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Catarella: pissonalmente voto NO

Scritto da : Elena Maestrini
Pubblicato in data : giovedì, 22 giugno 2006

Direttori carissimo di Elbareport Domenica e lunedì dobbiamo andare a votare per il referendum costituzionale. Dobbiamo votare NO. Il dottori Montalbano , dici : “ Dobbiamo votare NO se vogliamo rifiutare la riforma della Costituzione che vede: il capo del governo con il potere ricattatorio di sciogliere il Parlamento; un qualunque gruppuscolo che appartiene alla maggioranza che gode dello stesso potere; la Corte Costituzionale in mano al governo ed alla sua maggioranza; la sanità e la scuola smembrate fra ricchi e poveri, padania e magna grecia; un articolo 70 ( vedi post scriptum) che può essere uscito solo dalle menti avvinazzate dei quattro saggi che in una baita alpina partorirono la nuova costituzione; etc.”. Mia non sono tanto epperto in quette cose difficilissime, ma mi ricoddo che la nuova cottituzione è stata pattorita dalla stessa mente leghista che defini una “ porcata “ la legge elettorale che lo stesso aveva partorito. Chiaramente dopo che ,con la stessa legge e con i voti contati da i sardo che sedeva al Viminale la casa delle libertà , o casino, come a suo tempo definito da un altro famoso gentiluomo, gionnalista , premio arcipelago toscano, direttore di un foglio finanziato dallo Stato grazie alla protezione monarchica , a casa mandata era stata. A proposito chissà se fra i “sardi puzzolenti “ , come definiti da quel nobile gentiluomo che oggi si trova nelle patrie galere e che a suo tempo non mancò di rimarcare, ricambiato, la profonda stima e l’ appoggio elettorale a bellucconi, è compreso anche i sardo del Viminale che contati i voti ha. E poi gli antichi provebbi popolari sempre fonte di saggezza sono . Uno di quetti dici: “Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei “. E mia con : berlusconi , bossi, calderoli, tremomti, schifani, fini, cesa , rotondi, casini , mussolini, storace, la russa, bondi, giovannardi, buttiglione, de michelis, la malfa , matteoli, maroni, borghezio, cicchino, previti, etc.etc., andare non voio. Per quetto voterò NO. Forte e chiaro. Poi rivedremo la Costituzione nata dalla Resistenza al fascismo e dalla Lotta di liberazione, adeguandola, nella solidarietà e nel federalismo , alle nuove esigenze della Repubblica nata , assieme al voto esteso alle donne, dal referendum Monarchia o Repubblica di sessanta anni fa. Mia, immagino cosa sarebbe se, invece di leggere le miserie del sig. Savoia Vittorio Emanuele, le leggessimo a proposito di Vittorio Emanuele IV, Re e Imperatore. A proposito si palla tanto delle intercettazioni, che mala cosa sono. Pirò nun confondiamo . Mala cosa sono prima di tutto le “ porcate” e le “ corruzioni “ che le intercettazioni rivelano. Nun creiamo polveroni sulla forma per nascondere la sostanza, cari monarcocamerati. Non offendete la vostra stessa intelligenza, ed affettata apparenza. E voi autorità vaticane e forze politiche cristiane, pensate ai Vangeli , a S. Francesco, ed ai semplici cattolici, prima di appoggiare modelli etici e comportamentali patrimonio di gente che nulla ha da spartire con i dettati di quel Cappellone Ebreo che duemila anni fa si immolò sulla Croce per insegnarci: tolleranza, solidarietà, pace , misericordia e giustizia. Anche pi quetto voterò NO. Bacio le mani a vussia, ai coglioni tutti, e ai tanti onesti che coglioni diventare vogliono. Catarella Vigata, 22 giugno 2006 P.S. C'era una volta l'articolo 70 della Costituzione della Repubblica Italiana, che recita(va): "La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere." Queste nove parole, dopo essere passate al filtro dei geniali cervelli del Cavaliere e del suo fido segugio Umberto, si sono trasformate in 585, che vi riporto, ovviamente per sadismo. "La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee. Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte. L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma. I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi." VOGLIO ANTICIPARE IL GIA’- MINISTRO DI BEGGAMO: QUESTA E’ UNA “PORCATA”. VOTERO’ NO A QUESTA PORCATA. PERCHE’ SONO COGLIONE, MA NON VOGLIO PASSARE DA BISCHERO.


Ciampi  pugno

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