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Controcopertina - Antenne Puntale: La Giunta risponde all’intervento di Legambiente.

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : giovedì, 12 gennaio 2006

La Giunta di Portoferraio ha indirizzato una lettera a Legambiente che era intervenuta sulle antenne del Puntale. "Secondo lo spirito di trasparenza che caratterizza ogni atto di questa Amministrazione -esordisce la nota - si fornisce una ricostruzione della vicenda “Antenne del Puntale” Ricordiamo che il Sindaco è intervenuto ieri con un comunicato stampa". Segue un dettagliato racconto delle vicissitudini amministrative della concessione "ereditata" dalla Giunta di centrosinistra dai predecessori. E' un documento di estremo interesse (che in buona parte, ci consenta il Sindaco, poteva essere prodotto e pubblicato prima che sorgessero le polemiche) che abbiamo deciso di pubblicare in controcopertina per poterlo proporre ai nostri lettori nella sua lunga versione integrale. Antenne del Puntale Secondo lo spirito di trasparenza che caratterizza ogni atto di questa Amministrazione, si fornisce una ricostruzione della vicenda “Antenne del Puntale” Ricordiamo che il Sindaco è intervenuto ieri con un comunicato stampa. Il piano della telefonia per l'installazione delle stazioni radio base di telefonia cellulare fu approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n.109 del 18.12.2001, con il relativo schema di convenzione. La Società T.I.M. S.p.A. ha sottoscritto la convenzione in data 24.07.2002 - le Società ERICSSON e H3G S.P.A. in data 24.07.2002 e la OMNITEL in data 16.07.2002. Il posizionamento per l'installazione di stazioni radio base ha durata di anni nove con decorrenza dal rilascio degli atti abilitativi. L'atto abilitativo (concessione edilizia) per l'installazione della stazione radio base a servizio della telefonia cellulare in loc. Acquaviva - Puntale è stato rilasciato in data 19.08.2002, a firma del dirigente dell'area 3 Arch. Sandra Maltinti, pertanto gli impianti potranno rimanere in sito fino al 18.08.2011. In data 30.05.2003 è stata presentata dalle Società ERICSSON TLC S.p.A. - H3G S.p.A. - VODAFONE OMNITEL N.V. - TIM S.p.A., una "Istanza per: linea elettrica interrata dal punto di consegna della fornitura di energia elettrica per il cantiere alla cabina interrata di trasformazione MT/BT, posa in opera di cabina interrata di trasformazione prefabbricata, realizzazione di linea elettrica dalla cabina di trasformazione al locale interrato ove sono previsti i contatori per la fornitura stessa”. La pratica è stata sottoposta all'esame del Collegio dei Membri per lo svolgimento delle funzioni riguardanti la protezione delle bellezze naturali nella seduta del 25.01.2005, il quale ha espresso parere negativo "in quanto la prevista cabina interrata, essendo posizionata a margine della scarpata, altera in modo irreversibile l'aspetto ambientale della zona e l'assetto dei luoghi", A seguito del parere di cui sopra, in data 25.01.2005 è stato emesso il provvedimento di diniego della autorizzazione paesaggistica prot.n.3452. Il provvedimento di diniego della autorizzazione paesaggistica è stato impugnato presso il T.A.R. della Toscana dalle Società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. - e H3G S.p.A. per il suo annullamento. Nel ricorso della Soc. Ericsson si legge altresì che "Il comportamento e gli atti con i quali l' Amministrazione sta illegittimamente ritardando il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'opera in questione implicano una sua specifica responsabilità patrimoniale per i danni arrecati alla ricorrente, danni anche relativi agli oneri finanziari sostenuti per poter usufruire dell'immobile. E, "fermo restando che la quantificazione di tutti i danni sarà provata in corso di causa e/o comunque anche liquidati (per alcune componenti) in via equitativa dal Giudice" , veniva richiesta "la condanna del Comune di Portoferraio, a risarcire il danno arrecato ed arrecando". Il T.A.R. Toscana con le ordinanze del 03.05.2005 e del 25.05.2005, ha richiesto al Comune di relazionare se il provvedimento impugnato "sia stato assunto a seguito di specifico sopralluogo ed in quale modo, per la conformazione del sito prescelto dalla Società ricorrente, le opere interrate siano suscettibili di alterare irreversibilmente l'aspetto ambientale della zona e l'assetto dei luoghi, con l'indicazione dei punti dai quali sarebbero visibili le alterazioni di cui trattasi". Il Dirigente dell' Area 3 (oggi Area 6) ha inviato in data 07.06.2005 due ampie relazioni al Tribunale, nelle quali, è stato, fra l'altro, precisato quanto segue: "....Trattasi di una località ubicata nella immediata periferia di Portoferraio, nota ai componenti del Collegio, residenti all' Elba o abituali frequentatori di Portoferraio per motivi professionali che ne conoscono le particolari caratteristiche paesaggistiche ed ambientali, pertanto, un sopralluogo, peraltro non obbligatorio per l'espressione dei pareri di competenza del Collegio, fu giudicato superfluo ai fini dell'espressione del parere, che per questo non risulta meno ponderato o motivato. Nel fascicolo edilizio è peraltro inserita una copia della documentazione fotografica trasmessa per la Provincia di Livorno dalla quale si evince il danno ambientale irreversibile provocato dai lavori di escavazione con mezzo meccanico. Scavi che, con l'intervento in progetto, andavano ad estendersi fino a margine della scarpata della piazzola, e forse oltre, in un punto di rilevante interesse paesaggistico. Tale documentazione fotografica era comunque sufficiente per escludere e sostituire in toto il sopralluogo, in quanto i Commissari avevano ben visibile la situazione dei luoghi....". "......L'Amministrazione Comunale, preso atto del danno ambientale provocato dall'installazione degli impianti della telefonia cellulare, ha più volte contattato i gestori della telefonia mobile, ai fini di individuare una nuova localizzazione degli impianti medesimi, in zona più defilata e meno rilevante per l'aspetto paesaggistico, purtroppo tali incontri non hanno dato alcun esito positivo. In attesa della scadenza della convenzione, che questa Amministrazione non ha alcuna intenzione di rinnovare, e della conseguente rimessa in pristino dei luoghi, si è ritenuto necessario non aggravare ulteriormente la già critica situazione dell'area, con ulteriori opere di sbancamento che andavano ad interessare la piazzola fino al margine della scarpata. Infatti, mentre i pali installati potranno essere rimossi facilmente ed il sito potrà essere facilmente ripristinato, altrettanto non si può sostenere per le opere di sbancamento, in quanto irreversibili, per impossibilità di procedere al ripristino......." "......A parere di questo Ufficio, non deve comunque essere tenuto conto esclusivamente delle opere "visibili", in quanto l'intervento proposto andrebbe ad incidere sulla configurazione orografica dei luoghi proponendo uno sbancamento che di fatto impoverirebbe i caratteri naturali dell'area tutelata e comporterebbe alterazione irreversibile di tratti caratteristici della località protetta che sono la ragione stessa per cui la località medesima è sottoposta a vincolo ai sensi della normativa di tutela ambientale attualmente vigente.....". ...Si ritiene pertanto di poter confermare il provvedimento di diniego impugnato ed emesso a seguito del parere negativo espresso dal Collegio per lo svolgimento delle funzioni riguardanti la protezione delle bellezze naturali....." In tale relazione venivano altresì evidenziate le difformità riscontrate dall' Ufficio Tecnico Comunale relative ad una traslazione degli impianti. Nonostante i chiarimenti forniti nella relazione del Dirigente dell' Area 3, il T.A.R. , con n. 2 ordinanze del 21.06.2005, precisava che i ricorsi presentati dalle due Società apparivano assistiti da un sufficiente "fumus boni juris", pertanto venivano accolte le domande incidentali di sospensione, con l'ordine all' Amministrazione comunale di "riesaminare l'istanza di autorizzazione ex art.146 del Dlgs.n.42/04 e fermo restando il potere della stessa P.A. di imporre in tale sede ai fini dell'ottimale inserimento paesaggistico del manufatto "de quo" le opportune prescrizioni" A seguito delle predette ordinanze, e previa presentazione di elaborati tecnici precisi, nei quali veniva, fra l'altro chiarito che il posizionamento era stato indicato, presumibilmente, utilizzando una planimetria di vecchia data, senza tenere conto delle modifiche che nel tempo erano intervenute nella piazzola, il progetto è stato esaminato dal Collegio dei Membri per lo svolgimento delle funzioni riguardanti la protezione delle bellezze naturali nella seduta del 31.08.2005. In tale seduta, il Collegio, "Visti i ricorsi presentati dalle Soc. Ericsson e H3G avverso il diniego della autorizzazione paesaggistica prot.n.3452 in data 25.01.2005; Viste le ordinanze del T.A.R. in data 21.06.2005 RO 495/2005 - 496/2005, con le quali viene accolta la domanda cautelare di sospensione delle società Ericsson e H3G e viene ordinato all' Amministrazione Comunale di riesaminare l'istanza di autorizzazione ex art.146 del D.Lgs.42/2004, fermo restando il potere dell' A.C. di imporre in tale sede ai fini dell'ottimale inserimento paesaggistico del manufatto le opportune prescrizioni; Rilevato che trattasi di impianto di telefonia mobile già autorizzato con la concessione edilizia n.111/2002 ed in fase di ultimazione dei lavori; Rilevato altresì che i rilievi formulati dal Collegio erano conseguenti ad una errata rappresentazione dello stato dei luoghi, come viene confermato dalla pratica edilizia presentata a sanatoria, e che questa errata rappresentazione può avere indotto a suo tempo la valutazione negativa del Collegio in quanto la cabina elettrica pareva incidere anche sulla scarpata; Considerato che questo Collegio è chiamato ad esprimersi esclusivamente per la realizzazione di un manufatto interrato (cabina elettrica) e per la sanatoria di opere già eseguite in parziale difformità dalla concessione edilizia e dalla autorizzazione paesaggistica rilasciate (posizionamento planimetrico diverso di tre manufatti (locali interrati, antenne est e antenne ovest - maggiori dimensioni del diametro dei pali portantenne di ca. cm3); Considerato infine che le opere da completare sono interrate nella piazzola esistente come si rileva dagli elaborati grafici presentati Ha espresso parere favorevole "Per l'applicazione dell'indennità pecuniaria di cui all'articolo 167 del D.LGS. 42/2004 per le difformità eseguite in corso d'opera," E parere favorevole "Ai fini paesaggistici alle seguenti condizioni: 1)-pitturazione totale dei pali di color verde foresta; 2)-piantumazione di cipressi adulti a contorno delle antenne per limitarne l’impatto; 3)-delimitazione della piazzola con staccionate in legno di analoga tipologia delle aree attrezzate a parco; 4)-ripiantumazione della scarpata con essenze tipiche della macchia mediterranea; 5)-realizzazione di una aiuola sistemata a verde in copertura del locale macchine, da concordare con l’Ufficio Tecnico;" 6)-installazione di elementi di arredo da concordare con l’Ufficio Tecnico. A seguito del parere di cui sopra, il Dirigente, ha emesso il provvedimento prot.n.27572 del 28.09.2005 ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Tale provvedimento, riportante anche il parere del Collegio è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 29.09.2005. La conferenza di servizi convocata ai sensi della L.241/90 sul progetto in argomento, nella seduta del 29.11.2005 è pervenuta alla conclusiva determinazione di approvazione del progetto medesimo. Alla Conferenza di servizi sono state convocate le seguenti Amministrazioni che, sebbene non presenti, hanno fatto pervenire il parere di competenza: - A.R.P.A.T. - SOPRINTENDENZA (parere favorevole) - AZIENDA ASL (parere non dovuto). La Provincia di Livorno è invece risultata assente e non ha inviato alcun parere. L'iter della pratica si deve concludere con l'approvazione del verbale ai sensi del c. 6.bis dell'art.14 ter della L. 241/90 e con l'adozione del provvedimento finale. Per quanto riguarda i rifiuti di vario genere, la cui presenza nell’area era stata segnalata, il Sindaco ha emesso ordinanza n. 1620 ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs.267/2000 in data 23.05.2005 per: -ripristino delle recinzioni di cantiere - immediata pulizia dell'area di cantiere e smaltimento di tutti i materiali di rifiuto presenti nell'area e nelle scarpate adiacenti..... Ad oggi, il cantiere risulterebbe in ordine ed i rifiuti rimossi. Ci saremmo aspettati un diverso contributo da parte di chi si occupa di ambiente, vista la sensibilità dell' Ente nei confronti dell'ambiente e del paesaggio. Vogliamo citare, per esempio, che nel procedimento di V.I.A. (valutazione di impatto ambientale) dell'elettrodotto ad alta tensione il Comune di Portoferraio è stato l'unico ente elbano che si è espresso in modo negativo, anche in sede di conferenza di servizi, come si rileva dalla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.1146 del 15.11.2004. Nonostante la posizione del Comune di Portoferraio, viste le posizioni favorevoli degli altri entri compreso il Parco, è stata espresso dalla Giunta Regionale pronuncia favorevole di compatibilità ambientale. Ad oggi, il Comune di Portoferraio, a causa della sua isolata assunzione di responsabilità, si trova ancora nella condizione di presentare memorie e documenti al Ministero competente, in quanto l' ENEL TERNA E L'ENEL DISTRIBUZIONE hanno presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il diniego di autorizzazione paesaggistica. 11 gennaio 2006.


Il Panorama dal Puntale

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puntale ruspe antenne portoferraio 2

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puntale 22 dic quattro antenne

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antenne puntale 6 antenne

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manifestazione antenne striscione

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antenne puntale interno

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antenne puntale luglio 03

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antenne puntale lontane

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antenne gabbiano cacata

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antenne puntale 05 buca est

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antenne puntale buca ovest

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antenne corteo dicembre 2002

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