Credo che l'amico Fabrizio Antonini abbia dato un'interpretazione troppo estensiva della norma che disciplina la c.d. par condicio, in occasione della sua contestazione alla manifestazione con il ministro Matteoli. Infatti la norma citata, e nel caso di specie l'art.9, va letto sempre nell'ambito del campo di applicazione della legge, che già è sintetizzato nell'oggetto (che lo stesso Assessore riporta "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), ma che è ulteriormente ribadito all'art.1 ("finalità e ambito di applicazione") che recita, al comma 1: La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica. Ora, le manifestazioni non sono certo organizzate e realizzate nell'ambito dei mezzi di informazione. Tutt'al più questi possono veicolarne la notizia, e dunque è solo sullo spazio che detti eventi ricevono sui media che deve venir rispettato il parametro della par condicio. D'altra parte la legge in questione non abolisce certo la campagna elettorale in quanto tale, che può svolgersi comunque nelle forme e nei modi dovuti. Tra questi per esempio esistevano una volta, oggi sempre meno, i comizi. La legge che disciplina le campagne elettorali tout court è la legge 212 del 1956, che impone il regime del silenzio solo per il giorno precedente quello del voto. Spero di aver aiutato a fare chiarezza e di aver reso un servizio alla par condicio, ché l'intento di queste mie righe è tutto fuor che orientato politicamente (anche perché chi lo scrive è più disorientato che mai).
De Michieli testina