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Antenne mobili: ci vuole la concessione edilizia

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : mercoledì, 21 dicembre 2005

La Corte Suprema di Cassazione (Sezione III) ha emesso una sentenza che chiarisce finalmente che cosiddetti impianti mobili per telefonia cellulare - realizzati all'Elba a Marciana, Lacona, Capoliveri, ecc. - "non presentano alcun carattere di precarietà in quanto escluso dalle caratteristiche oggettive dell’impianto e dalla non contingenza della funzione, correlata alla soddisfazione di un bisogno permanente e non temporaneo". "Non risulta influenzato, in ogni caso, il regime sanzionatoria penale di cui all’articolo 44 del T.U. 380-2001 e le infrastrutture di comunicazione elettronica specificate al comma 1 dell’articolo 87 del D.Lv. 259-2003 restano sottoposte, pur sempre, alle sanzioni penali specifiche delle opere soggette a permesso di costruire". Quindi il provvedimento autorizzatorio e la procedura di denuncia dell’attività previsti dall’articolo 87 del D.Lv. 259-2003, hanno come contenuto imprescindibile anche la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento e "La necessità anche della valutazione dei profili paesaggistici" Finora si era invece proceduto a concessioni "temporanee" e continuamente rinnovate che avevano sollevato le proteste di cittadini ed Associazioni contro i "rimorchi" con le antenne. Sulla base di questa sentenza i Comuni dovranno tener conto nel rilascio della concessione di "tutti i profili connessi alla realizzazione ed all'attivazione degli impianti di telefonia cellulare, inclusi quelli paesaggistici, urbanistici ed edilizi". Notizia tratta da www.lexambiente.com Inquinamento elettromagnetico – Impianti di telefonia cellulare e Codice delle comunicazioni elettroniche Cass. Sez. III sent.. 41598 del 18112005 (ud. 27 ottobre 2005) Pres. Postiglione Est. Fiale Ric. P.M. in proc. Vodafone


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