Torna indietro

Osservazioni al Regolamento Urbanistico di Portoferraio

Scritto da : Elena Maestrini
Pubblicato in data : mercoledì, 19 febbraio 2003

Osservazione agli artt. 51, 59 delle N.T.A. del regolamento urbanistico adottato, relativi a due nuove strutture alberghiere. L’art. 51 del R.U. prevede, nell’ambito della UTOE 8 – Centro Storico “una nuova attrezzatura alberghiera ricettiva per 100 camere come riconversione di strutture ricettive esistenti e recupero di volumetrie esistenti, con le modalità prescritte dal P.S.”. La prima questione che pone la norma è che cosa si intenda per “nuova attrezzatura alberghiera ricettiva”, essendo tale definizione del tutto inusuale ed incomprensibile. Supposto che si tratti, come sembra, di un nuovo albergo, localizzato nell’immobile attualmente occupato dalle scuole del Grigolo, appare evidente come tale indicazione sia del tutto illogica, sia per la posizione svantaggiata -tale da inficiare la fattibilità economica dell’operazione- sia per l’evidente impossibilità di garantire i necessari parcheggi a servizio della struttura. L’art. 59 del R.U., poi, individua una seconda struttura ricettiva nella UTOE 9 - Porto, che, oltre a presentare gli stessi problemi della precedente, appare chiaramente in contrasto con l’art. 24 delle N.T.A. del Piano Strutturale, che stabilisce che "il R.U. localizzerà due nuove strutture alberghiere una nel Sistema Costiero -UTOE 8 Centro Storico o UTOE 9 Porto, l'altra nel Sistema Pedecollinare e di Pianura". Il R.U., infatti, prescrive che nell’ambito costiero sia individuata una sola struttura alberghiera, alternativamente nell’UTOE 8 oppure nell’UTOE 9, ma non certamente due, come ha previsto il R.U., in maniera chiaramente illegittima. D'altro canto entrambe le previsioni normative contrastano chiaramente con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno, che, prima di prevedere nuove strutture alberghiere, tende a privilegiare nettamente il potenziamento e la riqualificazione di quelle esistenti. Tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri osservano la palese incongruenza delle previsioni degli artt. 51 e 59, nonché la palese illegittimità dell'art. 59 per contrasto con le previsioni del P.S. e chiedono di abrogare le previsioni dei suddetti artt. 51 e 59. Osservazione all'art. 100 delle N.T.A. del regolamento urbanistico adottato, relativo agli ampliamenti delle strutture alberghiere esistenti. L’art. 100 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico adottato prevede che, in alternativa al piano attuativo previsto per gli alberghi esistenti sul territorio comunale, “sono ammessi piccoli interventi diretti finalizzati ad adeguamenti igienico sanitari di camere e servizi fino ad un aumento volumetrico del 10% dei volumi regolarmente assentiti”. La previsione appare incredibile e sconcertante nella parte in cui aumenti del 10% degli attuali volumi vengono liquidati come “piccoli interventi” e comunque risulta completamente in contrasto con l’art. 24 del P.S., il quale stabilisce che "l’incremento della capacità ricettiva sarà ammesso sulla base di effettive esigenze motivate da piani di sviluppo aziendale e dell'occupazione, aventi valore di piano attuativo" ed esclude, quindi, generici ed indiscriminati aumenti del 10%. Tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri osservano la palese incongruenza ed illegittimità delle previsioni dell' art. 100 del R.U., per evidentissimo contrasto con le previsioni del P.S. e chiedono di modificare il suddetto art. 100, per il quale non si potrà più prevedere un generico incremento volumetrico del 10%, bensì un incremento da definire secondo le modalità ed i parametri dell’art. 24 del P.S. ("effettive esigenze motivate da piani di sviluppo aziendale e dell'occupazione, aventi valore di piano attuativo"). Osservazione all'art. 36 delle N.T.A. del regolamento urbanistico adottato, relativo alla sottozona CIMITERO E VILLAGGIO SCOLASTICO. L'art. 36 del R.U. adottato prevede, nell'ambito della UTOE 6, la creazione di un polo scolastico-cimiteriale, con ampliamento dell'attuale cimitero ed nuovo villaggio scolastico, nonché un piano PEEP e consistenti interventi di edilizia residenziale privata. La previsione è illogica ed inaccettabile sotto vari punti di vista: 1. Concepire la nascita di un polo scolastico a pochi metri da un cimitero (peraltro da ampliare) è contrario ai più elementari principi della moderna concezione urbanistica. In una tale ipotesi, peraltro, non si potrebbe rispettare neanche il vincolo cimiteriale di 200 mt., che, è vero, potrebbe essere ridotto a soli 50 mt., ma nel caso di ristrutturazione e riqualificazione di strutture esistenti, mentre nel caso in oggetto siamo di fronte ad una nuova scuola e ad una sostanziale innovazione della struttura cimiteriale. Da non dimenticare infine che nell'area del supposto ampliamento cimiteriale esiste un'attività florovivaistica, che verrebbe cancellata, con evidenti riflessi negativi da un punto di vista occupazionale. 2. Il piano PEEP e gli interventi di edilizia residenziale privata per 8.744 mq. configurano una massiccia cementificazione di tutta l'area della Consumella, del tutto insostenibile da un punto di vista ambientale ed impossibile da un punto di vista viario, allorché si consideri che già attualmente l'area si caratterizza per una viabilità inadeguata e fortemente problematica. 3. Non si comprende come l'Amministrazione Comunale intenda ottenere la "cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione del villaggio scolastico": forse attraverso meccanismi di "edilizia contrattata con i privati? Forse quegli 8.744 mq. di edilizia residenziale privata (singolare peraltro il mancato arrotondamento della cifra) sono una conseguenza di contrattazioni effettuate con i privati interessati? Ma se così fosse, sulla base di quali parametri si è dimensionato il valore economico dello scambio? Si è agito sulla base di parametri oggettivi, validi per tutti, o si è adottato un criterio discrezionale? Per fornire risposta a queste domande si invita a meglio precisare le modalità della "cessione gratuita" da parte dei privati del terreno interessato al polo scolastico. Tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri osservano la palese incongruenza ed illogicità delle previsioni dell'art. 36 del R.U. adottato e chiedono che venga sostanzialmente emendato, prevedendo altrove il nuovo polo scolastico, consentendo l'ampliamento del cimitero, ma con la salvaguardia delle attività esistenti, riducendo drasticamente l'entità dell'edilizia residenziale privata, da limitare al solo piano PEEP, previa verifica del rispetto di tutti gli standards urbanistici, soprattutto di quelli relativi alla viabilità interna. Osservazione all’art. 40 delle N.T.A. del regolamento urbanistico adottato, relativo ad un eliporto in Loc. Albereto. Con la presente i sottoscritti Consiglieri comunali formulano opposizione alla previsione di un eliporto in Loc. Albereto (art. 40 delle N.T.A.). Tale previsione, infatti, risulta chiaramente illogica ed impraticabile, per i seguenti motivi: 1. L’area su cui dovrebbe insistere la nuova struttura è già attualmente fortemente urbanizzata e lo diverrà ancora di più dopo l’entrata in vigore del R.U., che prevede per Albereto un enorme incremento di nuove costruzioni di edilizia residenziale. Prevedere una simile struttura sarebbe pericolosissimo per l’incolumità degli abitanti, stante anche la notevole esposizione ai venti dominanti dell’area interessata e quindi la difficoltà di effettuare in sicurezza le manovre di atterraggio e partenza. 2. La previsione di un “eliporto” (e non di un “elisoccorso”), peraltro, lascia chiaramente intendere la possibilità che la struttura ospiti ogni tipo di elicotteri (anche privati e militari, ad es.), con un consistente aggravamento dei rischi di cui sopra e comunque del disagio dei residenti. 3. Una simile previsione, proprio per l'entità e la consistenza dell'intervento, deve essere considerata materia del Piano Strutturale ed il R.U. non può innovare rispetto ad esso, "inventando" previsioni di questo tipo; da ciò deriva un chiaro profilo di illegittimità della norma. I sottoscritti Consiglieri, pertanto, si oppongono ad una simile previsione e chiedono che gli immobili delle ex caserme di Albereto vengano diversamente adibiti, recuperando la loro destinazione a case popolari, in modo tale da dare precisa risposta ad un rilevante problema sociale, abbattendo altresì l’entità di nuove costruzioni nella UTOE 7, poiché si tratterebbe in questo caso di semplice recupero del patrimonio edilizio esistente. Osservazione al Regolamento Urbanistico adottato, relativamente ad una nuova viabilità Albereto - Le Foci ed al raddoppio della strada provinciale in Loc. S. Giovanni. Con la presente osservazione, i sottoscritti Consiglieri Comunali presentano formale opposizione alle previsioni in oggetto, per i seguenti motivi: - La strada che dovrebbe collegare Loc. Albereto a Loc. Le Foci (dall'area antistante la rotonda di Albereto all'area antistante il locale Inferno Pub), per la rilevanza dell'opera, è chiaramente materia di pertinenza del Piano Strutturale e, non essendo preventivamente stata prevista in quest'ultimo, si configura a tutti gli effetti come previsione illegittima. Essa appare altresì illogica e fortemente pregiudizievole dei delicati equilibri ambientali del sistema collinare su cui dovrebbe insistere. Si richiede pertanto la cancellazione di tale intervento dalle previsioni del regolamento. - Uguali considerazioni possono essere svolte in ordine al previsto raddoppio della strada provinciale di San Giovanni, anch' essa costituente indebita ed illegittima innovazione rispetto alle previsioni del Piano Strutturale, che non la contengono; d'altro canto anche in questo caso siamo di fronte ad un intervento di grande impatto ambientale, tale da comportare la demolizione di almeno tre abitazioni esistenti, e comunque inutile, poiché non comporterebbe alcun miglioramento della circolazione esistente, dal momento che rimane sostanzialmente invariata la viabilità in entrata ed uscita da Portoferraio centro e porto. Non si può inoltre fare a meno di rilevare come questo intervento, prima di essere previsto dal R.U., avrebbe dovuto essere oggetto di apposito accordo di programma con la Provincia di Livorno, il che invece non è affatto avvenuto. Si richiede pertanto che anche questa previsione venga eliminata dal corpus normativo del regolamento urbanistico adottato. Osservazione al regolamento urbanistico adottato relativamente alle norme che disciplinano l’accesso alla prima casa. Le norme che disciplinano l'accesso alla prima casa, così come definite dal regolamento urbanistico adottato, sono indefinite, contraddittorie e persino illegittime. Innanzitutto per ogni UTOE si individua semplicemente una superficie utile da destinare all'edilizia residenziale, ma non si stabilisce come si accede materialmente ad diritto di edificare, chi può farlo ed in quale modo. Ciò determina un'assoluta incertezza normativa ed innesca meccanismi concorrenziali tra i cittadini che intendono esercitare il diritto. Il problema appare poi ancora più complesso nelle aree ad insediamento diffuso. Il Piano Strutturale, infatti, all'art. 13 delle N.T.A., stabilisce che nuove edificazioni in queste aree si possano effettuare con indice fondiario di 0,03, anche individuando lotti minimi non inferiori a 15.000 mq.. In sede di regolamento urbanistico, tuttavia, stabilisce la norma, si può abbassare, solo per le prime case, la consistenza del lotto minimo previsto, mentre non appare derogabile l'indice di 0,03. Ciò vuol dire che con un lotto minimo di 2000 mq. si può costruire una casa di 20 mq., con un lotto di 5000 una casa di 50 mq. etc.. Nel regolamento urbanistico adottato, tuttavia, non si è fatto ricorso alla possibilità di abbassare il lotto minimo al di sotto dei 15.000 mq., se non in due UTOE, Val Carene e Le Foci, condannando così tutti i cittadini che aspirano a costruire nelle aree ad insediamento diffuso contenute nelle altre UTOE a sottostare alla previsione del lotto minimo di 15.000 mq. Questa scelta, oltre che illogica, appare gravemente penalizzante per moltissimi cittadini. D'altro canto, poi, fermo restando che a Val Carene il lotto minimo è di 2000 mq. ed alle Foci di 1500, continuando ad operare l'indice fondiario di 0,03, avendo la sola disponibilità del terreno minimo richiesto, si potranno costruire abitazioni rispettivamente di 20 e 15 mq., cioè non si potrà costruire alcunché. In effetti leggendo il R.U. sembrerebbe che all'art. 118 si tenti superare il problema, stabilendo l'entità dell'edificazione semplicemente in base alla consistenza del nucleo familiare (fino a due persone 50 mq., fino a quattro 80 mq., otre quattro 100 mq.), ignorando completamente l'indice fondiario di 0,03 e sembrerebbe anche prescindendo da qualsiasi indicazione di lotto minimo. Questo tipo di impostazione più che risolvere il problema lo aggrava, poiché la norma dell'art. 118 appare in netto contrasto con l'art. 13 delle N.T.A. del Piano Strutturale e quindi si configura un chiaro profilo di illegittimità della norma. Tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri Comunali, al fine di consentire ai cittadini di poter edificare la prima casa nelle aree ad insediamento diffuso senza vincoli e restrizioni eccessivamente penalizzanti e tali da inficiare il legittimo diritto all’edificazione, con la seguente osservazione al R.U. adottato chiedono di: - Individuare per tutte le UTOE caratterizzate dalla presenza di aree ad insediamento diffuso, ai fini dell’edificazione della prima casa, un lotto minimo inferiore a 15.000 mq., conformemente a quanto già previsto nel R.U. per le UTOE n° 14 e 15. - Abrogare il punto 4 dell’art. 118 del R.U. adottato, al fine di evitare il contrasto tra la previsione normativa del c.d. “criterio del nucleo familiare” e quella dell’art. 13 delle N.T.A. del Piano Strutturale, contrasto comportante la palese illegittimità del suddetto art. 118 e quindi del R.U.. Oltre ai suddetti profili di illegittimità, peraltro, il “criterio del nucleo familiare” pare introdurre una palese disparità di trattamento tra cittadini che esercitano lo stesso diritto, stimolando anche il ricorso ad “arruolamenti fittizi” di parenti e congiunti nel proprio nucleo familiare. Tale aspetto configura un ulteriore motivo di opportunità ai fini della abrogazione della previsione normativa. I sottoscritti Consiglieri, peraltro, ritengono assolutamente imprescindibile anche l’adozione di una variante al Piano Strutturale, tesa a superare la previsione dell’indice fondiario di 0,03 nelle aree ad insediamento diffuso, conseguenza (evitabile) della trasformazione in norma da parte dell’attuale Amministrazione di una semplice proposta effettuata dalla Provincia di Livorno in sede di presentazione delle osservazioni al Piano Strutturale approvato. Osservazione agli artt. 25, 26, 27 del R.U. adottato, relativi alla UTOE 4 - San Giovanni. Le previsioni degli artt. 25,26,27 del regolamento urbanistico adottato, relative a San Giovanni, sono sconcertanti ed inaccettabili per i seguenti motivi: 1. L'area a servizio del futuro approdo turistico, estendendosi dalla linea della battigia fino alla strada provinciale, appare spropositata in rapporto agli insediamenti normalmente previsti per un approdo, il che fa supporre che in realtà si sia di fronte ad un approdo nell'area a mare, ma a veri e propri servizi degni di un porto nella parte a terra. Tale scelta sarebbe distruttiva per San Giovanni, che necessita di interventi di risanamento e miglioria (ad es. necessita di un parco pubblico attrezzato), ma non ha certo bisogno di interventi ad alto impatto, tali da stravolgere i suoi connotati tradizionali di borgo marinaro. D'altro canto le previsioni per l'area dell'approdo sono generiche e rinviano tutte ad un piano attuativo "di iniziativa pubblica o comunque fatto proprio dall'Amministrazione Comunale". Questa previsione è sconcertante, poiché una amministrazione pubblica non può fare proprio un piano di altri, specialmente se privati, ma deve presentare un proprio piano, affidato con modalità di legge e bando pubblico; si arriverebbe altrimenti al paradosso che, senza alcuna trasparenza, privati potrebbero pianificare gli interventi su aree di altri privati. 2. Il piano strutturale prescrive che il recupero dell'ex enopolio sia messo in parte in relazione ed a servizio anche del nuovo approdo, in modo tale da limitare il più possibile la costruzione di nuove volumetrie, privilegiando il recupero di quelle esistenti; in realtà la sottozona dell'ex enopolio è stata completamente scorporata dall'area asservita all'approdo, con una aperta violazione dell'art. 39 comma 3° delle N.T.A. del piano strutturale e quindi determinando la palese illegittimità della norma. 3. All'art. 58 del R.U. (sottozona approdo ESAOM 1, APPRODO SALINE 2 -PUNTA ALLA RENA), si prevede, in relazione all'area dove attualmente insiste il cantiere Edilnautica, "la cessione gratuita di una vasta area a standard ad uso di parco pubblico di circa 46.000 mq.". La previsione -incredibile di per sé, poiché si pianifica in questo modo la possibile chiusura di un cantiere con tutti i riflessi occupazionali del caso- sembra aver poco a che vedere con San Giovanni, ma in realtà non è così, perché potrebbe prefigurare la nascita di un nuovo polo cantieristico per le medie e piccole imbarcazioni proprio in quest'area, facendo così rientrare dalla finestra l'originaria idea del "porto". Si sarebbe così pervenuti al massimo paradosso possibile: alle Antiche Saline si trasformano le aree cantieristiche in parchi ed a San Giovanni i parchi potenziali in cantieri. Tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri chiedono una sostanziale revisione delle previsioni relative alla UTOE 4 San Giovanni, al fine di eliminare i citati elementi di illegittimità ed ogni rischio di interventi insostenibili da un punto di vista territoriale ed ambientale. Osservazione all’art. 45 delle N.T.A. del regolamento urbanistico adottato, relativo ad una NUOVA EDIFICAZIONE DI SERVIZI PER LAVORANTI. Con la presente i sottoscritti Consiglieri comunali formulano opposizione alla previsione -contenuta nell'art. 45 del R.U. adottato- di "una nuova costruzione di alloggi di servizio per le attività produttive, assistenziali e per la pubblica istruzione", in loc. Albereto. Per i seguenti motivi: 1. Appare sconcertante, oltre che inaccettabile da un punto di vista urbanistico, l'idea di un "mega-contenitore" per dipendenti di attività produttive od enti, da collocare, tra l'altro, in un'area già caratterizzata da massicce edificazioni residenziali. Questa idea, infatti, contraddice i più elementari principi della moderna concezione urbanistica, che tende a creare insediamenti "integrati", contenenti cioè una pluralità di elementi urbanistici sapientemente miscelati tra loro (abitazioni, ma anche spazi collettivi, negozi, studi professionali, luoghi di socializzazione etc.) e rigetta "quartieri dormitorio", squallidi e squalificanti, quale sarebbe il nuovo insediamento di Albereto. 2. La norma in oggetto, per sfuggire al dimensionamento in ambito residenziale previsto per l'UTOE 7, lascia intendere che vi sia una utilità pubblica della nuova edificazione e scorpora i 3.000 mq. previsti dalla quota di residenziale individuata per Albereto,In realtà per l'edificazione in oggetto si è palesemente di fronte a volumetrie riconducibili all'edilizia residenziale privata e quindi si ha il paradosso che nell'UTOE 7 la somma dei mq. previsti nelle varie sottozone per l'edilizia residenziale ecceda il totale previsto per l'intera UTOE dall'art. 39 del R.U.!!!! Tutto ciò crea un evidente contrasto normativo fra la previsione dell'art. 39 R.U. suddetto e quella dell'art. 45, da cui deriva l'inapplicabilità delle norme relative all'UTOE 7. 3. La norma dell'art. 45 R.U. è comunque clamorosamente contraddittoria al suo interno, poiché al 1° comma si parla di "alloggi di servizio per le attività produttive, assistenziali e per la pubblica istruzione", mentre al 5° comma si parla di "piccoli alloggi di servizio per lavoranti dipendenti di attività ricettive, sanitarie commerciali, artigianali ed industriali", senza più citare le "attività assistenziali" e la "pubblica istruzione". Questa contraddizione interna rende la norma del tutto incomprensibile. Non si capisce d'altro canto che cosa siano le attività "sanitarie commerciali": ci si è dimenticati di mettere la virgola o si è inventata una nuova categoria nell'ambito del complesso mondo della sanità? Considerati i suddetti aspetti, ed i profili di illegittimità che derivano dalla presenza di norme in contrasto tra loro ed incomprensibili, si chiede l'eliminazione della previsione dell'art. 45 dal corpus normativo del regolamento urbanistico adottato. Portoferraio, 10-02-2003. I sottoscritti Consiglieri: GRUPPO CONSILIARE INSIEME PER IL FUTURO, GRUPPO CONSILIARE RIFORMISTI PER LA MARGHERITA