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Le osservazioni degli Architetti e dei Geometri al Regolamento Urbanistico Marinese

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : mercoledì, 02 novembre 2005

PREMESSO - che con delibera di Consiglio Comunale in data 10 agosto 2005 è stato adottato il Regolamento Urbanistico Comunale, - che ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 1050/42 e dell’art. 25 della L.R. 5/95 , nonché ai sensi della Legge Regionale n.1/05 , entro il termine perentorio di 45 giorni successivi alla pubblicazione del Regolamento nel B.U.R.T. chiunque può presentare osservazioni, CONSIDERATO - che le presenti osservazioni vengono presentate al solo scopo di offrire un contributo tecnico all’amministrazione Comunale, al fine di rendere più agevoli e dettagliate le norme attuative prima della loro definitiva approvazione in C.C. e per una migliore gestione del territorio negli anni futuri; RILEVANO ART. 13 COMMA7: potabilizzazione ed impianti comunali. ART. 14 COMMA 2: depuratore ed impianti connessi Si chiede come L’Amministrazione Comunale intenda superare i vincoli che impediscono ogni aumento del carico urbanistico dettati dalle norme di cui agli articoli sopra citati, si fa presente che il depuratore di progetto (posizionato in area attualmente destinata a parcheggio) insiste in una fascia di rispetto cimiteriale. Non possono essere subordinati alla realizzazione del potabilizzatore e dell’impianto di depurazione gli interventi previsti dal R.U.. 2) A M P L I A M E N T I : Si chiede a Codesta Amministrazione come mai non sono stati previsti gli ampliamenti approvati con il Piano Strutturale per tutte le UTOE, nonostante sia presente in Comune una dettagliata schedatura di tutti gli edifici esistenti. Si richiede a codesta spettabile amministrazione che gli ampliamenti siano inseriti e normati con apposito articolo nelle N.T.A., considerando le volumetrie ammesse dal P.S. in tutte le U.T.O.E.. Si fa presente inoltre che la relazione illustrativa del R.U. , a pagina 7, rimanda gli “ampliamenti alla stesura del R.E. che dovrà determinare gli indici e i parametri” degli stessi. Ciò sembrerebbe in contrasto con l’art. 64 della Legge Regionale n. 1/05 che ha specificato le funzioni del .R.E. L’art. 27 che definisce “edificato consolidato recente” la massima parte dell’edificato dagli anni ’60 in poi, prevede, per questa tipologia di costruzioni, soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e sostituzione. Addirittura non prevede nemmeno quel 10% per adeguamenti igienico funzionali previsti per le costruzioni ricadenti negli ambiti di progettazione unitaria. Fra l’altro non crediamo che possano essere negate quelle aggiunte per i servizi igienici e volumi tecnici che la legge regionale 1/2005 considera non valutabili in termini di volume e quindi la loro realizzazione non dovrebbe riguardare la norma urbanistica ma, caso mai, il regolamento edilizio. Gli ampliamenti potrebbero essere normati in percentuale a seconda della superficie dell’abitazione che si va ad ampliare. AMBITI DI PROGETTAZIONE UNITARIA: ART. 35 N.T.A. Dall’analisi delle N.T.A. e delle tavole allegate chiediamo chiarimenti in merito: le unità immobiliari previste nei 15 ambiti di progettazione unitaria (33 unità) sono prime case? nella progettazione unitaria (quale unica modalità di attuazione) è obbligatoria l’adesione al progetto di tutte le proprietà territoriali interne all’ambito? all’interno dell’ambito quale proprietario potrà realizzare le unità immobiliari ammesse? per quanto sappiamo era stato fatto dall’amministrazione un bando pubblico per censire ed analizzare le richieste di prima casa della cittadinanza. Sono state analizzate ed accolte delle richieste da parte di una commissione urbanistica, di un ufficio o altro nucleo amministrativo comunale ? Sembrerebbe che tutti i proprietari siano interessati a partecipare alla definizione del progetto di sistemazione ambientale unitaria. Perché solo i fabbricati che ricadono in tali aree devono beneficiare dalla possibilità, pur minima (10%), di ampliare? Non riusciamo a capire in che modo l’ampliamento del 10% possa essere utilizzato prioritariamente nel riuso di volumi esistenti. Si chiede che, almeno per gli ambiti unitari per i quali sono previsti 1 o 2 unità immobiliari, si possa costruire con un Permesso di Costruire diretto convenzionato. 3) CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO Non è chiaro l’art. 28 comma 4 dove prevede “per gli edifici esistenti aventi destinazione in contrasto con la disciplina delle singole aree gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo” ma non prevede il cambio di destinazione. Esempio un’officina auto posta in area a prevalente o esclusiva funzione agricola non possa ottenere il cambio di destinazione d’uso. MANUFATTI ALLO STATO DI RUDERE: Si richiede che sia censito e classificato, con la specifica delle tipologie d’intervento, tutto il patrimonio edilizio attualmente allo stato di rudere. Nel caso in cui esistano ruderi, ricostruiti sulla base di accertamenti riguardo la originaria consistenza e destinazione d’uso, si possa portare gli stessi alla realizzazione e all’adeguamento di una unità immobiliare avente una superficie minima pari a quella stabilita dal prossimo R.E. (45, 55 o 65 mq.). 5) STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE: Art. 10 N.T.A. Si chiede come sono distribuiti nell’”U.T.O.E. Paese” i 1080 mc ammessi ai fini della riqualificazione delle strutture ricettive esistenti. Si richiede che tutte le strutture turistico ricettive esistenti abbiano la possibilità di effettuare interventi volti al miglioramento dei servizi anche in ampliamento quali: bagni, reception, locali accessori, bar, ristoranti , piscine ecc… 6) AREE DI PERTINENZA : Nell’art. 30 viene indicato che la superficie permeabile non deve essere ridotta se non per comprovate esigenze riconducibili alla dotazione minima di impianti e servizi per la conduzione del giardino o del parco medesimo. Sarebbe opportuno definire una percentuale della superficie che si può impermeabilizzare all’interno delle aree di pertinenza delle abitazioni. 7) ALLEGATO N.1 : INDICI E PARAMETRI URBANISTICI: Si richiede che venga precisata la definizione di “Volume” per poter calcolare le volumetrie ammesse nei comparti. - Nella definizione del rapporto di copertura non è correttamente definito il denominatore…. 8) Si chiede che sia specificato nelle N.T.A. (Norme Transitorie e di Salvaguardia) un articolo che faccia salve tutte le pratiche edilizie depositate al protocollo del Comune, già istruite dall’ufficio tecnico, in data antecedente a quella di adozione purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti ed approvati (P.R.G. e P.S.). 9) Si chiede un chiarimento sulle tipologie degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica di progetto (quadrati rossi nelle tavole di progetto ), in quanto posizionati spesso in prossimità e in adiacenza di fabbricati esistenti. 10) Si fa presente che nella legenda delle tavole delle analisi e Valutazioni sono invertite le grafiche di rispetto della ex delibera 296/88 del Consiglio regionale. B I O A R C H I T E T T U R A: Si chiede che, sia nelle N.T.A. che nel prossimo R.E., prevedano degli incentivi per la BIOEDILIZIA, i temi da trattare all’interno degli articoli interessati devono riguardare : Analisi bioclimatiche; Impianti elettrici schermati per l’abbattimento dell’inquinamento elettromagnetico; Sistemi di bonifica bio-geologica del territorio; Gli impianti di fito-depurazione; Materiali non inquinanti o dannosi alla salute; Riduzione dei consumi energetici ed utilizzo delle fonti alternative. In merito si fa presente: - recentemente il Comune di Grosseto ha previsto incentivi alla Bioarchitettura con l’abbattimento degli oneri di urbanizzazione fino al 60% ed incentivi sulle volumetrie edificatorie; - che il 27-07-2005 è stato approvato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante le “ Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia , di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”. All’art. 2 commi 5 e 6 del decreto sopra citato sono specificati gli obblighi dei comuni riguardanti l’adeguamento dei propri strumenti urbanistici ed edilizi. PREMESSO QUANTO SOPRA, i Tecnici delle rispettive Associazioni CHIEDONO che sia data risposta scritta a tutti i punti sopra rilevati, e danno la loro disponibilità a partecipare attivamente all’analisi delle presenti osservazioni. ASSOCIAZIONE GEOMETRI ELBANI IL PRESIDENTE Geom. Giampaolo Guidi ASSOCIAZIONE ARCHITETTI ELBANI IL PRESIDENTE Arch. Federico Mazzei


Marciana Marina in volo

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