La nuova stesura del Piano Strutturale del Comune di Marciana accoglie molte delle osservazioni presentate da LEGAMBIENTE e rende sicuramente il P.S. più aderente al PTC della Provincia di Livorno e alla legge Regionale 5/95: infatti si riduce fortemente il numero delle nuove abitazioni previste (da 614 nuovi appartamenti previsti dal vecchio Piano si passa ai 205 attuali comprensivi di ampliamenti e frazionamento dell’esistente) e, a quanto pare dalle Norme Tecniche di Attuazione, anche infrastrutture di grande impatto come i “porti canale” di Pomonte e Procchio sostituiti da “punti di ormeggio” che forse andrebbero meglio definiti nel Piano Strutturale per consistenza, localizzazione e infrastrutture necessarie a terra. E’ evidente che la concertazione avvenuta con Regione Toscana e Provincia di Livorno ha dato i suoi frutti positivi, ma secondo noi permangono ancora previsioni sovradimensionate e da rivedere, anche alla luce del recente nubifragio che ha colpito l’Elba ed il Comune di Marciana, in particolare nella zona di Procchio. Per far questo procederemo ad un analisi delle previsioni UTOE per UTOE, riservandoci prima di fare alcune considerazioni generali. La prima osservazione al P.S. del 2002 riguarda la insufficienza o assenza, anche in questo P. S., di chiarimenti e impegni convincenti per ciò che attiene a quelle precauzioni e salvaguardie da prendere in difesa del paesaggio e dell'ambiente che, chieste a suo tempo da Legambiente, da altre Associazioni e da numerosi cittadini dopo esame del P.S. pubblicato nel 2001, indussero alla revisione di quel P.S. Sotto questo aspetto, il P.S. del 2002 --- anche se dotato di alcune rappresentazioni prima mancanti, anche se ricco di lodevoli “dichiarazioni di intenti” è solo apparentemente migliorato. Precauzioni e salvaguardie di vario ordine, insufficienti o assenti. In Tav 14 sono evidenziate a mezzo di compatte macchie scure tutte le aree UTOE, in parte già edificate, nelle quali concentrare la maggior parte delle nuove edificazioni previste da P.S. 2002.. Entro quelle macchie - che si estendono pericolosamente verso mare e non indicano all'interno alcun punto o fascia da salvaguardare - sarebbero da realizzare nuovi volumi per un totale dichiarato di 170.500 mc. Per di più, in Art. 64 (criteri per la redazione del R.U), si prevede che il R.U. possa modificare la perimetrazione delle UTOE fino al 20% di superficie, il che potrebbe comportare consistenti variazioni nelle cubature realizzabili, essendo l’indice di edificabilità territoriale riferito alla superficie di tutta la UTOE; il totale edificabile risulterebbe di circa 200.000 mc. perciò ben poco inferiore a quanto già previsto nel 2001: erano allora 220.000 mc. Si invita l’Amministrazione Comunale a precisare meglio nel Piano Strutturale questo punto determinante. L'unica speranza in minori quantità di nuovi volumi, in minori densità nelle edificazioni e in una maggiore attenzione ai paesaggi e all'ambiente potrebbe essere nella Tav. 16: secondo Norme, (Art. 53, pag.72), la Tav.16 è l'unica in cui sarebbero rappresentate le "invarianti strutturali" definite negli Art. da 23 a 30, riguardanti appunto precauzioni, salvaguardie, vincoli; il colore rosa-arancio apposto su aree definite in legenda "aree di tutela ambientale a salvaguardia dell'identità territoriale" induce erroneamente a ritenere che entro e intorno alle UTOE siano finalmente salvaguardate da nuove edificazioni vaste aree: a) sull'intorno di aree edificate ed edificabili, b) lungo costa; c) lungo e sui lati di alcuni almeno dei corsi d'acqua ( non di tutti; ad esempio, manca il simbolo su un tratto importante del torrente di Patresi); d) in aree interessate da ricca vegetazione; e) in aree instabili:; f). ecc … Pertanto, confrontando le zone UTOE di tav 14, con le corrispondenti di Tav 16, la superficie in parte già edificata e ulteriormente edificabile in ogni UTOE risulterebbe, finalmente e giustamente, molto ridotta. Nascerebbe a questo punto un altro problema: se le superfici delle UTOE su cui ammettere nuovi volumi oltre quelli ivi già esistenti dovessero essere tutte quelle che in in Tav. 14 sono tinteggiate in grigio scuro, verrebbero a mancare del tutto - e ciò è inammissibile - le precauzioni e salvaguardie sopra considerate; se, invece, le superfici delle UTOE su cui ammettere nuovi volumi oltre a quelli già esistenti, fossero quelle che in Tavola 16 non hanno colore, almeno una parte delle precauzioni e salvaguardie indispensabili sarebbe assicurata; in questo secondo caso, per evitare densità eccessive nelle aree già edificate e ulteriormente edificabili, dovrebbero essere notevolmente ridotte le quantità di nuovi volumi edificabili in ogni UTOE secondo il P.S. 2002; a meno che - e anche a questo Legambiente si oppone - si vogliano favorire e ottenere densità di tipo urbano in tutte le UTOE. a) dalla ricerca che si è indotti a compiere per individuare le Norme riguardanti Tav. 16 il significato dei simboli usati, risulta che tali Norme non esistono. b) negli Art. da 23 a 30, riguardanti appunto precauzioni, salvaguardie, vincoli, si afferma addirittura (pag. 38) che "gli elementi di ogni vincolo si estrinsecano attraverso il dialogo con gli enti preposti alla tutela del vincolo stesso, che saranno chiamati a collaborare per una normativa", senza precisare secondo quali procedure tali chiamate avverranno, quale valore avranno le decisioni che saranno prese, in qual modo le decisioni saranno rappresentate e sottoposte ad Associazioni e cittadini. Si è perciò costretti a concludere che, per ciò che attiene a salvaguardie e precauzioni riguardanti gli aspetti paesistici e ambientali su citati, non sono state apportate reali correzioni al P.S. del 2001. pertanto, anche il P.S. 2002 deve essere riveduto, corretto, completato con Tavole e Norme apposite. Per lo “statuto dei luoghi” e per le “invarianti strutturali”: a- assenza di una visione di insieme; b- assenza di chiarezza nei rapporti tra P. Strutt. e R. U; c- contraddizioni che ne conseguono. Prima di procedere in osservazioni riguardanti aspetti specifici del Piano Strutturale, si ritiene necessario muovere ancora osservazioni di ordine generale, che dovrebbero indurre non solo a correzioni puntuali; piuttosto, ad una rielaborazione profonda del P.S. Il P.S. 2002 contiene alcuni elaborati di documentazione dei caratteri del territorio (Tav,. le da 1 5 e All. B per gli aspetti ambientali e All. A per la schedatura del patrimonio edilizio anteriore al 194), ed é ricco di “dichiarazioni di intenti” che però non costituiscono garanzia; inoltre, la non omogeneità e incompletezza delle documentazioni riguardanti diversi temi e la mancanza di una lettura integrata di tipo sistemico che evidenzi gli aspetti strutturali del territorio – sia fisico-naturalistici, che antropici – fa mancare i termini di confronto e di valutazione per le prescrizioni di tipo operativo e progettuale date sia nello “statuto dei luoghi” che nelle Norme finali di Parte Quarta, titoli I e II, considerate “ invarianti strutturali”. In particolare, . appare troppo sommaria la articolazione del territorio in “fascia costiera” e “entro terra”, . articolazione che non tiene conto della eccezionale ricchezza e varietà ambientale e paesistica, mentre aspetti importanti da cui far discendere le invarianti strutturali dovrebbero essere, ad esempio, i rapporti (che danno luogo ai diversi paesaggi) tra emergenze geologiche, rete dei corsi d’acqua, morfologie, sistemi dei canaloni, e tipi di coperture vegetali; i rapporti tra il sistema delle permanenze storiche (complessi e nuclei urbani, edifici isolati, percorsi, opere sparse) e paesaggio naturale; ecc. Secondo l’iter previsto, il P.S. verrebbe approvato in assenza di Regolamento Urbanistico. E’ evidente che in tal caso il P.S. dovrebbe già contenere previsioni di tipo quantitativo, qualitativo, localizzativo tali da garantire gli esiti ipotizzati: e ciò sia nella fase intercorrente tra approvazione del P.S. e quella del R.U., che nella fase a regime. Al contrario, nel P.S. sono demandati al R.U. approfondimenti di conoscenze, scelte, prescrizioni tanto rilevanti e numerose da ridurre le norme più a dichiarazioni di intenti che a norme cogenti, tanto da rendere estremamente difficile un giudizio di merito. Consegue la necessità di subordinare la approvazione del P.S. alla disponibilità del R.U.. o di chiarire e precisare i contenuti dei due strumenti, le correlazioni e le garanzie necessarie a che gli obiettivi dichiarati si realizzino. Nell’ Art. 54:- Criteri per la redazione del R.U.-: si prevede che in sede di RU debba essere verificata l’area di pertinenza dell’edificio storico su cui si intende intervenire, ma il precedente Art. 27 – Centri Storici, nuclei ed edifici sparsi – prevede che prima della approvazione del R.U. e R.E., senza particolari documentazioni e regole, potranno essere concessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia, D1, che (Art. 4 e 5 delle Norme) consente sostanziali trasformazioni del tessuto edilizio e urbanistico, trasformazioni che dovrebbero invece essere del tutto escluse nei centri storici. Gli interventi ammissibili prima della approvazione del R.U sono da limitare alla manutenzione ordinaria e quelli che seguono la approvazione del R.U. e la definizione di regole possono consistere anche in recupero conservativo e restauro. Nell’ Art 56, (Norme transitorie): si prescrive che “per i primi cinque anni dalla data di approvazione del P.S. , il R.U. non potrà prevedere la realizzazione di una quota superiore al 30% della possibilità edificatoria globale prevista dal P.S. per nuovi alloggi a destinazione residenziale “ – e non si precisa se il 30% riguardi l’intero volume edificabile o quello delle singole UTOE Chiediamo che nel P.S. si precisi che la limitazione dovrà riguardare ogni singola UTOE. Osservazioni specifiche su salvaguardie, limitazioni, precauzioni e vincoli. Per le "fasce costiere", delimitate in Tav.1, 1.a, 3, 14, 16 e alle quali sono dedicate le Norme degli Art. 17 pag 19, 19 pag.26, 25, pag.38. 31/40 pag43/57, le rappresentazioni grafiche nelle Tavole su citate sono in forte contrasto tra loro; - nelle su citate Norme, le indicazioni riguardanti aree costiere ricadenti nelle UTOE sono estremamente oscure (spesso, non sono che indicazioni molto generiche per norme future, da definire in sede di redazione e adozione del futuro Regolamento Urbanistico, di futuri piani e programmi di settore, di future valutazioni di impatto) o sono del tutto assenti; - si è gia fatto notare e si ripete che mancano del tutto Norme per le aree, ricadenti nelle le UTOE, che in legenda di Tav. 16 sono definite "aree di tutele ambientale a salvaguardia dell'identità territoriale" e che, tra l'altro, comprendono fasce costiere. Considerato l'eccezionale valore paesaggistico e ambientale di tutta la costa del Comune, sono gravi deficienze del P. S. sia la confusione tra rappresentazioni diverse e tra definizioni diverse, sia l'assenza di una ininterrotta fascia di sostanziale, rigoroso rispetto costiero, che abbia una profondità variabile ma in nessun tratto (specie quando ricadente in una UTOE) meno profonda di un centinaio di metri, con divieti in tale fascia di nuove edificazioni e inammissibilità di ampliamenti di edifici esistenti. Altri vincoli inadeguati; fasce e cinture di rispetto mancanti: Per "fasce di rispetto di corsi d'acqua pubblici", per i "vincoli idrogeologici" e per "indagini geologico-tecniche e idrologico-idrauliche", i simboli che, in Tav. 1 e in Tav. 1.a, indicano le suddette fasce e i suddetti vincoli non sono apposti su e intorno a molti dei corsi d'acqua (o su tratti di corsi d'acqua) che dovrebbero essere attentamente salvaguardati per ragioni idrauliche, idro-geologiche, paesistiche, ambientali; ad esempio i torrenti attraversanti aree edificate/edificabili in UTOE di Patresi. E' d'altra parte sorprendente la forma in cui, nelle Norme Tecniche (Art. 10, pag 13) è trattato tutto l'argomento riguardante le "indagini geologico-tecniche e idrologico-idrauliche", indagini che non si traducono in Tavole rappresentanti i luoghi da salvaguardare per pericolosità rilevate, e di precauzioni da prendere luogo per luogo, espesse attraverso Norme. Non sono indicate le precauzioni che (con indicazioni cartografiche) dalle indagini avrebbero dovuto esser suggerite lungo e a lato di tutti i corsi d'acqua, nonché in corrispondenza e sull'intorno di frane in atto e quiescenti, di fratture, ecc. Poiché tutto il territorio dell'Elba è una rarità ben nota anche per l'alta complessità geologica e idrogeologica (che è alla base della unicità e del valore dei paesaggi e dell'ambiente elbano) le indagini fin qui svolte avrebbero dovuto dar luogo, già in sede di Piano Strutturale, a vere Norme, precisanti tra l'altro (in funzione degli Atti di pianificazione successivi) i criteri e metodi da adottare sia nelle ulteriori, particolareggiate indagini da svolgere, sia nella definizione di più particolareggiate Norme. Pertanto, parti essenziali del Piano Strutturale devono essere rivedute. Per i centri storici, i nuclei e gli edifici storici sparsi, nelle Norme (Art.. 27, pag. 40) si rinvia ad una Disciplina specifica che l'Amministrazione dovrà predisporre, con la quale, , si noti bene, l'Amm. non dovrà, ma potrà individuare, tra l'altro,elementi e i sistemi indicati nell' art, 5 della L.R. 59/80 E anche qui mancano del tutto, per ora, cartografie e norme riguardanti luoghi da salvaguardare poiché ricadenti sia sull'intorno immediato che all'esterno di centri storici e di nuclei ed edifici sparsi di interesse e valore storico, artistico, archeologico: sull'intorno immediato dei suddetti centri, nuclei, ecc dove sono indispensabili adeguate "cinture di rispetto"; sui lati di strade, sentieri, luoghi esterni a nuclei e centri abitati storici, ma di valore storico e/o archeologico, ove sono necessarie adeguate "fasce di rispetto". A causa dell'assenza o grave insufficienza, nel Piano Strutturale, di indicazioni riguardanti i fatti, i fenomeni e i problemi indicati, nascono oggi troppi dubbi sui criteri in base ai quali saranno redatti i successivi strumenti di pianificazione e saranno poi rilasciate licenze e autorizzazioni non solo per nuova edilizia, ma anche per nuove infrastrutture e nuovi impianti; con conseguenti, non evitabili modificazioni da apportare a morfologia, a corsi d'acqua, a caratteri naturalistici dei luoghi su cui si interverrà. Si chiede pertanto, per gli aspetti, un accurato completamento del Piano Strutturale, prima della sua definitiva approvazione. Per Tav. 2 si osserva che la scala di rappresentazione (1:10000) non giustifica errori in essa evidenti. Due esempi: a) un tratto di Strada Provinciale che dal parcheggio presso la stazione della funivia a Monte Capanne scende verso Marciana Marina, per duecento metri e più corre in mezzo a "castagneto da frutto"; è un aspetto importante del paesaggio; ma in Tav. 2 tale indicazione manca. b) sul lato verso mare (con ampia vista sul mare) del tratto di Strada Provinciale che attraversa Patresi esiste un vigneto abbastanza esteso, ben coltivato, che, per non perdere la vista verso mare, andrebbe conservato insieme a due vigneti sui lati dell'inizio della strada che dalla Provinciale scende verso mare; invece, secondo Tav, 2, non esiste altro che un estesissimo "seminativo abbandonato". In Tav 16, quei vigneti rientrano tra le "aree di tutele ambientale a salvaguardia della identità territoriale" ma, come già rilevato (p.to I.), mancano del tutto Norme per tali aree. Può darsi che la Tav 2 derivi da rilevamento eseguito in tempi antichi. Ma, prima di redigere altri documenti di pianificazione connessi a questo Piano Strutturale, tutta Tav 2 è da verificare e, dove necessario, correggere. Nel Titolo II (pag. 57) e Titolo III (pag. 58/561) sono contenuti "criteri" e "indirizzi" per piani di settore, "generalità" sulle valutazioni di impatto, "indicatori di politiche" per impianti vari, ma non esistono Norme che obblighino alla soluzione di problemi che, in alcuni UTOE, sono da risolvere prima di continuare a rilasciare concessioni edilizie e autorizzazioni varie, ciò vale specialmente per le reti di acque bianche e nere, e specialmente per cavi sotterranei della rete elettrica e telefonici; già oggi, in alcune UTOE, al di sopra di alberi e case, si va creando e cresce di anno in anno una fitta ragnatela di fili e si assiste ad una lenta ma sempre più profonda alterazione del paesaggio. Si invita l’Amministrazione ad assicurare che tali norme saranno inserite almeno nel R.U. Osservazioni sul futuro sviluppo Per le Tavole 8, 9, 10, 11, 12, 13 si osserva: ciascuna delle cinque le Tavole suddette é dotata di una legenda carica di simboli riguardanti importantissimi caratteri del territorio, degli insediamenti, degli impianti, delle attività ivi presenti; con riferimento ai vari caratteri, elementi e sistemi rappresentati in quelle Tavole, ai luoghi, elementi e sistemi di interesse e valore storico-archeologico e paesistico-ambientale, nonché ai fenomeni di ordine sociale ed economico rappresentati e/o descritti altrove, dovrebbero esistere, in relazione, per l'insieme e poi per ciascuna UTOE, sia precisazioni e giudizi riguardanti, le trasformazioni intervenute in passato (e specie negli ultimi cinque/dieci anni) sia prospezioni definenti le trasformazioni e i danni che, in assenza di atti pianificatori, sarebbero da ritenersi probabili in futuro per periodi simili ai suddetti e descrizioni e giustificazioni delle scelte di pianificazione conseguentemente compiute per quantità, qualità. localizzazione di nuovi volumi, nuove attrezzature e infrastrutture, nuovi impianti. Ma non esistono analisi e prospezioni del tipo suddetto. Perciò, non sono in alcun modo giustificate le quantità di nuove edificazioni da ammettere nelle varie UTOE Per di più, le nuove quantità previste nelle UTOE sarebbero da calcolare in base ad indici. territoriali di edificabilità, e tali indici sarebbero da applicare alle superfici di tutte le aree che in Tav 14 sono colorate in grigio scuro, aree.che contengono non poche parti troppo prossime alla costa ed altre caratterizzate da instabilità, pendenza eccessiva, orientamento non adatto a edificazione,, prossimità a corsi d'acqua o ad elementi di interesse naturalistico o storico, ecc.; parti, inoltre, ricche di altri ostacoli perché in buona parte già occupate - senza alcun disegno di insieme - da numerosi edifici sorti già disordinatamente, in successione, per decenni, su lotti che spesso hanno confini rintracciabili solo con appositi rilievi. Nessuno conosce, per ora, UTOE per UTOE, il rapporto tra l'ampia, indifferenziata superficie di riferimento cui si applica l'indice territoriale di edificabilità, e la superficie effettivamente utilizzabile per ubicarvi, su lotti chiaramente delimitabili, le nuove edificazioni, e ciò non consente di capire dove interverrà realmente il P. S. del 2002. A ciò si aggiunge il fatto che non é mai detto perché e in qual modo a Procchio, S.Andea, Patresi e altrove solo il 30% o 50% dei nuovi volumi dovrebbe comportare occupazione di altro suolo; comunque, da questa norma deriva che i restanti nuovi volumi saranno da utilizzare solo per ampliamenti e/o sopraelevazioni di volumi già esistenti. Nulla esclude che nel tempo siano autorizzate inattese sopraelevazioni e che in qualche punto, a sorpresa, sorgano consistenti edifici a quattro e cinque piani, neppure troppo distanziati tra loro. Si invita l’Amministrazione a precisare meglio già nel Piano la massima possibilità di sopraelevazione prevista per gli edifici. Il Piano Strutturale, pur indicando gran parte dei problemi da risolvere, generalmente si limita all'indicarli ma su molti tace, quasi mai spiega come e quando risolverli, e demanda ad un futuro Regolamento Urbanistico una quantità troppo elevata e troppo complessa di precisazioni e di scelte che - riguardando sempre insieme caratteri naturali, storia, paesaggio, ambiente, più tutte le opere esistenti e da attuare - determineranno la qualità futura di un territorio tutt'ora di eccezionale valore. Il Comune di Marciana presenta una stasi demografica negli ultimi 20 anni, il leggero aumento è dovuto esclusivamente ad immigrazione ed è il frutto non di un reale incremento della natalità ma delle residenze di comodo (causa agevolazioni ICI, tariffe, tasse, ecc.) di coloro che risiedono a Marciana per pochi mesi all’anno o di immigrazione per lavoro da parte di persone che hanno in grandissima parte già soddisfatto le loro esigenze abitative.. I nuclei familiari risultano 1007 ( di cui ben un quarto con un solo componente), secondo il Piano Strutturale le abitazioni occupate sarebbero 909 e ben 1582 le unità abitative non occupate (oltre il 60% ed in alcuni centri ben oltre il 70% e non sembrano incluse le abitazioni di Procchio), è evidente che non esiste quella emergenza prima casa con la quale si cercava di giustificare le previsioni ipertrofiche del Piano Strutturale precedente. Ma non è certamente con questo Piano Strutturale che si darà soddisfazione a questi limitatissimi casi che hanno realmente bisogno della prima casa. E’ evidente che la modestissima emergenza abitativa esistente nel comune è costituita realmente da persone con scarse disponibilità economiche o da giovani coppie che, comunque, non sono quasi mai i proprietari dei terreni interessati dalle previsioni del Piano Strutturale e che non avrebbero le risorse per costruirsi una casa agli altissimi costi di acquisto del terreno e di costruzione correnti. Pur con una fortissima riduzione delle eccessive previsioni precedenti, il Piano Strutturale sembra molto più verosimilmente rivolgersi ancora a famiglie e componenti di famiglie che hanno già case di proprietà ed a volte ne dispongono di più di una e le utilizzano per il mercato estivo degli alloggi per turisti. A questo enorme patrimonio di seconde, terze e quarte case vanno aggiunte 971 camere in strutture ricettive (Alberghi, CAV, agriturismo, affittacamere) per oltre 1682 posti letto ufficialmente censiti, ma che sarebbero molti di più se si riuscisse a conteggiare il mercato degli affitti in nero che probabilmente equivale quello alla luce del sole. Inoltre, dalla copia di Piano Strutturale su Compact Disc gentilmente fornitaci dall’Amministrazione Comunale mancano i dati relativi a Procchio, la più importante frazione del Comune, dati che abbiamo ricostruito in base ad informazioni raccolte ma che invitiamo il Comune ad inserire. Infatti, se i dati in nostro possesso sono giusti, l’intero Piano Strutturale sarebbe basato su una non corretta valutazione del reale rapporto unità abitative/abitazioni occupate. Chiediamo che Il piano venga rivisto nelle sue previsioni alla luce dei dati inerenti Procchio. In base a dati ufficiosi in nostro possesso a Procchio e nelle piccole località circostanti vi sarebbero 1097 unità abitative, con solo 258 occupate (solo il 23,5%): Quindi, nel Comune di Marciana i nuclei familiari sarebbero davvero 1007 , secondo il Piano Strutturale, ma le abitazioni non occupate sarebbero molte di più aggiungendo le 839 non occupate di Procchio e piccole frazioni circostanti che non sembrano comprese nei dati del nuovo Piano Strutturale. E’ evidente che, inserendo i dati mancanti, lo squilibrio tra case occupate e seconde case diverrebbe da preoccupante a clamoroso, non giustificando in alcun modo un’ulteriore crescita di seconde case e rendendo inconsistente qualsiasi “emergenza prima casa”.. Le UTOE UTOE 1 Pomonte Condivisibile la riduzione da 33 nuovi appartamenti previsti dal vecchio piano a 10 quali completamento dell’abitato esistente. Non si riesce a comprendere la natura del cosiddetto “Punto di ormeggio”, non vorremmo che fosse la riproposizione di un “Porto Canale” ridotto. Si invita l’Amministrazione Comunale a specificare meglio le sue intenzioni in merito. UTOE 2 Chiessi Anche per Chiessi è apprezzabile la previsione del precedente piano di 18 nuove abitazioni viene ridotta a 6 quale completamento dell’abitato esistente. UTOE 3 Patresi Patresi pur con i suoi 221 abitanti (teorici) è difficilmente definibile come una frazione, da sempre è costituito da case sparse che a volte si raggruppano in piccolissimi borghi, caratterizzati da una scarsa popolazione residente e da una massiccia presenza turistica estiva che occupa gli alberghi esistenti e le moltissime seconde, terze e quarte case di proprietà dei residenti e le ville dei turisti abituali. Patresi risulta essere costituito da 253 unità abitative, delle quali solo 89 occupate (il 35%), la previsione del Piano Strutturale (che passa da 87 alloggi del precedente P.S.. a 29) appare ancora esagerata rispetto per esempio a quanto previsto più realisticamente per Pomonte che con 258 abitanti ha una previsione di 10 appartamenti. Le previsioni del Piano, invece sembrano ancora tendere a creare un abitato omogeneo e collegato, struttura urbanistica ignota a Patresi, da sempre caratterizzato da case sparse e piccoli nuclei; questa previsione comporterebbe uno snaturamento paesaggistico e, come unico risultato, favorirebbe nuove speculazioni edilizie destinate alla costruzione di seconde case di cui non si sente nessun bisogno. Si invita l’Amministrazione Comunale a prevedere solo il recupero e limitati ampliamenti dell’esistente e a non consentire nuove edificazioni se non destinate a reali esigenze di prima casa. UTOE 4 Zanca – Sant’Andrea Lo stesso discorso fatto per Patresi vale anche per Zanca-Sant’Andrea e piccole frazioni limitrofe (dove il P.S. precedente prevedeva la costruzione di 146 alloggi) Con una popolazione residente (teorica, essendo quella reale inferiore) di 409 abitanti, si contano già oggi 382 unità abitative delle quali solo 82 occupate (solo il 21, 5%) a Zanca-Sant’Andrea non esiste nessuna emergenza abitativa reale e le previsioni del Piano, con 48 nuovi alloggi, paiono destinate ad incrementare il già amplissimo mercato delle seconde case per vacanza, con il rischio concreto di una saturazione del territorio e di un crollo del mercato legato agli affitti. Quindi, LEGAMBIENTE Arcipelago Toscano chiede che il Consiglio Comunale di Marciana: indichi quali sono le reali esigenze abitative delle UTOE 3 e 4 per poter soddisfare il problema della prima casa, rivedendo e commisurando ad esse gli aumenti degli indici urbanistici proposti dal Piano Strutturale. Le due frazioni principali, già oggi congiunte da uno sviluppo edilizio massiccio e non sempre controllato, sono di fatto un unico centro, ricco di strutture alberghiere e ricchissimo di seconde case e case per vacanze. Si invita l’Amministrazione Comunale a prevedere solo il recupero ed ampliamenti dell’esistente e a non consentire nuove edificazioni se non destinate a reali esigenze di prima casa. UTOE 5 Procchio Procchio, pur con una popolazione residente di soli 776 abitanti, è uno dei più importanti e estesi centri turistici elbani e dell’intera Provincia di Livorno, con un enorme patrimonio edilizio costituito da numerose strutture alberghiere e da moltissimi residence e case per vacanze; inoltre è iniziata, nella zona centrale, la costruzione di una nuova grande lottizzazione destinata a mini-appartamenti, servizi e garage sotterraneo in un’area esondata più volte negli ultimi anni e particolarmente colpita dall’alluvione del 4 settembre 2002, alla luce dei danni subiti da Procchio in occasione del nubifragio del 4 settembre, è necessario bloccare e ripensare immediatamente (anche attraverso lo strumento del Piano Strutturale) quell’intervento urbanistico e riclassificare la piana come ad elevata pericolosità idraulica. Il vecchio Piano Strutturale prevedeva la costruzione di 187 nuovi alloggi “virtuali”, il nuovo P.S. riduce i nuovi alloggi a 60 unità che presumibilmente verrebbero realizzate in una zona già oggi massicciamente urbanizzata, ma anche nell’area di case sparse più vicina alla spiaggia. Procchio è costituito da 1097 unità abitative (ben il 44% dell’intero Comune) con solo 258 abitazioni occupate (solo il 23,5%). Se le pur fortemente ridotte previsioni del Piano venissero attuate, si andrebbe ad uno snaturamento del centro urbano di Procchio, con gravi problemi dal punto di vista paesaggistico, idrogeologico e delle reti dei servizi e con la cementificazione di aree di verde che caratterizzano la piana di Procchio. L’alluvione del 4 settembre ha anche colpito il fosso di Gualdarone ed ha evidenziato la necessità di non urbanizzare ulteriormente Campo all’Aia-Gualdarone, mantenendo la zona nello stato attuale, valorizzando la macchia mediterranea ed i giardini privati, anche per contrastare l’erosione della spiaggia in avanzato stato di erosione dopo la costruzione di infrastrutture che hanno portato alla perdita del sistema dunale. Anche la prevista “passeggiata” lungo la spiaggia non sembra tener conto di questa fortissima erosione, si invita l’Amministrazione Comunale a non creare ulteriori strutture sulla costa che potrebbero favorire solo fenomeni erosivi ancora più accentuati. Non si riesce a comprendere la natura del cosiddetto “Punto di ormeggio”, non vorremmo che fosse la riproposizione di un “Porto Canale” ridotto. Si invita l’Amministrazione Comunale a specificare meglio le sue intenzioni in merito. Quindi, LEGAMBIENTE Arcipelago Toscano chiede che il Consiglio Comunale di Marciana: indichi quali sono le reali esigenze abitative per poter soddisfare il problema della prima casa e le necessità di ampliamenti, rivedendo e commisurando ad esse gli aumenti degli indici urbanistici proposti dal Piano Strutturale; respinga ogni previsione di nuova edificazione per le zone con case sparse vicino a Procchio (Literno, Redinoce, Paolina, Solane e San Martino, Spartaia) dove già oggi risultano occupate solo 38 unità abitative sulle 175 esistenti; riveda le previsioni urbanistiche la dove vi sono state esondazioni recenti che richiedono una nuova classificazione di rischio idraulico (Piana di Procchio, Campo all’Aia-Gualdarone, Spartaia). UTOE 6 MARCIANA La precedente previsione di 44 alloggi viene ridotta a 14 unità abitative che paiono essere sostenibili da Marciana e dalle piccole frazioni vicine. Siamo invece nettamente contrari alla previsione di un “recupero ambientale” della miniera di San Rocco attraverso una stranissima “rinaturalizzazione” dell’Area che comprenderebbe strutture artigianali. Si ricorda che gran parte del territorio comunale di Marciana è incluso nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e che una percentuale ancora maggiore (con l’esclusione di Procchio) è inserita nel Sito di Interesse Comunitario (SIC) di Monte Capanne e Promontorio dell’Enfola, l’individuazione del sito è stata effettuata nel progetto Bioitaly; successivamente, con la L.R. 56/2000, è stato individuato come Sito di Importanza Regionale (SIR 58 IT5150012): L’elenco dei siti individuati nel progetto Bioitaly è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 342/1997. E’ evidente, per le precise misure di salvaguardia relative ai Siti di Interesse Comunitario, che occorre definire con certezza nel Piano Strutturale i confini del SIC nel territori comunale. Va ricordato che l’Unione Europea ha avviato numerosi procedimenti di infrazione Amministrazioni Comunali e Governi che hanno posto in atto strumenti che non rispettavano i vincoli imposti dalla presenza di Siti di Interesse, quindi ogni intervento andrà commisurato ai vincoli del SIC imposti dall’Unione Europea. UTOE 7 Poggio Condivisibile la scelta di ridurre a sole 10 unità abitative le 31 previste dal vecchio P.S. Vale comunque quanto sopra detto per il Parco Nazionale e per il SIC Monte Capanne. UTOE 8 Marmi Literno Anche le previsioni per questa UTOE vanno riviste sulla base dell’alluvione del 4 settembre 2002 che ha colpito pesantemente aree al confine tra i Comuni di Marciana e Campo nell’Elba. Pur se la riduzione da 82 a 27 abitazioni appare sostanziosa, è anche vero che si rivolge ad un’area a edificazione sparsa, con soli 81 abitanti che occupano 37 delle 81 abitazioni esistenti. Quindi la previsione appare destinata esclusivamente a seconde case. Si invita l’Amministrazione Comunale a prevedere solo il recupero e limitati ampliamenti dell’esistente e a non consentire nuove edificazioni se non destinate a reali esigenze di prima casa. UTOE 9 Campagna Parco Costiera Rispetto al Piano Precedente esiste finalmente una presa d’atto dell’esistenza del Parco e dei suoi vincoli, rivedendo scelte inaccettabili in un’area protetta. UTOE 10 Campagna Parco Entroterra Condivisibile l’idea di sviluppo legata all’agricoltura ed all’agriturismo, con la possibilità di interventi di recupero, risanamento conservativo e di sviluppo dell’attività agricola. Noi chiediamo che i 5.000 mc di nuova edificazione residenziale/agricola prevista ed i 10 nuovi alloggi di bioedilizia che potrebbe prevedere il nuovo Regolamento Urbanistico siano destinati alla valorizzazione del turismo ambientale e di un agriturismo legato alle tradizioni ed alla cultura. Infatti, in presenza di aziende agricole frantumate in piccoli appezzamenti, l’agricoltura biologica nel Parco Nazionale si potrà sviluppare solo con strutture “ibride” agricolo-ambientali-educative, che possano anche sfruttare casolari isolati all’interno dell’Area Protetta, anche con modesti incrementi volumetrici per strutture di accoglienza e ospitalità che non sarebbero possibili con le attuali norme sull’agriturismo. Si potrebbe così dare vita a piccoli e grandi centri di educazione ambientale e di riscoperta delle tradizioni contadine e artigianali. Un nuovo tipo di attività imprenditoriale legato al Parco Nazionale e concordata con lo stesso Ente, un turismo discreto e di scarsissimo impatto che potrebbe mettere in opera quello sviluppo sostenibile che la presenza di un’Area Protetta dovrebbe suggerire agli Amministratori Pubblici. Il tutto andrà accolto nel Piano del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, è quindi necessario che il Comune di Marciana indichi in maniera più concreta quali sono le aree vocate a questo tipo di sviluppo, con particolare attenzione alla Valle di Pomonte ed ai suoi vigneti, ai due paesi collinari di Marciana e Poggio, alla zona di Lavacchio-Campobagnolo ed a quella dei Marmi che paiono le più idonee a sviluppare queste nuove forme di economia “mista” legata alla valorizzazione dell’Ambiente e della tradizione contadina. Tali osservazioni sono già state presentate da LEGAMBIENTE quale contributo alla redazione del Piano del Parco e del Piano di Sviluppo Pluriennale Economico e Sociale del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, invitiamo il Comune a chiedere l’inserimento della valorizzazione dei piccoli agriturismi nei due Piani. Nel frattempo, invitiamo l’Amministrazione Comunale a soprassedere da qualsiasi previsione relativa alle aree protette dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, e riteniamo “utile stabilire una salvaguardia generale che limiti la possibilità di intervenire su immobili esistenti con le metodologie del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria, della ristrutturazione edilizia D1 o leggera, rinviando al Parco la specifica normativa di intervento su tali aree” in attesa dell’approvazione del Piano del Parco, così come indicato dalla Provincia di Livorno nella Delibera 130 del 1/10/2001 e dallo stesso Ente Parco nelle prescrizioni al Piano Strutturale di Portoferraio che il Comune di Portoferraio ha recepito. SIC, ZPS, IBA Lo stesso criterio di salvaguardia precauzionale pensiamo debba essere tenuto per il territorio comunale incluso nel Sito di Interesse Comunitario Monte Capanne Promontorio dell’Enfola (anche in relazione alle ipotesi di nuove costruzioni nelle UTOE che sono in gran parte ricompresse nel SIC), se non si andrà immediatamente ad una puntuale definizione del SIC nel Piano Strutturale ed all’accoglimento dei vincoli nelle norme tecniche. Si ricorda che l’individuazione del SIC è stata effettuata nel progetto Bioitaly; successivamente, con la L.R. 56/2000, è stato individuato come Sito di Importanza Regionale (SIR 58 IT5150012): L’elenco dei siti individuati nel progetto Bioitaly è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 342/1997. E’ evidente, per le precise misure di salvaguardia relative ai Siti di Interesse Comunitario, che occorre definire con certezza nel Piano Strutturale i confini del SIC nel territori comunale. Va ricordato che l’Unione Europea ha avviato numerosi procedimenti di infrazione Amministrazioni Comunali e Governi che hanno posto in atto strumenti che non rispettavano i vincoli imposti dalla presenza di Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale, quindi ogni intervento andrà commisurato ai vincoli del SIC e della ZPS imposti dall’Unione Europea. Infatti, la Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio scrive nel documento NATURA 2000 ITALIA: “Natura 2000 è una rete di aree destinate alla conservazione della biodiversità sul territorio de/l’Unione Europea. istituita dall’art. 3 della direttiva 92/43/CEE de l2l maggio 1992 per “la conservazione degli hababit naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” (direttiva Habitat). Tali aree denominate ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) nel loro complesso garantiscono la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e specie del continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione e di estinzione. in particolare le ZPS sono definite dalla precedente direttiva 79/409/CEE per la conservazione di aree destinate alla tutela degli habitat delle specie di avifauna minacciate, denominata “direttiva Uccelli” Al di là del numero e della tipologia degli organismi protetti. la rete Natura 2000 permette agli Stati membri di applicare il concetto innovativo di tutela della biodiversità riconoscendo l’interdipendenza di elementi biotici, abiotici e antropici nel garantire l‘equilibrio naturale in tutte le sue componenti. La rete Natura 2000 è attualmente costituita dalle Zone di Protezione Speciale e dall’insieme dei Siti di Interesse Comunitario proposti (pSIC) alla Commissione Europea dagli Stati membri (Massiccio del Capanne n.d.r.). I due tipi di aree, SIC e ZPS, possono essere distinte o sovrapposte a seconda dei casi. Sulla base di Sulla base di sentenze della Corte di Giustizia europea contro alcuni stati membri (Spagna, Francia e Regno Unito), i Sic debbono essere tutelati anche prima della loro designazione come ZCS, almeno impedendone il degrado. Infatti, secondo i principi del Trattato dell’Unione non è possibile che uno stato proponga da una parte dei siti per l’inclusione in Natura 2000 e dall’altra attività che danneggiano i valori naturalistici per i quali i siti sono stati identificati. L’art. 10 del Trattato afferma che ogni Stato membro è tenuto ad adottare tutte le misure di carattere generale e particolare volte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Anche in assenza di misure di trasposizione o di applicazione di specifici obblighi posti da una direttiva, le autorità nazionali devono adottare tutte le misure possibili per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla direttiva. Essi devono astenersi dal prendere misure suscettibili di compromettere gravemente la realizzazione del risultato che la direttiva prescrive, pena l’apertura di procedure a carico degli Stati membri e, per il principio della sussidiarietà, delle singole Amministrazioni regionali”. Inoltre, si ricorda che l’intero territorio elbano è identificato come IBA (Important Bird Area) per le quali l’Unione Europea ha stabilito che si applichino gli obblighi previsti dalla Direttiva “Uccelli”. Valutazione di incidenza per SIC “L’art 6 della direttiva “Habitat” e l’art. 5 del D.P.R. di attuazione 0.357 prevedono che ogni piano o progetto che possa avere incidenze significative su un Sito di Interesse Comunitario debba formare oggetto di una opportuna valutazione d’incidenza che tenga conto delle specifiche caratteristiche e degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Riguardo al campo geografico di applicazione, la necessità di redigere una valutazione d’incidenza non è limitata ai piani e ai progetti ricadenti esclusivamente nei territori proposti come siti Natura 2000, ma anche alle opere che, pur sviluppandosi al di fuori ditali aree, possono comunque avere incidenze significative su di esse. La valutazione infatti deve essere interpretata come uno strumento di prevenzione che analizzi gli effetti di interventi localizzati non solo in modo puntuale ma soprattutto, in un contesto ecologico dinamico, considerando le correlazioni esistenti fra i vari sui ed il contributo che ognuno di essi apporta alla coerenza globale della struttura e delle funzione ecologica della rete Natura 2000. Inoltre, l’art. 6 prevede che un piano o un progetto possa essere realizzato per i siti caratterizzati da habitat e specie non prioritari, nonostante conclusioni negative della valutazione d’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica: in questo caso lo Stato Membro deve adottare ogni misura compensativa necessaria per garantire la tute la della coerenza globale della rete Natura 2000. Se il sito in causa è un sito in cui si trovano un tipo di habitat o di specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente o, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. La valutazione d’incidenza deve essere realizzata dal proponente del progetto o del piano e presentata alla Regione interessata; essa ha lo scopo di identificare le possibili incidenze negative per il sito ri guardo agli obiettivi di conservazione del medesimo. tentando, in applicazione del principio di prevenzione, di limitare l’eventuale degrado degli habitat dell’allegato 1 e la perturbazione delle specie dell’allegato 2 per cui il sito in esame è stato designato; ciò anche al fine di evitare l’apertura di procedure d’infrazione da parte della Commissione Europea. Nel caso si tratti di progetti di carattere interregionale, o nel caso in cui la Regione è il soggetto proponente, l’Autorità competente a valutare la relazione d’incidenza è quella nazionale. Essa deve inoltre essere opportunamente documentata e motivata così da costituire un riferimento di base per la successiva fase decisionale: l’analisi attenta delle in formazioni riportate nel formulano di identificazione del sito rappresenta il primo passaggio sostanziale per la comprensione degli obiettivi di conservazione e consente il mantenimento della coerenza ecologica della rete Natura 2000. Un’adeguata valutazione d’incidenza richiede che si considerino eventuali effetti congiunti di altri piani o progetti per valutare gli impatti cumulativi che spesso si manifestano nel tempo. Inoltre è opportuno considerare le possibili misure di attenuazione e le soluzioni alternative per limitare le incidenze che il progetto può avere sul sito in esame compromettendone l’integrità strutturale e funzionale. La valutazione d’incidenza, se corretta mente realizzata ed interpretata, diviene quindi uno strumento finalizzato alla sicurezza procedurale e sostanziale che con sente di raggiungere un rapporto equilibrato tra conservazione soddisfacente de gli habitat e delle specie ed uso del territorio: essa, incoraggiando a gestire in maniera sostenibile i siti Natura 2000, rappresenta un elemento chiave di attuazione del principio dell’integrazione dei fattori ambientali nella pianificazione e nell’esecuzione delle azioni previste per numerosi settori economici e sociali, Nel caso in cui l’opera in esame, ricadente in un sito Natura 2000, rientri nella categoria di interventi che debbono essere assoggettati alla Valutazione d’Impatto Ambientale, tale procedura può essere esaustiva, e quindi può non essere necessaria la valutazione d’incidenza, solo se comprende gli elementi specifici che identificano le possibili incidenze negati ve per le specie e gli habitat per le quali il sito è stato designato riguardo agli obiettivi di conservazione degli stessi: se invece tali elementi non sono valutati nell’analisi di VIA,, è necessario redigere ex novo una appropriata valutazione d’incidenza”. Si invita il Comune a recepire nel Piano Strutturale e nel Regolamento Urbanistico quanto sopra scritto dalla Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio nel documento NATURA 2000 ITALIA . Le indicazioni sulla metodologia procedurale e sui contenuti per la corretta realizzazione della valutazione d’incidenza sono riportati nel sito Internet della Commissione Europea, DG Ambiente all’indirizzo http://europa.eu.int/comm/environment/eia/honte,htm, più esattamente nel documento “LA VALUTAZIONE DI PIANI E PROGETTI CHE POSSONO AVERE INCIDENZE SIGNIFICATIVE SUI SITI NATU:RA 2000- Guida metodologica alle indicazioni dell’art.6 commi 3 e 4 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE.” Patrimonio Storico Il Comune di Marciana ha un patrimonio storico-culturale enorme, con oltre 30 emergenze censite, molte delle quali all’interno o nelle immediate vicinanze dei centri abitati di Procchio, Marciana, Poggio, Pomonte, Sant’Andrea (vedi cartografia allegata al Piano del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano), alcune sono comprese in UTOE dove il Piano Strutturale prevede nuove costruzioni ed ampliamenti, si invita ad inserire nel Piano Strutturale norme di salvaguardia e tutela per i beni archeologici e storici del Comune ben più efficaci e puntuali di quanto genericamente contenuto nelle Norme Tecniche, noi suggeriamo di inserire nel Piano Strutturale e nel Regolamento Urbanistico le seguenti frasi: “Chiunque, pubblico o privato, in regime di DIA o autorizzazione o concessione, debba incidere il sottosuolo dei centri storici o delle aree censite quali emergenze archeologiche, onde evitare la possibile dispersione o distruzione di dati storico-archeologici importanti o determinanti per la ricostruzione della storia di Marciana, è tenuto a incaricare un archeologo di sua fiducia e di comprovata esperienza con la qualifica di docente universitario o ricercatore CNR o direttore di scavo su concessione ministeriale o professionista con specializzazione post laurea o professionista laureato con almeno 3 anni di tirocinio presso Istituti scientifici o professionista laureato operante presso cooperativa archeologica riconosciuta da Soprintendenza per i Beni Archeologici. L’archeologo incaricato si assumerà la responsabilità del controllo degli scavi. Ove da questi ultimi emergano cose di interesse storico-archeologico di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, l’archeologo incaricato dovrà farne denuncia entro ventiquattro ore al Soprintendente o al Sindaco ovvero all’Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 87, 1 del suddetto D. Lgs., per i provvedimenti del caso”. Quindi, per tutto quanto sopra scritto, si richiede una revisione delle previsioni, dei dati e delle cartografie contenuti nel Piano Strutturale sulla base delle nostre osservazioni.
grafico legambiente
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