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Registro delle unioni di fatto a Portoferraio

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : domenica, 29 gennaio 2006

Il consiglio comunale di Portoferraio Premesso che il fenomeno delle “unioni civili” o “unioni di fatto” trova un sicuro fondamento nella costituzione agli articoli 1, 3 e 29, in quanto l’unione civile non si pone in contrasto con la famiglia così come riconosciuta e garantita dalla Costituzione all’articolo 29; posto che la ..“Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” e pertanto, nel riconoscere e sottolineare il valore e l’importanza della famiglia, non esclude all’evidenza il sorgere o l’esistenza d’atti e formazioni sociali (previste e tutelate dall’art. 3 della Costituzione) le cui finalità siano ritenute meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali; considerato che già da tempo è stato ritenuto che l’ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell’art. 2 della Costituzione si estende sicuramente alla famiglia di fatto, dal momento che, come rilevato dal 1986 dalla Corte Costituzionale, “un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare anche a sommaria indagine costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 della Costituzione)” (“ Corte Costituzionale 18/11/1986 n°237) considerato altresì che ancorché la creazione di un nuovo status personale che non può certamente che spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell’ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall’ordinamento; rilevato pertanto che fermi restando i registri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico, il Comune possa istituire uno o più elenchi per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell’anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici; considerato pertanto che l’iscrizione in tali elenchi particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall’ordinamento agli stessi soggetti ma, solo un effetto pubblicità ai fini e agli scopi che l’Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela; ritenuta pertanto l’opportunità per i motivi innanzi espressi di disporre la tenuta, presso un apposito ufficio, di un elenco dove iscrivere, seguendo la distinzione operata dalla legge, le persone legate da vincoli non “legali”, ma solamente dal “vincoli affettivi” e/o di reciproca solidarietà; Essendo stato detto elenco già approvato in numerosi comuni tra i quali Pisa, Empoli, Firenze, Voghera, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara; impegna la giunta per le motivazioni esposte in premessa ed al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana a: 1. istituire un elenco delle unioni civili presso un apposito Ufficio Comunale, individuato entro 30 giorni dalla data di esecutività della corrispondente deliberazione di giunta; 2. dare atto che l’elenco sopraccitato non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l’ordinamento anagrafico o di stato civile; 3. fissare i seguenti criteri ai quali la giunta dovrà attenersi nel regolare la tenuta dell’elenco; a) l’iscrizione nell’elenco può essere richiesta da: · due persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno, aventi dimora abituale nel Comune di Portoferraio; · due persone coabitanti da almeno un anno, per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale ed aventi dimora abituale nel Comune di Portoferraio; b) le iscrizioni nell’elenco avvengono solamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all’Ufficio Comunale competente e corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prima indicati; c) il venir meno della situazione di coabitazione e di dimora abituale nel Comune di Portoferraio o della reciproca assistenza morale e/o materiale, produce la cancellazione d’ufficio dall’elenco, la quale avviene altresì dietro richiesta di uno o di entrambe le persone interessate; d) per i fini consentiti dalla legge ed a richiesta degli interessati, l’Ufficio Comunale competente attesta l’iscrizione nell’elenco. Il capogruppo Mazzei L’assessore alle politiche sociali Pellegrini Il consigliere Lupi


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