Consiglio di Stato riconosce una maggiore possibilità di intervento in sede giudiziarie per le associazioni: rappresentano interessi comuni predominanti. "Una sentenza che fa finalmente chiarezza - dicono a LEGAMBIENTE Arcipelago Toscano - sul diritto di ricorrere al TAR su questioni urbanistiche che troppe volte è stato rifiutato a noi ed al WWWF" Grazie a una sentenza del Consiglio di Stato è stato riconosciuto un maggiore potere di intervento in sede giudiziaria alle associazioni ambientaliste, grazie alla loro rappresentatività di interessi comuni predominanti, come appunto quello della tutela dell’ambiente. Al centro della questione un ricorso che contrapponeva un'associazione ambientalista e un comune e la regione Puglia a proposito di una variante urbanistica adottata per la realizzazione di un complesso residenziale turistico alberghiero. Pur non ignorando che la giurisprudenza amministrativa ha più volte sottolineato che alle associazioni ambientaliste spetta propriamente la tutela degli interesse ambientali e non gia di quelli urbanistici, il Consiglio di Stato ha riconosciuto tuttavia che è stato anche affermata l'esistenza dell'interesse a ricorrere di un’associazione ambientalista avverso azioni potenzialmente lesive dei valori ambientali, oggetto di atti attinenti alla disciplina urbanistica. Richiamandosi alla legge 349/1986 che riconosce la legittimazione a agire delle associazioni di protezione ambientale, il Consiglio riconferma che la sovrapposizione e integrazione tra questioni urbanistiche e ecologiche non può limitare il potere di azione e la rappresentatività degli interessi delle organizzazioni di tutela dell’ambiente, anche se la complessità normativa impedisce di fatto di distinguere nettamente tra interessi afferenti all'assetto urbanistico e quelli legati alla salvaguardia dell'ecosistema. Nel caso in oggetto, con la sentenza 5205/2005 il giudice ha rilevato come l'associazione ambientale intervenuta abbia agito soprattutto a tutela di interessi ambientali, contro una possibile commercializzazione a danno del territorio, confermando la sussistenza della legittimazione ad agire in sede di giustizia amministrativa. 25 ottobre 2005
mare bello