Al Signor Sindaco Del Comune di Marciana Piazza Santa Croce 1 57030 Marciana (LI) e p.c. Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147 - Roma; Presidente Regione Toscana Via Cavour 18, 50129 Firenze; Commissario del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano Via Guerrazzi 1 – 57037 Portoferraio (LI); Presidente Provincia di Livorno Piazza del Municipio 4 – 57100 Livorno; Servizio Conservazione Natura Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma; Assessore al Territorio e Infrastrutture Regione Toscana Via Cavour 18, 50129 Firenze; Assessore all’ Ambiente e Tutela del Territorio Regione Toscana Via Cavour 18, 50129 Firenze; Assessore Politiche ambientali, Caccia, Cooperazione internazionale Provincia di Livorno Piazza del Municipio 4 – 57100 Livorno; Assessore Difesa suolo e coste, Forestazione e bonifica, Parchi naturali Provincia di Livorno Piazza del Municipio 4 – 57100 Livorno; Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali Regione Toscana Via di Novoli 26 – 50127 Firenze; Responsabile del Settore “Sperimentazione e verifica della Pianificazione Provinciale e Comunale” Regione Toscana Via di Novoli 26 – 50127 Firenze OGGETTO: Osservazioni alla Variante generale al Programma di Fabbricazione del comune di Marciana Il sottoscritto Anselmi Gian Lorenzo, in qualità di Presidente del Circolo LEGAMBIENTE Arcipelago Toscano, presenta le seguenti osservazioni alla Variante generale al Programma di Fabbricazione adottata dal Consiglio Comunale di Marciana: 1) Legittimità della procedura seguita dall’Amministrazione Comunale Si richiama quanto opportunamente riportato dai progettisti nella relazione di accompagnamento alla Variante Generale al Programma di Fabbricazione, i quali nutrono forti dubbi sulla validità del Piano Strutturale in quanto ancora privo del parere del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Si ricorda che gran parte del territorio del comune di Marciana ricade all’interno del Parco e in una Zona di Protezione Speciale (ZPS) dell’Unione Europea. Infatti il P.N.A.T. aveva espresso parere favorevole a condizione che “il Piano Strutturale recepisse le prescrizioni e gli indirizzi di cui all’Allegato facente parte del parere, per essere nuovamente sottoposto al parere dell’Ente Parco; in detto parere si ricordava che il successivo Regolamento Urbanistico, , coerente con le previsioni del Piano strutturale, avrebbe dovuto essere sottoposto nuovamente all’approvazione dell’Ente Parco stesso “ Pertanto il Comune non può avvalersi della circolare della Regione Toscana (indicazioni per la prima applicazione della L.R. n°1/2005) punto 3a) “procedimento di varianti al vecchio strumento urbanistico (PRGC e PdF) Esame del caso di Comuni che hanno già approvato il Piano Strutturale ma non abbiano ancora approvato il Regolamento Urbanistico” Come abbiamo sopra specificato il comune di Marciana non dispone del Piano Strutturale approvato definitivamente e quindi tal norma non può essere applicata. La Variante adottata dal Comune di Marciana ed oggetto delle presenti osservazioni deve essere conforme ad un Piano Strutturale che dovrebbe, secondo la normativa vigente, essere stato definitivamente approvato. Così non è. Il Piano Strutturale del Comune di Marciana – redatto ai sensi della L.R.T. n. 5/95 - non ha infatti completato l’iter autorizzativo in quanto non ci risulta siano state accolte e portate all’approvazione del Consiglio Comunale le prescrizioni al Piano Strutturale formulate dall’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano con Delibera Commissariale. Tale delibera pone precise prescrizioni per oltre l’80% del territorio comunale di Marciana compreso nel Parco Nazionale, con richiesta di mutamenti sostanziali riguardanti le previsioni del P.S. che non risultano accolte. Si fa presente che il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996 ”Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 Dicembre 1996, alle “Misure di salvaguardia del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano” art. 5 dice esplicitamente: (Regime autorizzativo generale): “Su tutto il territorio del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, non ricadente in zona 1, (…) b) sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco: - i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente Decreto; - le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente Decreto; - i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee c[TM], d[TM], f[TM], o ad esse assimilabili, di cui al Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente Decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti. Sono altresì sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco, i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori” La scelta del Comune di Marciana di non far accogliere dal Consiglio Comunale le prescrizioni dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano viola anche le prerogative del Parco Nazionale contenute nell’articolo 13 - Nulla osta - della legge Quadro sulle Aree Protette 394/1991. E’ quindi del tutto evidente che la Variante oggetto delle presenti osservazioni fa riferimento di conformità ad un Piano Strutturale non definitivamente approvato secondo le leggi vigenti. Quindi, prima dell’adozione della Variante il Consiglio Comunale di Marciana deve accogliere con atto e votazione formali le prescrizioni del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano – Ente sovraordinato – e la Variante potrà essere veramente adottata solo dopo questo passaggio obbligatorio e, per essere conforme al Piano Strutturale, dovrà accogliere al suo interno tali prescrizioni così come prescrive la normativa vigente. Si invita quindi il Comune di Marciana a sospendere il procedimento di approvazione della Variante, a sottoporre le prescrizioni del Parco Nazionale al Consiglio Comunale e, solo successivamente, a sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale una Variante che tenga conto delle indicazioni vincolanti fornite dall’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Si invitano il Ministero dell’Ambiente, il Parco Nazionale dell’arcipelago Toscano, la Regione Toscana e la Provincia di Livorno – che leggono le presenti osservazioni per conoscenza - ad esercitare I compiti di vigilanza sulla sull’iter approvativo degli strumenti urbanistici del Comune di Marciana, per garantirne la correttezza rispetto alla legislazione vigente ed alle competenze di tutte le Istituzioni interessate. 2- Assenza di Valutazione di Incidenza relativa alla presenza della Zona di Protezione Speciale “Monte Capanne – Promontorio dell’Enfola” La Variante Generale al Programma di Fabbricazione manca della obbligatoria Valutazione di Incidenza ed è quindi non conforme alle protezioni ambientali esistenti, relative Ia presenza sulla grandissima parte del territorio comunale della Zona di Protezione Speciale “Monte Capanne - Promontorio dell’Enfola” (Codice Sito IT5160012), già in precedenza SIC, riclassificata ed istituita come ZPS nel maggio del 2004 – in base alla direttiva CEE 92/43 ed alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio dell’U.E. del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici – dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Conservazione della Natura, che necessitano di una ben più corposo ed articolato Studio di Incidenza o Valutazione di Incidenza che dir si voglia. Ci risulta che questa mancanza della Valutazione di Incidenza sia stata fatta formalmente rilevare con una lettera della Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali Regione Toscana, inviata al Comune di Marciana, all’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ed al Responsabile del Settore “Sperimentazione e verifica della Pianificazione Provinciale e Comunale” della Regione Toscana il cui ufficio crediamo abbia seguito per conto dell’Amministrazione Regionale l’iter della Variante oggetto delle presenti osservazioni. Lo stesso Decreto 25 marzo 2005 (G. U. 155 del 06.07.2005) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC)” conferma che “Considerato che la valutazione d'incidenza, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, viene a costituire essenzialmente una misura preventiva di tutela legata ai piani o ai progetti cui devono necessariamente aggiungersi le misure di conservazione opportune al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, le specie e gli habitat dei siti natura 2000”; Quindi la Variante oggetto delle presenti osservazioni – ed ancor prima il Piano Strutturale – deve essere corredata non da una limitatissima Valutazione Ambientale ma da uno Studio o Valutazione di Incidenza che analizzi in particolare opere/interventi valutando i potenziali effetti diretti ed indiretti su habitat e specie. Infatti, la legge 56/2000 della Regione Toscana, così come modificata dall’art. 194 della L.R. 1/2005 recita:”gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, per I quali sia prevista la valutazione integrata ai sensi della L.R. 1/2005, qualora siano suscettibili di produrre effetti sui siti di importanza regionale di cui all’allegato D, o sui genotipi di importanza regionale di cui all’art. 11, devono contenere, ai fini dell’effettuazione della valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/97, apposita relazione di incidenza”. E’ quindi necessario che la Variante oggetto delle presenti osservazioni – ed ancor prima il Piano Strutturale che non ha completato l’iter di approvazione – sia corredata da una esaustiva Valutazione di Incidenza che specifichi: 1) confini della ZPS e SIR su territorio del Comune di Marciana Marina; 2) Analisi dello stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti – con particolare attenzione alla fauna ed alla flora ed agli habitat prioritari oggetto delle direttive dell’U.E. e della L.R. 56/2000 – ed individuazione dei livelli di criticità; 3) Descrizione delle trasformazioni del territorio contenute nel Regolamento Urbanistico, con specifico riguardo agli aspetti infrastrutturali, abitativi e di uso del territorio e loro incidenza sugli habitat e specie presenti; La Valutazione deve descrivere ogni intervento ed opera per dimensione e valutarne l’impatto – diretto ed indiretto - sulle risorse ambientali, sia al momento dell’edificazione che nell’uso che si dovrà fare di quanto realizzato. Tale valutazione va estesa anche alle aree contigue alla ZPS/SIR – quindi all’intero territorio Comunale, essendo le aree abitate enclave ricavate all’interno della Zone di Protezione – dichiarando gli effetti che produrranno o meno tali previsioni; La Valutazione di Incidenza si effettua tenendo conto di alcuni irrinunciabili indicatori: a) riduzione o perdita di habita, specie, risorse b) frammentazione del livello di protezione c) modificazione dell’ambiente e delle comunità biotiche ed abiotiche relativo ad inquinamento luminoso, idrico, acustico, atmosferico, ecc d) distruzione di habitat e) disturbo alle specie della flora e della fauna oggetto dell’istituzione della ZPS/SIR f) effetti cumulativi dei vari interventi La Valutazione di Incidenza della Variante dovrà quindi definire il “peso” sulle risorse ambientali dei diversi interventi proposti e – nel rispetto degli obiettivi di conservazione degli habitat, delle specie e della rete ecologica – valutare soluzioni alternative o misure di mitigazione dell’impatto ambientale. La Variante – ed ancor prima il Piano Strutturale – dovevano indicare con la Valutazione di Incidenza le misure idonee ed impedire, ridurre o compensare gli effetti negativi sulle specie e sugli habitat presenti nella ZPS/SIR, individuando anche le risorse economiche da impegnare. Di tutto questo non c’è traccia, eppure, secondo la L.R. 56/2000 – art. 15 comma 4 – l’Amministrazione competente approva gli atti di pianificazione di cui ai commi 2 e 3 quando la Relazione di Incidenza assicuri che la loro attuazione non pregiudichi l’integrità del sito interessato. Quindi la Variante oggetto delle presenti osservazioni – e lo stesso Piano Strutturale – non potrà essere approvata se non corredato da Valutazione di Incidenza relativa alla ZPS/SIR “Monte Capanne - Promontorio dell’Enfola” (Codice Sito IT5160012) ed alle aree contigue alla stessa. Si invita quindi il Comune di Marciana a sospendere il procedimento di approvazione della Variante, a realizzare la necessaria Valutazione di Incidenza nel rispetto delle misure di conservazione adottate dalla Regione Toscana ed allo schema base fatto proprio anche dalle altre Regioni italiane sulla base della deliberazione G.R. n. 644/2004 e, solo successivamente, a sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale una Variante che tenga conto della Valutazione di Incidenza attualmente assente. Si fa presente che anche il Parco Nazionale dell’arcipelago Toscano ha assunto, nella proposta di Piano del Parco presentata, le norme della Regione Toscana riguardanti le misure di protezione e gestione dei territori del PNAT ricadenti nelle ZPS. Si invitano il Ministero dell’Ambiente, la Regione Toscana e la Provincia di Livorno – che leggono le presenti osservazioni per conoscenza - ad esercitare I compiti di vigilanza sulla redazione della Valutazione di Incidenza riguardante gli strumenti urbanistici del Comune di Marciana Marina, per garantirne la correttezza rispetto alla legislazione vigente ed alle competenze di tutte le Istituzioni interessate. 3) La Variante Prendendo in esame la circolare illustrativa dell’art. 39 della LR 5/95 modificata con L.R. n° 7 del 31.01.2001 – Varianti tramite accordi di pianificazione – si osserva che : “ il comune è tenuto a limitare il ricorso alle varianti al vigente strumento urbanistico generale a quelle che per entità e dimensionamento delle previsioni urbanistiche, siano strettamente motivabili per le necessità gestionali che si riferiscono all’arco temporale di ulteriore efficacia del vigente piano regolatore (nel nostro caso P.d.F ndr) ai sensi dell’art. 39” La variante adottata dal comune di Marciana ha, per definizione della stessa Amministrazione comunale, carattere generale e non può essere ricondotta all’arco di tempo necessario per disporre del Piano Strutturale completamente approvato. E’ vero che la Regione Toscana ha soppresso l’art. 40 della L:R. 5/95 che al comma 21 di tale art. consentiva ai comuni di apportare varianti ai vecchi strumenti urbanistici solo e soltanto entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Per evitare particolari difficoltà alle Amministrazioni inadempienti nel dotarsi di nuovi strumenti operativi, la Regione ha offerta la possibilità di risolvere alcuni problemi contingenti mediante accordi di pianificazione, con i quali apportare varianti ai vecchi PRGC o PdF. Infatti il comma 3 dell’art. 1 LR 7 31.01.2001 stabilisce che le concessioni ad edificare sono rilasciate esclusivamente nei casi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione o per quanto già previsto nei P.P.A (di cui Marciana non si è dotato) e per risolvere problemi legati agli sfratti. Ulteriori INTERVENTI possono essere consentiti nel caso di accordi di pianificazione. Quindi interventi ma non NUOVI STRUMENTI URBANISTICI: Nel caso del comune di Marciana si tratta invece di un nuovo strumento che non ha niente a che fare con il vecchio PdF, tra l’altro non si tratta di variante in quanto mancano le tavole di correlazione tra il vecchio ed il nuovo strumento, ma per la dimensione delle previsioni, sia pure con le contraddizioni alcune delle quali di seguito elencate, ed al di là delle enunciazioni che si ritrovano nella relazione di accompagnamento, si pone obiettivi di lunga durata. Per quanto sopra, al fine di evitare che la delibera di adozione dello strumento urbanistico sia oggetto di annullamento da parte del TAR (come si è già verificato per altro comune dell’Isola d’Elba) si ritiene che l’Amministrazione Comunale ritiri il provvedimento illegittimo, completi l’iter di approvazione del Piano Strutturale e rielabori quello che impropriamente viene definito “Variante Generale al P.d.F” seguendo la procedura prevista dalla L.R. n° 1/2005 Pur convinti che le osservazioni precedenti inficino la validità stessa della Variante, ci soffermiamo nelle osservazioni che proponiamo di seguito su alcuni aspetti della Variante che ci paiono preoccupanti, invitando l’Amministrazione Comunale a rivederli e correggerli prima di iniziare il nuovo e necessario iter approvativo. Quindi, quelle che seguono sono solo alcune osservazioni che derivano da una prima lettura degli elaborati, poiché la normativa, abbastanza contorta, appare finalizzata, al di là degli apparenti vincoli, a favorire una forte espansione edilizia di cui nessuno avverte la necessità. 4) Standard urbanistici in un comune a forte vocazione turistica, il calcolo degli standard urbanistici deve essere elaborato prendendo in considerazione, escluso le aree per l’istruzione, il numero dei residenti, il numero potenziale degli abitanti tenuto conto delle possibilità insediative previste dal piano e delle presenze turistiche. Non è corretto fare riferimento ai soli residenti! Gli spazi e le aree pubbliche debbono essere tali o facilmente acquisibili al demanio comunale: non possono essere inserite – così come fa la Variante - tra le aree “Verde pubblico attrezzato e verde sportivo” zone che comprendono abitazioni private o impianti sportivi privati. Non crediamo che il comune disponga di tali e tante risorse da poter espropriare le abitazioni esistenti per trasformarle in verde pubblico! Tra l’altro nel calcolo sono state sopravvalutate le superficie dei parcheggi esistenti (ad esempio la zona 70 è di circa mq. 1000 e non di mq. 1587,4 come riportato in tabella.) Si ricorda poi che per le zone contigue o in rapporto diretto con particolari connotati del territorio, quali coste marine, la dotazione di spazi pubblici attrezzati a parco o per il gioco è di mq.. 15 e non di mq. 9 (vedi D.M. 1444 del 02.04.1968) Pertanto nella necessaria rielaborazione dello strumento urbanistico si prendano in considerazione solo le aree effettivamente utilizzabili a tale scopo, escludendo gli edifici esistenti e le loro pertinenze in senso stretto, e le zone che per la loro morfologia poco si adattano allo scopo. Capacità del piano Stranamente, mentre per gli standard sono riportate in ogni parte tabelle degli elaborati tabelle che dimostrano il rispetto dei limiti di legge (in realtà non è così come prima specificato) non sussiste alcun riferimento alle ampie e diffuse possibilità edificatorie previste dal piano. Ciò, a nostro avviso, non è casuale, ma tende probabilmente a simulare il formale rispetto degli impegni assunti dall’Amministrazione comunale con l’accordo con la Regione. Complessi turistico ricettivi Nonostante gli impegni assunti dalle Amministrazioni dell’Isola e le richieste della stessa Associazione Albergatori dell’Elba di non consentire la costruzione di nuovi edifici alberghieri è previsto nella zona di Procchio, proprio a ridosso della fascia costiera una nuova struttura ricettiva di ben 11.175 mc. Anche nelle zone di S.Andrea e di Poggio sono previste area dove è possibile ampliare a considerevolmente l’attuale struttura ricettiva. Tali previsioni si spingono fino ad interessare zone dunali residuali e fasce costiere che, oltre ad avere un enorme valore paesaggistico e di protezione della fascia costiera e degli arenili – come nel caso di Procchio – ospitano numerose specie vegetali protette, incluse negli allegati della Legge Regionale 56/2000 e tra gli habitat prioritari compresi nelle sopraccitate direttive dell’Unione Europea. Si abbia presente che in tutte le aree F3 è previsto l’indice fondiario di ben 2 mc per mq. che costituisce per le caratteristiche dell’Isola d’Elba un indice elevato – Per esempio, per far comprendere cosa significa l’indice fondiario di 2 mc/mq, la zona PEEP di Portoferraio con il quale furono costruite le case di edilizia convenzionata era di 1 mc/mq. Sarebbe interessante valutare attentamente quanti nuovi posti letto è possibile realizzare con tale normativa e comunicarlo alle varie organizzazioni sindacali e di categoria, per conoscere anche il loro parere. La Variante appare arretrata rispetto alle previsioni del Piano del Parco ed al Progetto ecoalberghi in esso contenuto. Si invita l'Amministrazione Comunale a recepire tali criteri qualitativi e di indirizzo e ad inserirli nella Variante, con particolare riguardo alle zone interamente comprese nell'Area Protetta e nelle sue vicinanze. Residenze Considerata la stagnazione demografica del Comune di Marciana, le nuove costruzioni hanno spesso solo e soltanto fini turistici. Considerata l’età media della popolazione non sussiste la crescita dei nuclei familiari e quindi l’esigenza di nuove abitazioni, se non in casi ben individuabili e che potrebbero essere facilmente soddisfatti con un’oculata politica della prima casa e per calmierare gli affitti e rendere disponibili sul mercato le numerosissime case sfitte, come si evince dalle tabelle che si riportano di seguito . Censimento abitanti DATI ISTAT 1951 1961 1971 1981 1991 2001 Variazioneabitanti tra 1991 e 2.001 Variazione % abitantitra 1991 e 2001 MARCIANA 2.309 2.191 2.186 2.168 2.244 2.140 - 104 - 4,63 % ABITAZIONI NON OCCUPATE DAI RESIDENTI Comune Seconde casenel 1971 Seconde casenel 2.001 Crescitanumerica Crescita percentuale Marciana 833 2.643 1.810 217,29% Eppure in queste condizioni che non sono certo di emergenza abitativa, tutte le residenze che ricadono in zona agricola, o gli edifici non più utilizzabili a fine agricolo, possono essere ampliati fino a raggiungere la superficie utile netta di mq. 65. Per i residenti nel comune di Marciana da almeno 5 anni, tutti gli edifici possono essere ampliati fino a raggiungere 70 mq. Superficie utile o se di dimensioni maggiori sono possibili incrementi che variano dal 25 al 30%. Quindi, tutti gli annessi agricoli, saranno trasformati in abitazioni turistiche! Tali incrementi sono consentiti in gran parte del territorio comunale, cioè anche in tutte le zone definite B, ed in base a quanto previsto all’art 5 comma 21 delle NTA è inoltre ammesso:” il rialzamento degli edifici di abitazione e di quelli che abbiano destinazione strettamente connessa con la residenza, quali negozi, studi professionali, attività artigianali di servizio autorimesse ecc, aventi uno o più piani, per raggiungere il numero dei piani dell’edilizia adiacente anche superando l’indice fondiario della sottozona. Nei caso di sopraelevazione sul perimetro dei fabbricati esistenti, non si applicano le norme di cui al DM 1444 del 02.04.1968 sulle distanze, non trattandosi di nuovi edifici.” Pertanto oltre a poter utilizzare gli indici fondiari di zona previsti si può comunque raddoppiare la superficie utile, adeguandosi all’altezza degli edifici adiacenti, per cui basta che in una zona si trovi un edificio a più piani e a catena tutti gli altri immobili potranno essere sopraelevati. Gli ampliamenti, come risulta chiaro non sono finalizzati a soddisfare le mutate esigenze familiari dei residenti ma sono finalizzati ad incrementare la disponibilità di seconde case per turisti. Lo conferma l’ Art. 21 punto 8 ultimo comma: “ Per i soli residenti nel comune di Marciana, da almeno cinque anni, a far data dall’adozione delle presenti norme, è possibile usufruire degli ampliamenti “una tantum” e successivamente frazionare l’Unità Abitativa originaria, comunque non potranno realizzare più di due nuove unità abitative e quest’ultime non potranno avere una superficie utile netta inferiore a mq. 35” Ogni commento appare superfluo! La crescita di case per turisti non è quantificabile, e meno male si tratta di una variante generale al vecchio P.d.F. in attesa del Piano Strutturale Unico. Chissà cosa allora si pretenderà di realizzare! Invece, non ci sembra che si recepiscano le più avanzate previsioni – anche se non totalmente condivise da LEGAMBIENTE - e gli incentivi contenuti nel Piano del Parco in via di adozione, riguardanti la possibilità di ampliamenti, adeguamenti e sviluppo delle strutture agricole all’interno dell’area protette e volte al rilancio dell’agricoltura, in particolar modo quella di qualità e biologica, allo sviluppo dell’agriturismo e delle attività educative e sportive legate alla valorizzazione ed al recupero delle attività agro-silvo-pastorali, che troverebbero nel territorio del Comune di Marciana le migliori possibilità di attuazione. Si invita quindi il Comune di Marciana: ad approvare in maniera definitiva il Piano Strutturale accogliendo le prescrizioni del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, così come recentemente fatto dal Consiglio Comunale di Marciana Marina che si è trovato nella medesima situazione al momento dell’adozione del Regolamento Urbanistico; a riformulare la Variante generale al Programma di Fabbricazione in conformità al Piano Strutturale così modificato; a dotare la Variante generale al Programma di Fabbricazione della necessaria Valutazione di Incidenza relativa alla Zona di Protezione Speciale “Monte Capanne - Promontorio dell’Enfola” (Codice Sito IT5160012); ad accogliere nella successiva stesura della Variante generale al Programma di Fabbricazione le osservazioni da noi formulate relative agli aspetti ambientali ed urbanistici.