www.greenreport.it Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha annullato le ordinanze dei comuni di Porto Azzurro (nella foto), Capoliveri e Rio Marina con le quali il 19 aprile 2006 si notificava a Fintecna di «provvedere, ai sensi dell´art. 8, commi 2, 3 e 4, del D.M. 471/1999, a predisporre ed eseguire un piano per messa in sicurezza dei siti; provvedere, ai sensi dell´art. 7,comma 2, del D.M. n. 471/99, a comunicare, entro giorni 7 giorni successivi alla notifica del presente atto, gli interventi di messa in sicurezza d´emergenza adottati e in fase di esecuzione, esibendo idonea documentazione tecnica riportante le caratteristiche di tali interventi». Si trattava, secondo i tre comuni elbani, di dare così seguito all’accordo di programma sui «siti ex estrattivi minerari indicati dalle regioni per l´inserimento nel piano straordinario di bonifica legge 388/2000, art. 114, comma 20", sottoscritto nell´aprile 2005, unitamente ai relativi atti di approvazione, ed eventualmente di ratifica. Ma il Tar ha accolto le ragioni del ricorso presentato da Fintecna, che svolgeva compiti di controllo e “gestione” delle ex miniere, facilitato anche dal fatto che comuni, provincia di Livorno, regione, ministero dell’ambiente e demanio, non si sono costituiti in giudizio. Per il Tribunale amministrativo Fintecna non sarebbe «stata coinvolta in alcuna fase del procedimento che ha dato luogo all’adozione degli atti impugnati», dopo la conclusione dell’accordo di programma. Quindi il Tar Toscana «annulla l’ordinanza sindacale impugnata. Condanna le parti resistenti (fatta esclusione dell’agenzia del demanio) a rifondere, in solido tra di loro, le spese di lite in favore della Fintecna Spa che liquida in complessivi €. 2.000,00 (duemila/00) oltre Iva ed accessori come per legge».
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