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Mussi e Magnolfi propongono la legge sulla contiguità territoriale per l'Elba

Scritto da : Elena Maestrini
Pubblicato in data : mercoledì, 02 marzo 2005

E’ stata depositata alla Camera dei Deputati la Proposta di Legge per estendere la continuità territoriale all’Isola d’Elba. La PdL ha come primo firmatario l’on. Fabio Mussi (Vice Presidente della Camera dei Deputati) ed è stata sottoscritta dall’on. Beatrice Magnolfi (della Presidenza del Gruppo Ds- L’Ulivo) Diamo di seguito il testo della relazione che accompagna la PdL e l’articolato: Onorevoli Colleghi! Per quanto riguarda la rete aerea italiana a livello della Toscana, la Comunità Europea (Decisione 1692 CE del Parlamento e del Consiglio del 23 luglio 1996) riconosce quali collegamenti di interesse comunitario le città di Pisa e Firenze, nonché l'Isola d'Elba quale "punto di accesso". Ciò significa che i progetti concernenti questi aeroporti, finalizzati agli obiettivi comunitari di sviluppo della rete, possono essere oggetto di finanziamenti comunitari. Benché la struttura dell'Elba sia in grado di acquisire un traffico con aeromobili tra i 40 e i 50 posti, i molteplici vettori contattati trovano non poche difficoltà a garantire linee di collegamento con i principali aeroporti nazionali, causa lo squilibrio tra i costi e i ricavi relativi alla gestione delle linee. Produrre azioni che possano stimolare l'uso dell'aereo diventa pertanto essenziale per dare continuità e sviluppo all'attività aeroportuale dell'Isola, così da garantire alle popolazioni residenti gli stessi diritti di chi abita in continente e di aprire nuove vie all'industria turistica che rappresenta il settore fondamentale dell'economia locale e che da alcuni anni sta attraversando una fase di stagnazione. Per tutte queste ragioni riteniamo che l'isola d'Elba possa fruire, come Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta e le isole di Pantelleria e Lampedusa, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, delle disposizioni di cui all'articolo 82, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla concessione della continuità territoriale di dette località. In questo modo, non solo si soddisfa la giusta esigenza degli elbani ad usufruire degli stessi diritti dei cittadini continentali, ma si risolve anche la palese contraddizione di un aeroporto (quello dell'Elba) che pur presentando un interesse per la Comunità Europea non può disporre degli aiuti comunitari, mentre altre località, quali quelle sopra citate, pur non avendo alcun interesse per la Comunità Europea (non fanno cioè parte della rete transeuropea Decisione 1692/96), possono disporre invece degli aiuti comunitari. Art. 1. 1. All’articolo 82, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole “e Lampedusa” con “, Lampedusa e l’Elba”. Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 350 mila euro per ciascuno degli anni 2005-2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2008 nell'unità previsionale di base in conto corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture. 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni bilancio.


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