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Agnese Nannini: Le devastanti interpretazioni di una legge di salvaguardia

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : domenica, 27 novembre 2005

Non posso esimermi dal provare stupore leggendo le dichiarazioni apparse sulla stampa relativamente alle varianti in aree agricole in base alla L.R 64/95, da parte di alcuni soggetti indagati per le note vicende edilizia nel comune di Capoliveri. Per chi non le avesse lette, le parole e forse la convinzione di aver operato giustamente (sarà poi la magistratura a fare la dovuta chiarezza) relativamente alle varianti urbanistiche in zona agricola sono state che “le varianti in zona agricola sono ammesse dall’art. 4 comma 1 della L.R 64/95”. Vorrei fare chiarezza su questo punto per tutti coloro che di norme in tema agricolo se ne intendono evidentemente poco, così come è palese che non conoscono la L.R 64/95. Questa, altro non è che la legge che disciplina gli interventi di “trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola”. Detta così sembrerebbe che nelle aree agricole ci si possa fare di tutto, che quelle “trasformazioni” legittimino interventi quali case, negozi e altre attività che con l’agricoltura hanno ben poco a che fare. Se fosse stato così la Regione avrebbe avuto le “traveggole” nel varare una legge che non andasse incontro all’agricoltura, ma fortunatamente gli indirizzi dati dalla L.R 64/95, sono ben chiari. Certo è che se talune amministrazioni reinterpretano la legge a modo proprio, con l’ovvio obiettivo di favorire la speculazione edilizia, non mi stupisce allora di quel che succede e di tante D.I.A. e concessioni rilasciate all’Elba per interventi sulla base della L.R 64/95, che di agricolo hanno ben poco. L’art 1 della legge regionale, parla di “interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia necessari allo sviluppo dell’agricoltura (è la legge a dirlo!) e alle attività connesse o con altre attività integrate e compatibili con la tutela e l’utilizzazione delle risorse dei territori rurali e montani”. Quindi mi pare evidente che non sia ammesso altro. Un soggetto indagato per tali vicende, fa inoltre una gran confusione nel citare gli articoli della legge. Cita infatti l’art 4 comma 1 della LR 64/95 come varianti, ma in realtà quell’articolo parla di tutt’altra cosa e cioè di “programma di miglioramento agricolo e ambientale”. E’ invece proprio l’art. 1 comma 4 a parlare di varianti, proprio il primo articolo, quello che detta i principi che ho già introdotto relativamente alla salvaguardia della tutela ambientale e del paesaggio agrario. Mi par di capire che spesso taluni amministratori si soffermino a leggere le prime pagine di una norma, ma non vanno oltre…, peccato, avrebbero capito che questa legge parla di tante cose legate al mondo rurale e montano. Detto questo e conoscendo i fatti dalle cronache di stampa, è evidente che c’è qualcosa di strano: infatti è sempre l’art. 1 a far presente che “i comuni con apposite varianti possono promuovere la valorizzazione dell’economia rurale e montana (possono, ma possono anche non farlo, non facendo varianti) attraverso l’integrazione delle attività agricole con altri settori produttivi compatibili con la tutela e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio (…) e la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone” Si parla quindi di tutela, coerenza e valorizzazione rurale e montana - sfido chiunque a dire che una bella colata di cemento è tutela e valorizzazione delle aree agricole! – ma soprattutto si parla di settori compatibili! Quanto sono finalizzati a promuovere l’agricoltura del luogo e della zona le villette a schiera, un residence, una pasticceria e un centro commerciale? Certo – senza avere niente di personale con i gestori della pasticceria – e se è vero quello che si legge dalla stampa, se in buon nome della L.R 64/95 quella pasticceria come possibile settore compatibile, avesse usato il latte o il burro degli agricoltori di quella zona agricola da valorizzare e promuovere per fare i dolci, era già diverso, allora si poteva parlare di valorizzazione dell’agricoltura, di compatibilità del settore in un’area a “prevalente funzione agricola” (ma mi risulta che in quella zona non ci sono né mucche né pecore…). Con l’auspicio di aver fatto un po’ più di chiarezza su cosa è la L.R 64/95 (e mi chiedo quanti sono gli agricoltori nella località Donnaccia –fonte alle Rose) capisco allora perché il Piano del Parco sia stato abbondantemente rivisto togliendo aree a tutela integrale, ampliando le aree agricole…chissà quali “trasformazioni” si avevano in mente. Lavorando in questo settore devo dire di essere più che d’accordo nel rilanciare l’agricoltura, ma usare leggi per altri squallidi e biechi obiettivi che di agricolo, connesso, compatibile all’agricoltura hanno poco a che fare, non mi pare sia poi così legittimo, usurpando con l’arroganza diritti che spettano a noi agricoltori e al mondo rurale e montano da promuovere. Sarebbe invece importante che le associazioni di categoria e gli stessi agricoltori lottino perché venga riconosciuti i loro diritti e i loro meriti nella tutela del paesaggio: non abbiamo bisogno all’Elba anche dei “furboni travestiti da agricoltori” sponsorizzati da chi che sia. Abbiamo, mi sembra, già molti problemi e anche troppo “malvivere”.. Infine,auspico che la Magistratura dia delle risposte certe ai cittadini e soprattutto agli agricoltori e faccia chiarezza su cosa significhi per le villette capoliveresi, “residenze di presidio ambientale”. Se è vero come dichiarato sulla stampa , che non sono interventi connessi all’attività agricola, ma comunque eseguiti in buon nome della L.R 64/95 in una zona che dovrebbe esserlo mi chiedo se la riqualificazione ambientale e agricola, ma soprattutto il recupero dei terreni dismessi, si debba perseguire colandoci sopra un bel po’ di cemento? E’ forse così che si intende promuovere l’agricoltura all’Elba? Come giovane cittadina elbana sono veramente demoralizzata nel constatare come si sia da tempo perso il senso etico in questa isola.


Piano di Mola

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