Torna indietro

Luperini in merito all'abuso capoliverese: "E' questione di interpretazione normativa"

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : mercoledì, 08 marzo 2006

Abbiamo letto l’articolo apparso sabato 4 marzo sul vostro giornale. Ci corre quindi l’obbligo di fornire alcune precisazioni di merito. L’art.56 del regolamento edilizio comunale “Distanze fra fabbricati” al punto 5 /c recita: Il rispetto delle distanze di metri 10 tra pareti finestrate ed edifici antistanti non si applica nei seguenti casi: “da fabbricati o parti di essi che risultassero eseguiti abusivamente o difformemente da autorizzazioni rilasciate e per le quali l’Amministrazione Comunale non abbia già provveduto al documento sanzionatorio, sostitutivo della demolizione”. La signora Ambrogi infatti, secondo la relazione firmata dal Geom.Brugioni Federico, datata 14.05.2003 prot.8473 avrebbe costruito in difformità dai regolamenti edilizi sia il fabbricato antistante gli edifici da noi realizzati, sia il muro di tenuta che divide le due proprietà. Ciò spiega il comportamento dell’Ufficio Tecnico comunale e quello delle altre autorità preposte che,sia durante la costruzione del fabbricato che dopo,non hanno mai sollevato problemi nel merito quantunque abbiano eseguito vari sopraluoghi sollecitati sia per iscritto che verbalmente proprio dalla confinante. Per quanto riguarda infine le distanze dai confini fra proprietà le Norme Tecniche di attuazione del vigente P.d.f. all’art. 6/b precisano: “le distanze dai confini di proprietà si misurano al netto dei balconi e delle scale” In sede giudiziale si tratterà di stabilire se la scala concessionata verso il lato Ambrogi è da computare ai fini della distanza. Noi ovviamente siamo convinti che non lo sia.


capoliveri panorama case

capoliveri panorama case