Torna indietro

Controcopertina: Zone di Protezione Speciale le novità per Elba, Giglio, Capraia

Scritto da : Sergio Rossi
Pubblicato in data : mercoledì, 06 aprile 2005

La designazione a Zone di Protezione Speciale (ZPS) di vaste aree dell’Isola d’Elba e del Giglio e Capraia ha sollevato sorpresa e clamore, ma stanno circolando anche alcune imprecisioni rispetto ai vincoli ed alla gestione di queste aree. E’ naturale, ad esempio, che il Parco Nazionale non potrà essere ridotto nell’aree interessate dalle ZPS, ma, come nel caso di alcune aree dell’Elba Occidentale, di Capraia e del Giglio oggi fuori dell’Area Protetta, questo non comporterà una chiusura automatica della caccia, ma porterà alla necessità di una nuova e diversa regolamentazione rispetto ad alcune specie. A questo si aggiunge l’obbligatoria “Valutazione di Incidenza” per opere, infrastrutture, piani e progetti ricadenti nell’area individuata come ZPS. Ecco come vengono istituite le ZPS – procedura in parte non osservata, per la sollecitazione governativa, per il sito di Cima del Monte-Monte Capannello, nell’Elba Occidentale – e quale sono le regole da osservare. Riferimenti normativi - Direttiva 79/409/CEE del Consiglio delle Comunità Europee (direttiva “Uccelli”) e Direttiva 92/43/CEE (direttiva “Habitat”) Finalità La direttiva “Uccelli” nasce nel 1979 ed è finalizzata alla protezione, gestione delle popolazioni di uccelli selvatici, comprese le uova, i nidi e gli habitat, nel territorio europeo degli Stati membri. Prevede numerose azioni per la conservazione delle specie di uccelli indicate negli allegati della direttiva, azioni finalizzate all’individuazione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS). La direttiva stabilisce un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli, comprendente in particolare il divieto di uccidere o catturare deliberatamente le specie di uccelli contemplate negli allegati. Autorizza tuttavia la caccia di talune specie a condizione che i metodi di caccia utilizzati rispettino taluni principi (saggia ed equa utilizzazione, divieto di caccia durante il periodo della migrazione o della riproduzione, divieto di metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettiva), impedisce inoltre di disturbare deliberatamente le specie, di detenerle e di distruggere, danneggiare o asportare i loro nidi e le loro uova. Le ZPS, insieme alle Zone di Conservazione Speciale (ZSC) designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE (direttiva “Habitat”), definiscono la rete Natura 2000, una rete europea di siti protetti a livello comunitario per la salvaguardia delle risorse naturali. Criteri per la designazione di Zone di Protezione Speciale Nonostante le ZPS entrino a far parte della rete Natura 2000, la loro designazione è differente rispetto a quella utilizzata per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC). La direttiva “Uccelli” non definisce dei criteri omogenei per la designazione delle ZPS, in Italia l’individuazione delle aree viene volta dalle Regioni e dalle Province autonome, che ne richiedono successivamente la designazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura. Dopo la verifica della completezza e congruenza delle informazioni acquisite, il Ministero trasmette i formulari e le cartografie alla Commissione Europea. Il riferimento legale per la Commissione Europea, con il quale può valutare l’adeguatezza delle reti ZPS proposte dagli Stati membri, è l’elenco dei siti IBA (Important Bird Areas). La Comunità Europea ha infatti assegnato negli anni ‘80 all’International Council for Bird Preservation (oggi BirdLife International) il compito di effettuare un’analisi della distribuzione dei siti importanti per la tutela delle specie di uccelli in tutti gli Stati dell’Unione. Tale studio, che si basa specificatamente sulle specie dell’allegato I della direttiva “Uccelli”, ha portato alla realizzazione dell’inventano europeo IBA Alle aree IBA non designate dagli Stati come ZPS sono comunque applicate le misure di tutela previste dalla direttiva “Uccelli”. Dal momento della trasmissione alla Commissione europea le ZPS entrano automaticamente a far parte della rete Natura 2000 e su di esse si applicano le norme e le forme di tutela stabilite dalla direttiva “Habitat”. Diffusione In Europa sono stati individuate 3.240 ZPS per una superficie pari a 27.573.100 ettari. In Italia ad oggi le ZPS sono 503 (60 in Toscana, 10 nell’Arcipelago Toscano) per una superficie pari a 2.487.323 ha (126.185 ettari in Toscana) secondo il Ministero dell’Ambiente le ZPS interessano l’8,2% del Territorio nazionale e solo il 5,5% del territorio della Toscana. La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. La valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. E' bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario. Pertanto, la valutazione d'incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete. Per l'interpretazione dei termini e dei concetti in relazione alla valutazione di incidenza, si fa riferimento a quanto precisato dalla Direzione Generale (DG) Ambiente della Commissione Europea nel documento tecnico "La gestione dei siti della rete Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat".


Monte capanne innevato 20 genn 2003

Monte capanne innevato 20 genn 2003

capanne versante roccioso

capanne versante roccioso

costa nord capo bianco enfola cespugli

costa nord capo bianco enfola cespugli

chiessi 1 mufloni

chiessi 1 mufloni