità: a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato; b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale; c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente; d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente. L’art. 10, comma 1, invece stabilisce così la composizione della Comunità del Parco: “è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco “ Ed ecco che dunque, rispetto alla lettura di tali norme, che non mi sembra lascino spazio a grandi possibilità di interpretazione, snocciolo i miei interrogativi: 1. se l’art.10 indica puntualmente chi deve partecipare alla Comunità del Parco, com’è che invece quella del PNAT è composta anche da rappresentanti degli Enti che non sono Sindaci o Presidenti di Regioni, Province, Comunità Montane? Si può interpretare estensivamente una norma dal dettato così limpido e univoco? E in tal caso, a quale organo spetta di individuare il sostituto del Sindaco? 2. se l’art. 9 indica che il Consiglio Direttivo è formato persone che o sono (parafrasando la legge) esperte di ambiente o sono “rappresentanti della Comunità del Parco di cui all’art.10”, come è possibile che siano stati indicati, tra gli altri, soggetti che non solo non fanno parte della Comunità del Parco, ma che non sono neppure amministratori negli Enti che ne hanno sostenuto la candidatura (a qualsiasi titolo: sindaci, vice, assessori o consiglieri – alternativa questa che sembra essere lasciata aperta dal novellato comma 5 dell’art.10, e che tuttavia appare in contrasto con il combinato disposto degli articoli 10 comma 1 e 9 comma 4); 3. l’ indicazione del voto limitato, cosa significa? Come deve essere attuata? 4. l’incompatibilità tra le due cariche di vicepresidente del Parco e di Presidente della Comunità, dov’è scritta? Questi i dubbi, che sicuramente (? spero…) mi verranno fugati dall’intervento di qualche esperto di buona volontà, che saprà delucidarmi sulla corretta interpretazione, o sull’esistenza di norme sopravvenute. Se invece le cose dovessero stare come dalla mia sommaria e superficiale lettura si potrebbe affermare che i due organi (Comunità e Consiglio) sono, nella loro composizione, illegittimi, o per lo meno solo parzialmente costituiti. E che dei tanti nomi fatti solo uno risulta corrispondere a quanto stabilito dalla Legge quadro: quello di Catalina Schezzini, che in quanto Sindaco fa parte a pieno titolo della Comunità del Parco, ai sensi dell’art.10 comma1, e in quanto legittimo componente di questa ha pure titolo (l’unica) di stare nel Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 9 comma 4. Scusate la pedanteria, ma vorrete perdonare un povero cristo che, di fronte a dibattiti politici, schermaglie sui quotidiani, articoli più o meno complicati e fumosi, norme di non facile lettura e talvolta persino apparentemente contraddittorie, cerchi di capire qualcosa di più per sentirsi meno suddito e più cittadino. Caro Renato, non dovremmo essere noi a darti risposte tecniche/politiche sulle funzioni degli organi del parco, ma dubitiamo che ne avresti da quelle istituzioni che ne fanno parte, visto che gran parte della confusione che lamenti dipende proprio da loro e che è nota la scarsa propensione di molti amministratori a leggersi la legge 394/91 e la 426/98 che l’ha in seguito modificata. Quindi vedremo di far quel che si può, procedendo per punti. Le incompatibilità sono evidenti nella legge, anche se non dette (con buona pace del noto "Ubi lex voluit dixit"). Infatti la 394/91 indica tre organi con diverse funzioni per i Parchi Nazionali: Direttivo (e presidente), Comunità del Parco e Revisori dei Conti. Il direttivo è il vero organo di governo, sceglie Giunta, il Direttore su una terna proposta dal Presidente, e il vicepresidente, è chiaro che il vicepresidente del Parco che fa parte di diritto anche della Giunta, non può ricoprire incarichi nella Comunità del Parco, in quanto sarebbe controllore di sé stesso, è altrettanto chiaro che un membro del Direttivo non può esserlo in egual modo e per la stessa ragione, il motivo è semplice: prima dovrebbe votare come membro del Direttivo i Bilanci preventivi e consuntivi dentro il Direttivo e poi proporli per un parere previsto dalla legge (da lui/lei evidentemente già espresso) alla Comunità del Parco che può anche respingerli. Inoltre lo stesso membro del Direttivo e presidente della Comunità del Parco, dovrebbe approvare il Piano del Parco e poi sottoporselo come presidente per il parere di legge e poi approvare il Piano di Sviluppo Pluriennale Economico e Sociale di sua competenza e poi sottoporlo per l’approvazione, magari illustrandolo in quanto Presidente della Comunità che lo ha già approvato, per il parere obbligatorio e vincolante del Direttivo del Parco di cui fa parte. Un conflitto di competenze labirintico che non esiste in nessuna istituzione, una violazione della separazione di compiti e funzioni previste dalla legge e una schizofrenia politico-istituzionale che non è concepibile nemmeno nella singolare situazione elbana. Per quanto riguarda l’articolo 11, è vero che la Comunità del Parco deve essere composta da Presidente della regione, Presidenti delle Province, Sindaci dei comuni del Parco e Presidente della Comunità Montana, ma è anche vero che gli stessi, in base a delibere applicative e circolari ministeriali, possono delegare un proprio rappresentante (altrimenti sarebbe impossibile riunire la Comunità…) che nei parchi seri di solito è l’assessore all’ambiente e comunque sempre lo stesso delegato; il problema della nostra Comunità del Parco è che ha visto la presenza contemporanea di Sindaci e delegati (si pensi a D’Errico che faceva e fa ancora il presidente della Comunità del Parco, evidentemente come delegato di Marciana, ma alle riunioni spesso ha partecipato anche il suo Sindaco Logi, intervenendo tranquillamente), e spesso di delegati dei comuni diversi ogni volta e ai quali magari non si chiedeva nemmeno la delega. Ma questo stato di anarchia istituzionale non dipende dalla legge, dipende da chi non la fa applicare. In quanto alla composizione del Direttivo del Parco hai perfettamente ragione: oltre ai 5 rappresentanti del Parco (quindi rappresentanti e non membri, ma che comunque dovrebbero essere amministratori in carica proposti e votati dalla comunità o esperti di conservazione dell’ambiente di fiducia di un’Amministrazione che li propone, e allora uno giustamente si chiede, come tu suggerisci che esperienza di parchi abbia il rappresentante di Portoferraio, valente persona, ma né consigliere né esperto ambientale); 2 sono scelti dal Ministro dell’Ambiente tra i nomi proposti dalle Associazioni Ambientaliste riconosciute a livello nazionale; 2 sono scelti sulla base delle proposte fatte da Università e mondo della ricerca scientifica; 2 li nomina direttamente Pecoraro Scanio e dovrebbero essere esperti in campo ambientale, ma l’altra volta fu nominato Boris Procchieschi in rappresentanza degli albergatori (che alla fine si rivelò un buon vicepresidente del Parco), e stavolta si parla del Sindaco Antonio Galli, il cui mandato tra l’altro scadrà tra due anni, e che quindi a differenza degli altri amministratori eventualmente decaduti, resterebbe comunque in carica nel Direttivo del Parco per altri 3 anni come “esperto” ambientale. L’ultimo lo nomina il Ministro delle politiche agricole, che ha già scelto l’ex consigliere regionale Ds Ginanneschi, che come esperto di agricoltura dell’Arcipelago Toscano è abbastanza improbabile. Chi decide chi sono gli amministratori che fanno parte del Direttivo? Se lo è chiesto anche il Partito dei Comunisti Italiani in relazione all’evidentemente scarso tasso di conoscenza ambientale dei 5 membri già eletti dalla Comunità del Parco delle Foreste Casentinesi nel Direttivo di quell’Ente. La risposta è: forse il Sindaco, forse la giunta, forse un gruppo di amici, forse (dove sono rimasti) i partiti, per legge dovrebbe farlo autonomamente la Comunità del Parco, ma la pappa arriva sempre già scodellata. In quanto alla vexata quaestio del voto disgiunto in Comunità del Parco per l’elezione dei suoi 5 membri nel Direttivo, è chiaro che se è stato introdotto nella legge (che ricordiamo è stata votata da tutti i partiti di allora dal Pci all’Msi, pasando per la Dc e il Psi) è solo per un motivo: la tutela della eventuale minoranza (che trattandosi di voto che coinvolge rappresentanti di istituzioni, e non maggioranze politico-consiliari, non può essere nominata) ed è altrettanto chiaro che il “trucco” adottato dal centro-sinistra è una bella furbata, che il centro-destra si è comportato (lo av evamo ben scritto) come un pollo, ma che lo spirito della legge (e della democrazia) non è stato assolutamente rispettato.
sentiero nel bosco
Bosco di San Martino