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Osservazioni di Legambiente al Regolamento urbanistico di Portoferraio

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : sabato, 26 novembre 2005

www.legambientearcipelagotoscano.it li. 24 novembre 2005 Al Signor Sindaco Comune - 57037 Portoferraio (LI) e p.c. Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147 - Roma; Presidente Regione Toscana Via Cavour 18, 50129 Firenze; Commissario del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano Via Guerrazzi 1 – 57037 Portoferraio (LI); Presidente Provincia di Livorno Piazza del Municipio 4 – 57100 Livorno; Servizio Conservazione Natura Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma; Assessore al Territorio e Infrastrutture Regione Toscana Via Cavour 18, 50129 Firenze; Assessore all’ Ambiente e Tutela del Territorio Regione Toscana Via Cavour 18, 50129 Firenze; Assessore Politiche ambientali, Caccia, Cooperazione internazionale Provincia di Livorno Piazza del Municipio 4 – 57100 Livorno; Assessore Difesa suolo e coste, Forestazione e bonifica, Parchi naturali Provincia di Livorno Piazza del Municipio 4 – 57100 Livorno; Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali Regione Toscana Via di Novoli 26 – 50127 Firenze; Responsabile del Settore “Sperimentazione e verifica della Pianificazione Provinciale e Comunale” Regione Toscana Via di Novoli 26 – 50127 Firenze OGGETTO: osservazioni al Regolamento Urbanistico adottato dal C.C. in data 12.09.2005 con atto n° 64 Il sottoscritto Anselmi Gian Lorenzo in qualità di Presidente del Circolo LEGAMBIENTE Arcipelago Toscano presenta le seguenti osservazioni: 1) la nostra Associazione, tenuto conto che il Regolamento Urbanistico oggetto delle presenti osservazioni è in attuazione del vigente Piano Strutturale - sul quale LEGAMBIENTE ha precedentemente formulato fortissime critiche sia dal punto di vista delle scelte urbanistiche che sull’impatto ambientale delle stesse - esprime un giudizio complessivamente positivo sullo strumento di governo del territorio adottato che tende almeno in parte a rivedere, mitigare e meglio indirizzare alcune previsioni del P.S., pur rilevando da parte nostra l’esigenza di alcune modifiche; 2) Si confermano le nostre osservazioni in merito alla cosiddetta “prima casa” già formulate al R.U. adottato dalla precedente Giunta di centro-destra del Comune di Portoferraio. Il R.U., completo di cartografia e NTA, approvato definitivamente ha valore di legge , la cui violazione può comportare sanzioni, anche di natura penale. Gli strumenti urbanistici, in base ad un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte e del Consiglio di Stato hanno la natura di atti normativi, aventi pari efficacia di legge, anche se di rilievo secondario rispetto alle norme primarie, in quanto costituiscono un’ulteriore specificazione ed integrazione della legislazione che disciplina l’intera materia.In questo senso numerose sentenze della Cassazione Civile. Pertanto appare chiaro che le previsioni urbanistiche debbano valere “erga omnes” per cui diviene difficile, anche se apprezzabile il tentativo di favorire solo i residenti. Tra l’altro anche nei trattati europei si rileva l’impossibilità di una discriminazione dei diritti economici e di impresa nel settore immobiliare a favore di una categoria non definita e comunque priva di rilevanza giuridica. 3) Pur confermando quanto sopra si osserva che la stessa definizione di “prima casa” di cui all’art. 5 punto 9 appare lacunosa e deve essere meglio specificata. Non appare pertinente utilizzare il termine possesso in quanto possesso e proprietà possono non coincidere. Non è neppure specificato il significato di nucleo e non appare chiaro e d’altra parte neppure opportuno escludere coloro che sono proprietari di un alloggio al di fuori dell’Isola d’Elba ma che lavorano e risiedono a Portoferraio. Al concetto di residenza sarebbe opportuno aggiungere il concetto di occupazione di almeno di uno dei componenti la famiglia: coniuge o parenti di 1° grado al massimo 2° grado. 4) All’art. 14 punto 1.1 si ritiene necessario, per ovvi motivi di carattere ambientale, stabilire il volume dei depositi delle acque meteoriche da riutilizzare in rapporto all’impermeabilizzazione complessiva del lotto. 5) Per consentire un reale controllo delle prescrizioni, tutti gli adempimenti a tutela delle risorse, previsti dalle NTA, dovranno essere certificati dal Direttore dei Lavori e dal proprietario, prima del rilascio della certificazione di agibilità/abitabilità. 6) Tutela della risorsa aria e disposizioni in materia di rumore (artt. 15 e 16) La compatibilità delle emissioni atmosferiche e acustiche prodotte del porto commerciale e turistico con gli insediamenti limitrofi non viene presa in considerazione. 7) Art.24 comma 1-2-3. Occorre prevedere l’obbligo di realizzazione di pannelli solari per termico e fotovoltaico, minieolico, di risparmio energetico e recupero e riutilizzo delle risorse anche per interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, in ottemperanza delle norme regionali e nazionali sulle energie rinnovabili ed il risparmio energetico. Al fine di rindirizzare verso un recupero bioarchitettonico il patrimonio esistente e quello di nuova realizzazione, occorre contemplare incentivi ed esenzione dal pagamento dagli oneri per il costo di costruzione. 8) Art. 26. Prevedere l’incentivo del compostaggio domestico, anche con la fornitura gratuita di di compostori, per le abitazioni in aree agricole e le case sparse extraurbane. 9) Disposizioni in materia di viabilità e circolazione (art. 27) Il bollino blu identificato dal comma 4 come requisito di accesso al centro storico non ha altre fonti normative che le ordinanze comunali dei comuni che lo applicano. Fonte certa sono invece le certificazioni derivanti dalle Direttive europee. Una adeguata certificazione da richiedere per l’accesso al centro storico – per il quale comunque questa Associazione chiede la realizzazione di ZTL con possibilità di accesso veicolare per i soli residenti, in particolare per la parte alta del centro storico e per Via Guerrazzi - potrebbe essere quella nota come Euro 3 o superiore per le autovetture ed Euro 2 o superiore per i motocicli. 10) Il sistema di piste o percorsi ciclabili e pedonali previsto al comma 5 sembra privo di contenuto se non viene indicato che dovrà collegare da una parte il centro storico di Portoferraio e dall’altra parte la valle di San Martino e ancora la direttrice San Giovanni, Prade, Magazzini, Acquabona. 11) All’ Art. 40 punto 2.9 “Parco di Capo Bianco” , appaiono eccessivi 100 mq per un punto di ristoro oltre a mq. 100 di superficie pertinenziale. Si tratterebbe più che di un piccolo ristoro di un vero e proprio ristorante. Il tutto in un’area di grande valore paesaggistico ed ambientale. Chiediamo che ogni struttura proposta in aree con simili valori ambientali e paesaggistici sia legata a progetti di valorizzazione ambientale ed a convenzioni che obblighino al mantenimento ed alla valorizzazione delle risorse. 12) Art. 40 punto 3.5 “ex cinema Pietri” La S.U. ammessa appare assai rilevante; in particolare per quanto attiene la residenza (3.600 mq di superficie calpestabile corrispondono ad almeno 45 appartamenti di.80 metri quadri ciascuno – circa 180 persone), non convince la possibilità di creare questo nuovo edificio lungo la Via Manganaro, sia pure con porticato, appare certamente più opportuno arretrare l’edificio proposto per realizzare così un unico grande spazio pubblico che comprenda quanto, purtroppo, rimane della zona ex ACIT, dell’area Ospedaliera e della Piazza Pietri. In ogni caso è opportuno scoraggiare il traffico veicolare lungo la Via Carducci – che al contrario verrebbe ulteriormente ingolfata con la scelta proposta - favorendo, attraverso opportuna segnaletica, l’utilizzazione della Via Teseo Tesi. 13) Art. 31 Tra le altre disposizioni riguardanti l’ex hotel DARSENA sarebbe opportuno imporre la demolizione della terrazza aggettante sul marciapiede della Calata. 14) Art. 51 punto 2.9 Appaiono più che rilevanti gli incrementi della S.U che raggiungono ben il 60% oltre l’esistente per un’altezza di 9 m. Si chiede una revisione di tali previsioni. 15) Art. 51 – Punto3.2.5 Appare di notevole impatto la realizzazione di uno o più edifici alti 8 metri che coprono addirittura il 60% del lotto con un incremento del 50% rispetto alla S.U. attuale. Si chiede una revisione di tali previsioni 16) Art. 51 punto 5 – Non si condivide la collocazione, in una zona a diretto contatto con la viabilità principale che unisce tutti comuni dell’Isola a Portoferraio – praticamente la porta di accesso alla città ed il “biglietto da visita” dell’Elba - seppure separate da una fascia di verde di m. 25 dalla strada provinciale, di attività rumorose e potenzialmente inquinanti e comunque impattanti sul paesaggio. Per queste attività è indispensabile trovare un’altra collocazione idonea al tipo di attività: per il reinsediamento dell’ESA, di cui si avverte la necessità, si propone di utilizzare siti di una cava dimessa o una collocazione nei pressi della zona delle Antiche saline, magari attraverso la bonifica e messa in sicurezza idraulica di aree più lontane da strade e da pubblici esercizi. Stesso criterio dovrebbe essere adottato per l’impianto di demolizione delle auto che potrebbe anche essere collocato in un’area vincolata dal PAI, mentre l’impianto per la confezione dei calcestruzzi – in assenza di soluzioni alternative individuabili con gli stessi criteri descritti sopra - può rimanere dove si trova attualmente. Si chiede anche che tali revisioni richieste siano l’occasione per un progetto di miglioramento paesaggistico complessivo, e di fruizione dal punto di vista ambientale e ricreativo dell’intera fascia accanto alla sede stradale. 17) Art.54. Per quanto riguarda l’ampliamento delle strutture alberghiere esistenti si invita l’Amministrazione Comunale a specificare meglio la materia, legando gli ampliamenti alla reale necessità di adeguamento ricettivo per le strutture più piccole e uniformando le intenzioni dell’Amministrazione Comunale a quanto già previsto per il progetto “ecoalberghi” contenuto nel Piano del Parco che prevede ampliamenti solo in presenza di precisi interventi di miglioramento qualitativo, di risparmio energetico ed ambientale delle strutture alberghiere e lega a questi la possibilità di ampliamento per le piccole strutture che possono adeguare la ricettività ad un livello di sopravvivenza economica, mentre per le strutture più grandi, che hanno già un adeguato numero di camere, si può prevedere un miglioramento della qualità delle camere e dei servizi mirati allo sviluppo di attività volte alla valorizzazione e conoscenza dell’ambiente ed all’utilizzo di energie rinnovabili. 18) Nella disciplina del territorio rurale (art. 60 NTA) si ritiene opportuno specificare in quali casi sia possibile applicare quanto previsto dal comma 2.6. Non si ritiene comunque ammissibile la disseminazione su gran parte del territorio di aree attrezzate per la sosta di camper e roulottes e si richiede l’individuazione di poche e qualificate aree di sosta fornite dei necessari servizi. 19) Golf Acquabona. Rilevando la scelta non condivisa da sempre da questa Associazione di estendere ulteriormente il campo da golf – una delle strutture sportive con il maggior impatto sull’ambiente per consumo per ettaro d’acqua e uso di sostanze chimiche per il mantenimento del green - non si comprende perché tale estensione delle buche debba coincidere con un aumento di ben 2.500 mq. delle strutture ricettive e dei servizi. Si ricorda che già oggi sono in corso di realizzazione in località Acquabona - sempre in relazione con l’attività del campo da Golf – costruzioni che risultano ancora in vendita (si allega foto del cartello). La scelta di permettere nuove e massiccia edificazione ci pare quindi poco attinente alle necessità di servizi relativi all’attività sportiva e sembra avere più a che fare con la speculazione edilizia. Si chiede quindi di non procedere a nuovi “regali” edilizi in cambio dell’ampliamento di una già impattante attività sportiva a pagamento e di limitare al necessario le strutture di servizio proposte. 20) Fonte Murata. Si conferma la posizione già espressa negli anni passati da LEGAMBIENTE e da altre Associazioni Ambientaliste che non ritengono accettabile la realizzazione di nuovi volumi e strutture legate all’ampliamento di impianti ludico-turistici in una delle aree del Comune di Portoferraio che, nonostante le varie iniziative già realizzate – spesso in maniera impropria e con scarso successo –, conserva uno dei boschi di Sughere più estesi e meglio conservati dell’Elba. Nell’area della collina di Fontemurata la necessità di tutelare la stabilità dei suoli, di conservare l’assetto idrogeologico, della vegetazione e paesaggistico rende inopportuna la realizzazione di qualsiasi costruzione della quale oltretutto non si comprende la necessità. Si ricorda che l’area ospita un esteso Bosco di Sughera, un habitat Prioritario dell’Unione Europea (allegato 1 Dir. CEE 92/43 e appendice 1 L.R. 56/2000), Codice Natura 2000: 9330, Codice CORINE 452, con valore di qualità 11 ed indice di vulnerabilità 5. La conservazione di tali habitat è legata anche al fatto che tutta l’Elba – e quindi l’intero territorio del Comune – è compresa in un’IBA (important Bird Areas) nella quale anche nelle aree non designate come ZPS sono comunque applicate le misure di tutela previste dalla direttiva “Uccelli” 79/409/CEE. Naturalmente quanto sopra scritto vale per tutte le aree del territorio Comunale nelle quali si presentino Habitat, valori ed emergenze ambientali compresi nelle due Direttive U.E. citate e nella L.R. 56/2000 ed allegati, ed in particolare per le aree di notevole rilievo ambientale e paesaggistico espressamente oggetto di queste osservazioni e in esse comprese. Si rileva che l’area di Fonte Murata non è inclusa- pur in presenza di così elevati valori ambientali – tra i “beni meritevoli di tutela” compresi all’art.1 del paragrafo “Per la protezione di beni naturali” del Rapporto Ambientale del Regolamento Urbanistico. 21) Disciplina delle aree a parco territoriale (art. 62) Le tavole cartografiche non sono coerenti con le previsioni di invarianti strutturali previste dal Piano Strutturale e recepite dall’ art . 11 c.8 che prevede l’istituzione dei parchi territoriali a) di Fontemurata, b) delle Grotte e San Marco, c) del Volterraio, d) di San Martino. Nelle aree individuate come parco territoriale è stranamente ed inopinatamente ammessa la realizzazione di edifici per la ristorazione e servizi per 500 mq e 3.000 mq di superficie impermeabilizzata. L’unica area mappata come parco tematico risulta quella di Fontemurata mentre l’area della Villa Romana delle Grotte è mappata come attrezzature e servizi. Per il Parco delle Grotte e di San Marco si rappresenta le necessità di realizzare quei servizi di minimo impatto ambientale paesaggistico che rendano possibile l’accesso pedonale alla Villa Romana attraverso la riapertura dei percorsi attualmente ostruiti dalla vegetazione. Per i parchi territoriali c’è in generale la necessità di rappresentarli coerentemente nella cartografia e di consentire in quelle aree una disciplina speciale per favorirne la fruizione, ma non ci pare il caso di prevedere nuove strutture di ristorazione che niente avrebbero a che fare con i luoghi. 22) Si ritiene che le zone a diretto rapporto visuale con il mare, come tutta la zona sotto strada che va dalle Ghiaie fino all’Enfola così come in tutte le altre zone costiere del comune di Portoferraio, dal Viticcio fino alla Lamaia, da S. Giovanni fino a Bagnaia, escluso le poche e limitate aree dove esistono da tempo dei nuclei abitati consolidati - nei quali possono essere previsti adeguamenti, recuperi, ristrutturazioni e modesti ampliamenti dell’esistente - debbono essere vincolate quali parchi territoriali, in modo da impedire un’ulteriore antropizzazioni e nuove manomissioni paesaggistiche ed ambientali. 23) Alla legenda che accompagna la cartografia, per ogni singola zona, sarebbe necessario indicare l’art. delle NTA di riferimento sia per una più agevole lettura sia per evitare aberrazioni cromatiche 24) Aree a Pericolosità Idraulica. Si sollecita l’Amministrazione Comunale a non accettare o proporre deroghe rispetto alle norme riguardanti le aree ad elevato rischio idraulico. In particolare per quanto riguarda alcune erronee interpretazioni proposte da cittadini e categorie che vorrebbero estendere la possibilità di ampliamenti “in altezza” alle costruzioni già realizzate in queste aree. Infatti, il rischio riguarda naturalmente anche le abitazioni già esistenti e chi risiede in quelle aree, non è quindi ipotizzabile favorire in alcun modo ampliamenti dell’esistenze e nuovo carico urbanistico in aree a pericolosità idraulica elevata. 25) Rapporto Ambientale. Il Rapporto pare molto generico e con numerose lacune riguardanti la ricognizione delle emergenze ambientali (vedi Habitat prioritari). Salvo la citazione della Tav. 1 del quadro conoscitivo, il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano è pressoché ignorato – così come la enorme mole di dati ambientali e di conoscenza delle emergenze faunistiche e botaniche contenuti negli allegati e negli studi conoscitivi del Piano del Parco - e non se ne richiamano nemmeno le norme ed i vincoli fissati dalla legge 394/91 e successive modifiche e dal DPR istitutivo del Parco, anche per aree che vengono citate e normate nel suddetto Rapporto Ambientale. Stesso trattamento sembra riservato alla Zona di Protezione Speciale (ZPS) Monte Capanne-Promontorio dell’Enfola, Codice Sito IT5160012, che comprende l’intero promontorio dell’Enfola, che fa parte anche del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, così come il R.U. ed il suo Rapporto Ambientale sembrano ignorare la presenza di una I.B.A. (important Bird Areas) su tutto il territorio Comunale. Ai fini della necessaria integrazione dei dati contenuti nel Rapporto Ambientale e nel R.U. si ricorda che: per l'identificazione e la designazione delle Zone di Protezione Speciale, siti dedicati alla conservazione dell'avifauna previsti dall'articolo 4 della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, si adotta una procedura differente rispetto a quella prevista per i Siti di Importanza Comunitaria. In particolare, poiché la Direttiva "Uccelli" non fornisce criteri omogenei per l'individuazione delle ZPS, la Commissione Europea negli anni '80 ha commissionato all' International Council for Bird Preservation (oggi BirdLife International) un'analisi della distribuzione dei siti importanti per la tutela delle specie di uccelli in tutti gli Stati dell'Unione. Tale studio, includendo specificatamente le specie dell'allegato I della Direttiva "Uccelli", ha portato alla realizzazione dell'inventario europeo IBA (Important Bird Areas), il primo a livello mondiale. La prima edizione dell'inventario è stata pubblicata nel 1989 dalla Birdlife International con il titolo "Important Bird Areas in Europe" e successivamente ampliata e aggiornata nel II inventario delle IBA pubblicato nel 2000.Recentemente la Lipu, partner della BirdLife International, in collaborazione con la Direzione Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente e del Territorio, ha aggiornato e perfezionato i dati relativi ai siti italiani; ad oggi le IBA italiane identificate sono 172 IBA, e rappresentano sostanzialmente tutte le tipologie ambientali del nostro Paese. Ogni Stato è tenuto a comunicare alla Commissione Europea la lista delle ZPS designate. In caso di insufficiente designazione di ZPS da parte di uno Stato la Commissione può attivare una procedura di infrazione contro lo Stato membro; l'elenco dei siti IBA è il riferimento legale per la Commissione per valutare l'adeguatezza delle reti nazionali di ZPS. Alle aree IBA non designate dagli Stati come ZPS sono comunque applicate le misure di tutela previste dalla Direttiva "Uccelli". In Italia l'individuazione delle aree viene svolta dalle Regioni e dalle Province autonome, che ne richiedono successivamente la designazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura, presentando un formulario standard correttamente compilato e la cartografia del sito o della serie di siti proposti. Dopo la verifica della completezza e congruenza delle informazioni acquisite, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio trasmette i formulari e le cartografie alla Commissione Europea. Dal momento della trasmissione le zone di protezione speciale entrano automaticamente a far parte della Rete Natura 2000 e su di esse si applicano pienamente le indicazioni della Direttiva "Habitat" in termini di tutela e gestione. Chiediamo che il R.U. ed il Rapporto Ambientale comprendano ed esplicitino meglio tali forme di protezione e valorizzazione del territorio e ne assumano le norme per i territori interessati. Si invita inoltre l’Amministrazione a non derogare in alcun modo, in attesa dell’approvazione del Piano del Parco, da quanto previsto dalla Legge 394/91 e successive modifiche e dalle norme di salvaguardia contemplate nel DPR 22/7/96 per le aree terrestri e marine comprese nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, ricordando che il R.U. è comunque sottoposto alle prescrizioni del Parco Nazionale che intervengono alla fine dell’iter approvativo. Si invita quindi il Comune di Portoferraio ad accogliere nella successiva stesura del R.U. le presenti osservazioni relative agli aspetti ambientali ed urbanistici. Per LEGAMBIENTE Arcipelago Toscano il Presidente Anselmi Gian Lorenzo