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Controcopertina: Per quanto accaduto a Capoliveri, proviamo a capire la Legge 64

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : domenica, 04 dicembre 2005

Mi sia permesso di rispondere, tramite Elbareport, alla gentile Agnese Nannini, della quale (pur non conoscendola) ho stima per il lavoro che esercita e per la qualità dei suoi prodotti che ho avuto modo di apprezzare. Detto questo, sia consentito anche ad un indagato di avere dei piccoli refusi (invertire art. 4 comma 1 al posto di art.1 comma 4) senza essere tacciato di confusionarietà. Sarebbe come se si accusasse la Signora di parlar male delle donne di Capoliveri perché lei ha confuso Donnacce con Donnucce, che è il corretto nome della località. Ritornando ad occuparci più seriamente del problema, occorre in primo luogo precisare che il centro commerciale non fa parte della variante agricola né del conseguente intervento edificatorio. Per quanto riguarda l’interpretazione della legge agricola, oltre a quanto già discusso, si portano ulteriori elementi di specificazione. La Legge Regionale 64/’95 con l’articolo 1 comma 4 dà la possibilità ai Comuni di integrare e valorizzare l’economia agricola con interventi di altri settori economici e produttivi che non devono essere necessariamente legati all’agricoltura o all’imprenditoria agricola. I Comuni infatti possono prevedere che la variante contenga: (omissis)…………………………………………………………. · previsione di nuova edificazione non agricola, · previsioni di nuova edificazione per attività turistico-ricettive, culturali, didattiche, ricreative e del tempo libero, · previsione di nuova edificazione per attività di servizio all’agricoltura non esercitate da aziende agricole, · la disciplina dei manufatti precari necessari all’esercizio non aziendale dell’agricoltura e delle attività connesse, · previsione di nuovi impegni di suolo ai fini insediativi o infrastrutture, · previsioni di nuovi insediamenti o interventi di sostituzione dei tessuti insediativi. In quest’ultimo caso, …………. saranno contestualmente realizzate le infrastrutture atte a garantire: l’approvvigionamento idrico, la depurazione, la difesa del suolo per rendere l’insediamento non soggetto a rischio di inondazione o di frana, lo smaltimento dei rifiuti solidi, la disponibilità di energia, la mobilità. Naturalmente tutto ciò va fatto nella compatibilità con “la tutela del territorio e del paesaggio agrario e in coerenza con la valorizzazione delle risorse del territorio”, la cui verifica è demandata a Regione e Provincia. Il corsivo fa parte di una delibera della Giunta Regionale Toscana per “Istruzioni relative agli strumenti attuativi e loro varianti e per le varianti agli strumenti urbanistici generali di cui all’art. 40 comma II ”. La delicatezza del momento e i compiti, ai quali ero chiamato a rispondere nel ’98-2000 come responsabile dell’ufficio tecnico, impongono che si parli solo di procedure amministrative e dei contenuti della variante, in quanto le motivazioni delle scelte politiche ed amministrative del Comune di Capoliveri non mi competevano. Queste scelte, a livello personale, possono piacerci o non piacerci, possiamo condividerle o dissentire, ma non debbono, per questo, necessariamente essere in contrasto con la normativa vigente: la legge lascia alla politica locale il compito di effettuare le proprie scelte amministrative, sempre nel rispetto delle norme date. Inoltre sono d’accordo con chi afferma che l’agricoltura non è tutelata come altri tipi di imprese e che le difficoltà che incontrano gli agricoltori (soprattutto quelli che praticano l’agricoltura biologica), per realizzare le proprie finalità, sono superiori a quelle di altri settori, ma credo che principalmente tramite istanze, presentate e adeguatamente sostenute dalle amministrazioni, gli agricoltori e le loro associazioni di categoria possano trovare il percorso con il quale realizzare gli obiettivi, largamente condivisi, di sviluppo economico e di tutela ambientale del territorio.


Lottizzazione capoliveri 3

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